LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Type Legge
Publication 1996-02-06
Ultimo aggiornamento 2016-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25/2/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2.Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.

3.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

5.Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emenazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota all'art. 1: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita: "Art. 14. (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitare mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

Art. 2

(Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario).

1.Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Note all'art. 2: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti". - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguarda l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzionari statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio".

Art. 3

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

Note all'art. 3: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a); b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale". "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza- ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pre- tore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quanto la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal prima comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione,le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".

Art. 4

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1.Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

Nota all'art. 4: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Gli articoli 3, 4 e 5 cosi' recitano: "Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, della legge comunitaria annuale, mediante: a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1; b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa; c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolarmente le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4". "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettere c). 3. Se le direttive consentano scelte in ordine alla modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emenazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entra in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione della direttiva comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strumenti amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il regolamento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa". "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 nel medesimo articolo".

Art. 5

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D.

Nota all'art. 5: - Per la legge n. 86/1989 vedi nota precedente.

Art. 6

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).

1.Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))

2.Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3.I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge. ----------------- AGGIONRNAMENTO (2) La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 7

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1.Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

Nota all'art. 7: - Per quanto concerne l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 1.

Art. 8

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2.Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 9

(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa).

1.Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.

Nota all'art. 9: - Gli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa cosi' recitano: "Art. 3 (Direttore responsabile).- Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile. Le disposizioi della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che as- sume la responsabilita' ai sensi del comma precedente". "Art. 4 (Proprietario). - Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal proprietario".

Art. 10

(Facolta' per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea).

1.Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 11

(Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali).

1.La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita nell'ordinamento.

Nota all'art. 11: - La direttiva 94/80/CE e' pubblicata in G.U.C.E. legge n. 368 del 31 dicembre 1994.

Art. 12

(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici).

1.Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".

2.Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566".

Nota all'art. 12: - Si riporta di seguito, con l'aggiunta introdotta dalla legge qui pubblicata, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile: "2.1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione dal confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4 ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice morse, di articoli di studi e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di pronto soccorso".

Art. 13

(Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprieta' degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformita' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprieta' degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla- tive comunque rilevanti in materia.

Note all'art. 13: - Il R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 concerne il regolamento per la navigazione aerea. - La legge 8 febbraio 1934, n. 331, concerne lo stato giuridico della gente dell'aria. - Il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411. cnncernc l'approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. - Gli articoli 752, 776, 754, 758, primo comma, e 762 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recitano: "Art. 752 (Aeramobili iscritti in registri stranieri). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in un registro aeronautico straniero". "Art. 776 (Concessioni). - I servizi di trasporto aereo di linea non possono essere istituiti ne esercitati se non per concessione governativa. mediante decreto del Presidente della Repubblica. La concessione non puo' avere una durata superiore a dieci anni". "Art 754 (Termine per l'iscrizione). - L'iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del proprietario, entro otto gioni dal rilascio del certificato di navigabilita' e, per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo". "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazianalita'), primo comma. - Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro straniero, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'". "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: a. e' perito o si presume perito; b. e' stato demolito; c. ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751; d. e' stato iscritto in un registro straniero. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche d'ufficio. All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo". - L'art. 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991) cosi' recita: "Art. 15 (Liberalizzazioni dei intercomunitari). - 1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunita' europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo". - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, cosi' recita: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concerne fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".

Art. 14

(Albi dei fornitori nel settore sanitario).

1.L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non e' requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunita' europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

2.La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Note all'art. 14: - L'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) cosi' recita: "Art. 31. - Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definiztone di capitolati per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali nonche' di capitolati speciali. E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della sanita provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza. dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria". - L'art. 21 della Direttiva 93/36/CEE, pubblicata in G.U.C.E. n. 199 del 9 agosto 1993 cosi' recita: "Art. 21. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture puo' essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale egli e' stabilito, in uno odei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo. 2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il "Registre du Commerce - Handelsregister"; - in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret"; - in Germania, lo "Handelsregister" e lo "Handwerksrolle"; - in Grecia, il "Biotezniko' h' Biomhzaniko' h Empariko' Epimelhth'rio"; - in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione; - in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Reper- toire des me'tiers"; - in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e il "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato"; - in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Ro'le de la chambre des me'tiers"; - nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas"; - nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore puo' venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Soci- eties" che indichi che la societa' del fornitore e' "incor- porated" o "registered" ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sorto un determinato nome o ragione sociale". - Per l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nota all'art. 2. - Per l'art. 6, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vedi nota all'art. 2.

Art. 15

(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega).

2.In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

Note all'art. 15: - La direttiva 91/308/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. legge 166 del 28 giugno 1991. - L'art. 3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, concernente provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione dei sistemi finanziari a scopo di riciclaggio, cosi' recita: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648-bis del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto. 3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente tramesse al questore dal titolare dell'attivita', dal legale rappresentante o da un suo delegato. 4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilita' di alcun tipo, salvi i casi di dolo. 6. I soggetti di cui all'art. 4 adottano altresi' le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorita' di cui al comma 2 possono. inoltre sospendere, se possibile l'esecuzione dell'operazione. 7. E' fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3. 8. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio. potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale". - L'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, concernente rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori, cosi' recita: "Art. 3 (Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni: per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso". - Si trasacrive di seguto l'art. 1, comma 1, del D.L 3 maggio 1991, n. 143, con la modificazione apportata dalla legge qui pubblicata: "1. - E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter". - Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come modificata dalla legge qui pubblicata: "2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis ne riferiscono entro tre giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione".

Art. 16

(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega).

Note all'art. 16: - La direttiva 93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 248 del 6 ottobre 1993. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Art. 17

Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega).

1.I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. ((E' altresi' elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra' comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.)) ((1))

2.I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base dei termini previgenti ((, sempreche', per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.)) ((1))

3.Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6.E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.

Art. 18

(Parita' di trattamento).

1.Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o piu' regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.

3.I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

Note all'art. 18: - La legge 22 giugno 1990, n. 164, cosi' recita: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 10 aprile 1991, n. 125, cosi' recita: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituizione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 19

(Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio).

1.L'articolo 2435-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 2435-bis. - (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma".

2.Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente: "1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".

Note all'art. 19: - La direttiva 94/8/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 82 del 25 marzo 1984. - Gli articoli 2424, 2426, 2427 e 2428, del codice civile, cosi' recitano: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7. Altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni ( B). C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante ( C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine". "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - 1.-9. (omissis); 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa". "Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - 1. (omissis); 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio: le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'", nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 4-6) (omissis); 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve"; 8) (omissis); 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) (omissis); 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazioni, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio". "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). 1.-2. (omissis). 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa' anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni". - Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, cosi' recita: "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69".

Art. 20

(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali)

1.L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper- ative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser- ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II CREDITO E RISPARMIO

Art. 21

(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).

2.In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3.In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in materia rilevante il bene giuridico tutelato.

4.In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

Note all'art. 21: - La direttiva 93/06/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 141 dell'11 giugno 1993; - La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 141 dell'11 giugno 1993. - Il titolo 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, cosi' recita: "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare". - Il D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 555, cosi' recita: "Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: "Modifiche al sistema penale".

Art. 22

(Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali).

1.Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita' di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia".

Note all'art. 22: - Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, cosi' recita: "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori".

Art. 23

(Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega).

Nota all'art. 23: - La direttiva 94/19/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.

Art. 24

(Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto).

1.Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalita' di pubblicazione, nonche' di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.

Nota all'art. 24: - La direttiva 94/18/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 25

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).

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