DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580

Type DPR
Publication 1995-11-25
Ultimo aggiornamento 2005-08-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/2/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento della disciplina contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Ritenuta, in parziale difformita' dal parere del Consiglio di Stato, sufficiente la competenza del presidente del T.A.R. per la preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A il seguente regolamento:

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2.Per "altri organi di giustizia amministrativa" si intendono il consiglio di giustizia amministrativa, per la regione siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 73 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale: "Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative; g) prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato, e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata; l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamentecon corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93; r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere at- traverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; u) prevedere per le cateorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio l987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali - di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere, da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". Nota all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane

2.Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parita' di trattamento e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo pertanto agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge quadro sul volontariato".

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3

Presidente del Consiglio di Stato

Note all'art. 3: - La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". - Si riporta l'art. 27 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 27 (Norma di richiamo). - 1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove e' prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2. 3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti".

Art. 4

Presidenti degli organi di giustizia amministrativa

Nota all'art. 4: - Si riporta l'art. 53, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): "Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonche' i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti".

Art. 5

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1.Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.

2.Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

3.Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

Nota all'art. 5: - Per il riferimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186, si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186, svolte le attribuzioni conferitegli da leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale.

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 38 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186: "Art. 38 (Consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed e' composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione e' nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato. Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione e' addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti".

Art. 7

Commissioni di settore

1.Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunita'. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2.Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie.

3.Le attivita' di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), competenti per materia.

Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186: "Art. 39 (Commissione di disciplina). - La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria".

Art. 8

Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2.Il segretario generale e' coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed e' altresi' coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.

Note all'art. 8: - La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". - Il titolo I del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli da 1 a 10) riporta i principi generali a cui si ispira il decreto. - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 45 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430". - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti del presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, piu' volte citato: "5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione, gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6".

Art. 9

Dirigente con funzioni di capo del personale

1.Il dirigente con funzioni di capo del personale amministrativo del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186, esercita tutti gli altri compiti attinenti al suo ufficio demandatigli dal segretario generale anche su direttiva del presidente.

Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): Art. 37 (Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali). - Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore. In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la piu' elevata qualifica e, in caso di parita', che abbia maggiore anzianita' nella qualifica stessa. Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".

Art. 10

Segretari generali degli altri organi di giustizia amministrativa

Note all'art. 10: - Per il testo del comma 1 dell'art. 37 della legge n. 186/1982 si veda in nota all'art. 9. - Si riporta il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10". - Per il testo del comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 8.

Art. 11

Attribuzione dei dirigenti

2.Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessita' o urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

3.I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Note all'art. 11: - Per il testo del comma 8, dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 8. - Per il riferimento alla legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 2.

Art. 12

Nucleo di valutazione

1.E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2.Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed e' composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.

Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, piu' volte citato: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu', amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

Art. 13

Ufficio relazioni con il pubblico

1.E' istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazionedi cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.

Nota all'art. 13: - Per il riferimento alla legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 8.

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione III STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 14

Individuazione degli uffici

2.Gli uffici di cui al comma 1, lettera a), possono essere articolati in servizi con decreto del presidente del Consiglio di Stato che ne definisce i compiti.

3.Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.

Art. 15

Uffici studi e documentazione

1.E' istituito l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura l'attivita' di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, con riferimento, altresi', all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la divulgazione dell'attivita', anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonche' per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.

2.L'ufficio e' diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a sette unita', magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti, in numero non superiore a dieci unita', magistrati ordinari e contabili, avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e con comprovate esperienze nel campo dell'attivita' legislativa, funzionari parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di autogoverno.

3.Sono altresi' assegnati all'ufficio, per un periodo di un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'assegnazione e' subordinata al consenso dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne sopporta l'onere economico.

4.Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato possono, altresi', essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi, esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 58 del regolamento approvato con R.D. del 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato): "Art. 58. - Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente e' in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

Art. 16

Ufficio del ruolo e del massimario

1.Presso il Consiglio di Stato e' istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.

3.Presso ciascun tribunale amministrativo regionale puo' essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.

Art. 17

Nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio studi e documentazione e all'ufficio del ruolo e del massimario.

1.Alla nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti agli uffici di cui all'art. 15 ed all'art. 16, commi 1 e 2, ed all'assegnazione di magistrati amministrativi agli stessi uffici, nonche' alla nomina degli altri addetti provvede il presidente del Consiglio di Stato, sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2.Il magistrato preposto all'ufficio di cui all'art. 16, comma 3, e' nominato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione IV

Art. 18

Disposizioni finali

1.La dotazione della pianta organica di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sara' sottoposta a verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

2.Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale necessari.

3.Analogamente, i presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative, proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze funzionali.

4.Analogamente a quanto previsto per il personale di magistratura, si provvedera' a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1996

Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 7

Note all'art. 18: - Per il riferimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186, si veda in nota all'art. 3. - Il D.P.R. 29 dicembre 1994, n. 1219, reca: "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312". - Si riporta l'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale".

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