DECRETO 29 gennaio 1996, n. 152
Entrata in vigore del decreto: 7-4-1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario;
Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visti gli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale e vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
Visto l'art. 14-bis della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437, che in particolare all'art. 5, comma 9, stabilisce che "ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Considerato che l'istituzione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, era gia' prevista dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Ritenuto pertanto che non occorre disciplinare una situazione transitoria secondo le osservazioni del Consiglio di Stato e che comunque la formulazione dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento pone la citata certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria come condizione essenziale per l'emissione del prestito obbligazionario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 647102 del 29 gennaio 1996);
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Contenuto della delibera di emissione
2.La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; ai fini della fungibilita' dei titoli rappresentativi del prestito, il rimborso avra' luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente regolamento nonche' di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994. Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
3.Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalita' di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a tre, sei e dodici mesi, rispettivamente nel caso di periodicita' trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Le modalita' di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potra' risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
4.L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento, non puo' essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
5.La delibera di emissione deve altresi' indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 10.
6.Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunita' montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresi' l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.
7.Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). - 1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 40 sara' a totale carico dell'ente emittente. 2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali e finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo' essere successiva a quella in cui e previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al nuovo ente. 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali. 6. ll prestito obbligazionario verra' collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si fara' riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto. 7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti. 8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata altresi ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/1994 e' il seguente: "Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purche': a) abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito; b) abbiamo interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito. 2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35. 3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato". - Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 2. Il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinate in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio. 5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una societa' specializzata, scelta nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore. 7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico finanziario e l'attivita' di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa". - Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e il seguente: "Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari). - 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco. 2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziari con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato art. 46. 3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui".
Art. 2
Benestare preventivo della Banca d'Italia
1.La delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2.L'ente dovra' prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.
Note all'art. 2: - Per l'art. 35, comma 9, della legge n. 724/94 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: "Art. 129 (Emissioni di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire. 2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in piu' riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi. 3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative. 4. L'operazione, puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia puo' vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali; d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri Paesi della Comunita' europea e conformi alle disposizioni comunitarie; e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministero del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. 6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' determinare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. 7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo".
Art. 3
Procedura per la raccolta del risparmio
1.L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente regolamento, salvo quanto indicato nell'art. 4, e' sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo dovra' tra l'altro contenere la precisa indicazione che il prestito non e' assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente: "Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi: a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni; b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni; c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico. Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalita' previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo. La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo. La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione". "Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabili e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". "Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere. L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi. Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente art. 18. Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi". "Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e c), e 4. La stessa disciplina si applica: a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio; b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". "Art. 18-quinquies. - Prima della pubblicazione del prospetto informativo e' vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicita' radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18. Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano gia' stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma. I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB. Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la CONSOB puo' vietare l'ulteriore diffusione degli stessi. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma e' punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma e' punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni. I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonche' la conformita' della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione. La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformita' delle procedure ivi stabilite. In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB, esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma".
Art. 4
Certificazione dei bilanci degli enti emittenti
1.Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economicofinanziaria con le modalita' di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
2.Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
3.Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della societa' emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, comma 2, dell'art. 73 e dell'art. 105, comma 1, lettera d), del gia' citato D.Lgs. n. 77/95, e' rispettivamente il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. - L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto". "Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione), comma 1. - Nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". "Art. 105 (Funzioni), comma 1, lettera d). - 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) - c) (omissis); d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione". - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa".
Art. 5
Collocamento del prestito obbligazionario
1.Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalita' ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.
2.L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualita' di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale.
3.L'ente non procedera' all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.
4.Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvedera' all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149/1992 e dalle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli), e' il seguente: "Art. 4. - 1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facolta', da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta. 2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato. 3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica presso piu' di un membro del consorzio di collocamento. 4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri di riparto cosi' individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate. 5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'art. 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purche' sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate a quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare".
Art. 6
Regolamento del prestito obbligazionario
1.Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.
Art. 7
Erogazione del ricavato del prestito
1.L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995.
2.In applicazione del principio sancito dall'art. 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3.Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e' il seguente: "Art. 19 (Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo). - A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori". - Il testo dell'art. 14-bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica". - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".
Art. 8
Servizio del prestito - garanzie
1.Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso i depositari dei fondi occorrenti per il servizio del prestito; tale versamento deve avvenire, nelle more dell'applicazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle ritenute fiscali.
2.Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito e' assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.
3.Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione". - Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 si veda in nota all'art. 4. - Il testo degli articoli 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95 e' rispettivamente il seguente: "Art. 48 (Delegazione di pagamento). - 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale". "Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento). 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'identita' di mora in caso di ritardato pagamento". - Il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente: "1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piu' servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili". - Il testo dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 940 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), e' il seguente: "Art. 10-bis (Indebitamento delle aziende locali). - 1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dalla assemblea consortile, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale. 2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accettate nell'anno precedente. 5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione. 6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi".
Art. 9
Caratteristiche dei titoli obbligazionari
1.I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato e' destinato al sub-deposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. o alla gestione a cura dell'ente emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.
2.L'ente emittente provvedera', a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine, in quanto applicabili.
3.L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresi' effettuato se il certificato globale e' rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverra' a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalita' indicate nella convenzione di cui al successivo comma.
4.Qualora l'ente emittente decida per la gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a., stipula con quest'ultima apposita convenzione.
Nota all'art. 9: - La legge 19 giugno 1986, n. 289, reca: "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.".
Art. 10
Commissioni di collocamento
1.A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrispondera' agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.
2.Gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.
Art. 11
Contributo al bilancio statale
1.Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto e' versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.
Art. 12
Quotazione sul mercato secondario
1.L'ente emittente puo', con apposita delibera, richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario, con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'art. 8, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostituiti dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89.
Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 8, commi 11 e 12, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette e coordinare, con le attribuzioni della CONSOB, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'emissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali), e' il seguente: "11. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca. 12. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente".
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