DECRETO 27 aprile 1995, n. 392

Type Decreto
Publication 1995-04-27
Ultimo aggiornamento 2016-01-15
State In force
Source Normattiva
articles 86
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3.Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 64

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 66

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 67

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 68

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 69

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 70

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 71

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211))

Art. 72

Pagamenti conseguenti ai contratti

1.Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso((...)).

2.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)).

TITOLO VI SEZIONI DISTACCATE Capo I GESTIONE DELLE SEZIONI DISTACCATE

Art. 73

Ambito di applicazione

1.Sono sottoposte alle norme di cui al presente titolo tutte le sezioni distaccate costituite dagli istituti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, o dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero annesso al decreto interministeriale del 24 giugno 1950 recante: "Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero".

Nota all'art. 73: - Per il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 401/1991 si veda in nota all'art. 1. - L'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1950 recante "Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero", recita: "Art. 3. - L'Istituto italiano di cultura puo' creare sezioni in sedi diverse nello stesso Stato straniero e nella medesima sede".

Art. 74

Autorita' competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata

1.Le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sulla sezione distaccata sono svolte dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per il territorio della sezione.

Nota all'art. 74: - Per il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 5.

Art. 75

Capo della sezione distaccata

1.Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attivita' didattica e scientifica di docenti e altro personale della sezione.

2.Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attivita' della sezione.

3.Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilita'; egli e' altresi' tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

4.Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra-accademici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore.

Art. 76

Riscossione delle entrate

1.Le sezioni distaccate non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria se non per il tramite dell'istituto.

2.L'istituto trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza della sezione distaccata dandone a questa contestuale comunicazione.

Art. 77

Gestione finanziaria e patrimoniale e attivita' contrattuale delle sezioni

1.Per la gestione finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.

2.Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto fondatore.

TITOLO VII REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Capo I NORME IN MATERIA DI REVISIONE

Art. 78

Revisori dei conti

((

1.L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale.

))

2.I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3.I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. ((I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.))

4.Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o piu' revisori. Tale verifica e' effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilita' dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche e' comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.

5.Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra citta' grava sul bilancio dell'istituto.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

Rinvio alle norme di contabilita' generale dello Stato ed aggiornamenti

1.Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato cosi' come applicabili alle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero.

Art. 80

Rapporti contrattuali in corso

1.I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 81

Entrata in vigore

1.Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.

2.La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, e' effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.

Art. 82

Responsabilita' e obbligo di denunzia

1.Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilita' contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia e' fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.

Art. 83

Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.

1.Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale e' assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione e' limitata agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 84

Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento

1.Il direttore dell'istituto, nella piena osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti del presente regolamento, puo' dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, ivi comprese quelle delle sezioni eventualmente esistenti.

Il Ministro degli affari esteri AGNELLI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1995

Registro n. 2 Esteri, foglio n. 21

Allegato A

ALLEGATO A ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1))

Allegato B

ALLEGATO B ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1)) ((RIEPILOGO GENERALE)) ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1))

Allegato C

ALLEGATO C RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO ......

```

```

|

| CONSISTENZE PATRIMONIALI

|___________

| Fondi Titoli Biblio- Mobili Totale Fondo

OPERAZIONI | presso e valo- teca attrez- di fine

|l'Istituto ri zature rappor-

| cassiere e auto- to

| mezzi

___|___________

Situazione |

inizio |

esercizio .....| (1) (4) (4) (4) (8)

Aumenti |

durante |

l'esercizio....| (2) (5) (5) (5) (9)

|___________

Totale ...| (1+2) (4+5) (4+5) (4+5)

|

Diminuzioni |

durante |

l'esercizio ...| (3) (6) (6) (6) (10)

|___________

Situazione |

alla fine |

dell'esercizio | (1+2) -3 (7) (7) (7)

(1) Avanzo o disavanzo di cassa dell'esercizio precedente (prima posta del modello B). (2) Totale delle entrate nell'esercizio finanziario. (3) Totale delle uscite nell'esercizio finanziario. (4) Situazione risultante dagli inventari all'inizio dell'esercizio. (5) Totale delle note di variazioni in aumento dell'esercizio. (6) Totale delle note di variazione in diminuzione dell'esercizio. (7) Totale del valore dell'inventario al 31 dicembre. (8) Ammontare riportato dall'anno precedente. (9) Accantonamenti effettuati durante l'anno. (10) Pagamenti di indennita' di fine rapporto effettuati durante l'anno.

Allegato D

ALLEGATO D GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO DI CULTURA DI ............... NELL'ANNO ............. Consistenza all'inizio dell'esercizio Versamenti effettuati durante l'esercizio . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... Somme reintegrate dall'Istituto . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... Totale movimenti attivi ............... ............ Somme anticipate al conto di gestione . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... Trasferimenti passivi ad altro titolo . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ............... Totale movimenti passivi ............... ............ Consistenza del fondo scorta a fine esercizio ............

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