DECRETO 28 dicembre 1995, n. 584
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo NIX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi
contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1992 - supplemento ordinario - parte prima;
Considerato che l'art. 55 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede l'istituzione dei certificati di operatore per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;
Vista la raccomandazione CEPT T/R 31-03 riguardante l'adeguamento delle prove di esame per il rilascio del certificato generale e limitato di operatore per stazioni di navi e per stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;
Vista la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave a quelli vigenti in ambito CEPT;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 9 novembre 1995;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 341, ultimo comma, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) v. nota all'art. 3.
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