DECRETO 16 maggio 1996, n. 413

Type Decreto
Publication 1996-05-16
Ultimo aggiornamento 1998-10-15
State In force
Source Normattiva
articles 29
Reform history JSON API

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto l'art. 17 che detta norme sugli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 17 prevede che sono stabilite, con decreto del Ministro della sanita', le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le proce- dure, le modalita' di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale e i requisiti di ammissione dei candidati;

Visto l'art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che detta norme in materia di dirigenza del ruolo sanitario, prevede- ndo che il secondo livello dirigenziale e' conferito per incarico al personale in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e che spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici e che al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 maggio 1996 (protocollo n. 900.4/333);

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Titolo I NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA'

Art. 1

Categorie professionali. Sessioni di esame

1.L'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale.

2.L'esame e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nell'effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.

3.In ogni sessione di esame si puo' presentare domanda di ammissione per una sola disciplina. La produzione di piu' domande comporta l'ammissione d'ufficio nella disciplina nella quale il candidato ha prestato il servizio prevalente nell'ultimo decennio o, in via subordinata, nella disciplina nella guale il candidato ha la specializzazione di data piu' recente.

4.Chi ha gia' conseguito l'idoneita' in una disciplina non puo' presentare domanda di ammissione per la stessa disciplina o per altre discipline nel bando immediatamente successivo a quello del conseguimento dell'idoneita' stessa. La domanda eventualmente presentata e' priva di effetto e gli esami eventualmente sostenuti sono annullati.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Bando, domande di ammissione agli esami, commissioni

1.Gli esami sono indetti dal Ministero della sanita' nel mese di settembre degli anni dispari per le singole categorie professionali e per le diverse discipline. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Il bando indica la forma, il contenuto e il termine di presentazione della domanda di ammissione.

3.La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4.Il candidato deve autocertificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti di ammissione; deve inoltre allegare alla domanda stessa la documentazione concernente il curric- ulum professionale.

5.Le commissioni di esame sono nominate con decreto ministeriale. Ad ogni commissione sono attribuiti di norma non piu' di 250 candidati. Gli esami per la stessa disciplina si svolgono di norma contemporaneamente.

6.Le domande di ammissione agli esami, i documenti esibiti, ad esclusione delle pubblicazioni, e gli elaborati relativi alle prove di esame sono di norma conservati su supporto ottico ai sensi dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I moduli di risposta ai test di ciascun candidato sono conservati in originale.

7.Trascorsi dieci anni dalla data di approvazione della graduatoria, la documentazione di cui al comma precedente e' inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

8.Prima della scadenza del termine di cui al comma 7 i candidati che non hanno partecipato agli esami o che non hanno superato gli stessi, possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione delle pubblicazioni prodotte. La restituzione e' effettuata con spese postali a carico degli interessati.

Note all'art. 2: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma) all'art. 20 cosi' dispone: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), all'art. 2, comma 15, cosi' dispone: "Gli obblighi di conversazione e di esibizione di documenti, per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".

Art. 3

Ammissione agli esami

1.Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di ammissione all'esame nei termini prescritti possono partecipare all'esame stesso senza alcuna ulteriore formalita'. La data e la sede degli esami delle singole discipline sono rese note con appositi avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ovvero con specifiche comunicazioni ai singoli candidati. Gli avvisi o le comunicazioni sono effettuati almeno venti giorni prima dell'espletamento degli esami.

2.All'istruttoria delle domande si procede dopo l'espletamento delle prove di esame, prima della approvazione della graduatoria e solo per quei candidati che abbiano superato le prove stesse.

Art. 4

Prove teorico-pratiche

1.Le prove consistono in test di domande a risposte multiple, riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati, assegnati - quanto all'ordine dei test e all'ordine delle cinque risposte possibili in ciascun test - a ciascun candidato o gruppi di candidati in via casuale. I test mirano alla valutazione della preparazione del candidato oltre che nelle discipline attinenti alle specifiche professionalita', anche nella capacita' di gestione sia delle risorse strumentali disponibili, sia di problemi del personale (direzione).

2.La Commissione dispone di 150 punti, (uno per ogni risposta esatta) per la valutazione delle prove teoriche e pratiche. Il numero totale delle risposte esatte (150) puo' non coincidere con quello dei test in quanto, accanto ai test a risposte multiple (di cui, in genere, una sola esatta) possono coesistere casi pratici simulati organizzati in gruppi di risposte multiple (ognuno dei quali ne prevede, in genere, una esatta).

4.I test, compresi i casi pratici simulati, possono essere formulati in modo che la risposta prescelta debba essere motivata; in tal caso il candidato deve non solo indicare la risposta esatta, ma anche esplicitare, nell'apposito spazio del questionario, le ragioni per le quali ha dato la risposta; la risposta data, anche se esatta, si considera comunque errata in caso di mancata, insufficiente o inesatta motivazione.

Art. 5

Curriculum professionale

2.Nel curriculum e' valutata, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina d'esame, edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, possono essere allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative fino ad un massimo di cinque.

3.Nel curriculum sono valutate le idoneita' nazionali e quelle conseguite nei concorsi di assunzione per qualifiche sanitarie di livello apicale mentre non sono valutate le partecipazioni a congressi, convegni e seminari.

4.Per ciascuna disciplina o gruppi di discipline il bando specifica in maniera piu' dettagliata i contenuti valutabili del cur- riculum professionale con riferimento sia alle attivita' indicate al comma 1 sia alla ripartizione del punteggio fra i vari elementi da valutare.

5.La valutazione del curriculum professionale e' effettuata dalla commissione prima della valutazione delle prove teorico-pratiche.

6.Per la valutazione del curriculum la commissione dispone di 50 punti. Il punteggio globale e' la somma dei valori numerici attribuiti ai vari elementi del curriculum.

7.Il punteggio attribuito al curriculum si somma al punteggio conseguito nelle prove teorico-pratiche.

8.Al fine di assicurare uniformita' di valutazione dei curricula dei candidati ciascuna commissione, all'inizio dei lavori ed in via generale, ne stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione. Nel caso di istituzione di piu' commissioni per la stessa disciplina, le commissioni, su iniziativa del Presidente della prima commissione, si riuniscono in seduta plenaria e prima dell'inizio degli esami per fissare i predetti criteri di valutazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima commissione.

Art. 6

Conseguimento dell'idoneita'

1.Il candidato consegue l'idoneita' se riporta nelle prove teorico-pratiche un punteggio non inferiore al 70% del punteggio totale riservato alle stesse (105/150) ed un punteggio complessivo (prove e curriculum) non inferiore al 70% di quello globalmente disponibile (140/200).

Art. 7

Esami in forma automatizzata

1.Gli esami in forma automatizzata si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli in quanto compatibili.

2.Le specifiche modalita' di svolgimento sono indicate nei bandi di esame.

3.Le prove teorico-pratiche sono effettuate alla presenza della commissione con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle soluzioni dei casi pratici simulati ed alle risposte ai test, indicano contestualmente l'esito favorevole o meno della prova, senza il relativo punteggio.

4.Il punteggio delle prove e' rilevato dalla commissione solo dopo la valutazione del curriculum.

5.Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono quelle stabilite all'art. 8.

Art. 8

Modalita' di svolgimento degli esami in forma non automatizzata

1.Insediata la commissione, il presidente verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti i questionari relativi ai test oggetto delle prove di esame teorico-pratiche.

2.Ammessi i candidati nella sede di esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione compreso il segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' dei plichi, provvede a fare aprire i plichi stessi e a fare apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro del Ministero della sanita' e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono quindi casualmente distribuiti ai candidati.

3.Per lo svolgimento delle prove i candidati hanno a disposizione un tempo non inferiore a quattro ore e non superiore a cinque ore e trenta, stabilito dal Ministero della sanita' ed indicato sul plico contenente i test di domande.

4.I test devono essere svolti secondo le istruzioni indicate nel questionario.

5.Durante lo svolgimento delle prove non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con se' carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature e strumenti elettronici di immagazzinamento, elaborazione e trasmissione dati e telefonini cellulari. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove, almeno un membro della commissione ed il segretario devono essere sempre presenti nei locali degli esami; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della sanita'.

6.La verifica delle risposte e' effettuata, in genere, con lettore ottico. Con il lettore ottico sono rilevati, in una prima fase, esclusivamente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova senza indicazione del punteggio conseguito; la commissione, dopo aver valutato i curricula dei predetti candidati, rileva il punteggio conseguito da ciascuno di essi. La commissione puo', comunque, stabilire di procedere direttamente alla valutazione delle prove teorico-pratiche; in tal caso sono valutati preventivamente i curricula di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove. Nel caso in cui le prove teorico-pratiche comprendono test di cui al comma 4 dell'art. 4, le risposte sono verificate dopo la valutazione dei curricula.

Art. 9

Verbali relativi alle prove di esame

1.Delle operazioni relative all'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice, il segretario redige processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2.Ogni commissario puo' far scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento dell'esame ed il proprio eventuale dissenso sulle determinazioni degli altri commissari, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura d'esame, devono essere formulate con esposto sottoscritto, che deve essere allegato al verbale.

3.Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro trenta giorni dall'esame, con la trasmissione dei verbali e dei relativi atti al competente ufficio del Ministero della sanita'.

Art. 10

Adempimenti dei candidati

1.I candidati che hanno superato l'esame sono invitati a presentare entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, a pena di esclusione dalla graduatoria degli idonei, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione, gia' autocertificati nella domanda di partecipazione agli esami.

Art. 11

Graduatoria degli idonei

1.Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e' approvata la graduatoria degli idonei previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione agli esami.

2.Ai candidati idonei, previa apposita richiesta, e' rilasciato certificato di idoneita' in unico esemplare nel quale viene riportato il punteggio.

Art. 12

Elenchi del personale che puo' far parte delle commissioni

1.Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi del personale di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario che puo' far parte delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneita'.

2.Gli elenchi sono distinti per categoria professionale e per disciplina e comprendono tutto il personale appartenente al secondo livello dirigenziale - ossia il personale di ruolo appartenente alle posizioni funzionali apicali ed i titolari di incarico quinquennale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alla durata dell'incarico stesso - che presta servizio nelle unita' sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, negli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' negli altri enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3.Gli elenchi comprendono, altresi', i professori ordinari preposti alla direzione di dipartimenti, divisioni, servizi e unita' operative di diagnosi e cura nonche', limitatamente alla medicina legale, i dirigenti apicali medico-legali dell'INPS e dell'INAIL.

4.Gli enti presso cui presta servizio il personale di cui ai commi 2 e 3 trasmettono, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della sanita' i nominativi del personale che puo' far parte delle commissioni.

5.Per le discipline i cui nominativi nell'elenco non raggiungano il numero di venti, l'elenco e' integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, dal Ministero della sanita' con nominativi di personale di altre discipline, affini per contenuti professionali, riportati negli elenchi di cui al presente decreto; sulle discipline e' sentito il Consiglio superiore di sanita'.

6.Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e l'ente presso cui il dirigente presta servizio.

7.Avverso il decreto di cui al comma 1 e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, e su di essa provvede il Ministero della sanita' entro trenta giorni dal ricevimento.

8.Incorre nella cancellazione dall'elenco chi, chiamato a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolva l'incarico, salvo giustificati motivi.

9.Fino a quando non saranno costituiti gli elenchi di cui al presente articolo si fa riferimento agli elenchi unificati di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1993 - 4a serie speciale al n. 81-bis) per le discipline ivi contemplate; per le altre discipline si provvede con decreto ministeriale ad individuare direttamente i componenti delle commissioni.

Note all'art. 12: - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) all'art. 15, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, cosi' dispone: "Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario). - 1. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli. 2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilita', con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'art. 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il di- ploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, da titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale. 4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali puo' optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente. 5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica di cui al comma 3". - Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle U.S.L.) agli articoli 25 e 26 cosi' dispone: "Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli presso le Unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali". "Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti, enti e istituzioni private, cui ospedali siano stati considerati presidi dell'Unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine Militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le Unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735".

Art. 13

Modalita' di sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni

1.Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per gli esami nazionali di idoneita' sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanita' a cura di una commissione presieduta dal direttore del dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanita', o da un dirigente da lui delegato, e composta da due funzionari del Ministero della sanita' di cui uno con funzioni di segretario.

2.Oltre al titolare, deve essere sorteggiato un membro supplente, per la immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o impedimento del medesimo.

3.Della data e dell'ora del sorteggio e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Delle stesse operazioni e' data comunicazione con raccomandata a.r. ai presidenti delle federazioni degli ordini professionali, ovvero, in mancanza, ai presidenti degli ordini o associazioni professionali ovvero, in mancanza, ai presidenti delle societa' scientifiche interessate.

4.I componenti le commissioni esaminatrici, nei cui confronti la verifica di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, abbia dato esito negativo, cessano automaticamente da componenti delle commissioni, salvo che non siano iniziate le prove di esame.

Nota all'art. 13: - Per l'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato con il D.Lgs. n. 517/1993, vedi nota all'art. 12.

Art. 14

Elenco delle discipline oggetto d'esame e individuazione delle categorie professionali alle quali e' consentito l'accesso.

1.L'idoneita' nazionale e' prevista per il secondo livello dirigenziale delle categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993.

2.Per ciascuna categoria professionale l'idoneita' si consegue nelle discipline indicate nel bando di esame. In sede di prima applicazione le discipline sono quelle di seguito indicate.

3.Per la categoria professionale dei medici l'idoneita' si consegue nelle seguenti discipline. 3.1. Area medica e delle specialita' mediche. Discipline di esame: * 1) Allergologia e immunologia clinica; 2) Angiologia; 3) Cardiologia; 4) Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse; 5) Ematologia; 6) Endocrinologia; 7) Gastroenterologia; * 8) Genetica medica; 9) Geriatria; 10) Malattie metaboliche e diabetologia; 11) Malattie dell'apparato respiratorio; 12) Malattie infettive; * 13) Medicina di accettazione e d'urgenza; 14) Medicina fisica e riabilitazione; 15) Medicina interna; * 16) Medicina dello Sport; 17) Nefrologia; * 18) Neonatologia; 19) Neurologia; * 20) Neuropsichiatria infantile; * 21) Oncologia medica; 22) Pediatria; 23) Psichiatria; * 24) Radioterapia; 25) Reumatologia; * 26) Scienza dell'alimentazione e dietetica. 3.2. Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. Discipline di esame: * 1) Audiologia e foniatria; * 2) Cardiochirurgia; 3) Chirurgia generale; * 4) Chirurgia maxillo-facciale; 5) Chirurgia pediatrica; * 6) Chirurgia plastica e ricostruttiva; * 7) Chirurgia toracica; * 8) Chirurgia vascolare; 9) Ginecologia e ostetricia; * 10) Neurochirurgia; 11) Oftalmologia; 12) Ortopedia e traumatologia; 13) Otorinolaringoiatria; 14) Urologia. 3.3. Area di odontoiatria. Disciplina di esame: 1) Odontoiatria. 3.4. Area della medicina diagnostica e dei servizi. Discipline di esame: 1) Anatomia patologica; 2) Anestesia e rianimazione; * 3) Biochimica clinica; * 4) Farmacologia e tossicologia clinica; * 5) Laboratorio di genetica medica; 6) Medicina trasfusionale; 7) Medicina legale; * 8) Medicina nucleare; * 9) Microbiologia e virologia; * 10) Neurofisiopatologia; * 11) Neuroradiologia; 12) Patologia diagnostica clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 13) Radiodiagnostica. 3.5. Area di sanita' pubblica. Discipline di esame: 1) Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; 2) Igiene degli alimenti e della nutrizione; 3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; 4) Organizzazione dei servizi sanitari di base. 3.6. Area di direzione sanitaria. Discipline di esame: 1) Direzione sanitaria di USL; 2) Direzione sanitaria ospedaliera (direzione sanitaria di azienda ospedaliera e direzione medica di presidio ospedaliero).

4.Per la categoria professionale dei medici l'idoneita' si consegue, altresi', nella disciplina "psicologia clinica" ricompresa nell'area di psicologia.

5.Per la categoria professionale dei veterinari, ivi compreso il personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'idoneita' si consegue nelle seguenti discipline: 5.1. Sanita' animale; 5.2. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 5.3. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

6.Per la categoria professionale dei farmacisti, che comprende i laureati in farmacia ed i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, nonche' in chimica farmaceutica l'idoneita' si consegue nelle discipline di: 6.1. Farmacia ospedaliera; 6.2. Farmaceutica territoriale ricomprese nell'area di farmacia. Inoltre i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche ed in chimica farmaceutica possono accedere all'esame di idoneita' in: 6.3. Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi; 6.4. Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.

7.Per la categoria professionale degli odontoiatri l'idoneita' si consegue nella disciplina di: 7.1. Odontoiatria.

8.Per la categoria professionale dei biologi l'idoneita' si consegue nelle discipline di: 8.1. Biochimica clinica; 8.2. Laboratorio di genetica medica; 8.3. Microbiologia e virologia; 8.4. Patologia diagnostica clinica ricomprese nell'area della medicina diagnostica e dei servizi; 8.5. Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica.

9.Per la categoria professionale dei chimici l'idoneita' si consegue nelle discipline di: 9.1. Biochimica clinica; 9.2. Patologia diagnostica clinica ricomprese nell'area della medicina diagnostica e dei servizi; 9.3. Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica; 9.4. * Chimica analitica.

10.Per la categoria professionale dei fisici l'idoneita' si consegue nella disciplina di: 10.1. Fisica sanitaria.

11.Per la categoria professionale degli psicologi l'idoneita' si consegue nelle discipline di: 11.1. Psicologia clinica; 11.2. Psicologia ricomprese nell'area di psicologia.

Nota all'art. 14: - L'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato con dal D.Lgs. n. 517/1993 cosi' dispone: "Art. 17 (Regolamentazione esame di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione). - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano in possesso di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curric- ulum professionale. 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a ciascuna candidato in via casuale. 4. I criteri generali per la predisposizioni e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con esperti di comprovata professionalita'. 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalita' di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. Sono previste idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali salvaguardando le rispettive specificita' culturali, funzioni e competenze. 6. Il Ministero della sanita', con unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che e' pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. 7. Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5. 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale. 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti. 10. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' abrogato; gli esami di idoneita' gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati. 11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita' conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedaleri" ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale, e l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera".

Art. 15

Idoneita' per strutture di alta specialita'

1.Le idoneita' elencate all'art. 14 e contrassegnate con l'asterisco sono di norma riferite ad unita' operative di ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione o di U.S.L. di particolare dimensione territoriale.

Titolo II REQUISITI DI AMMISSIONE PER LE DIVERSE CATEGORIE PROFESSIONALI

Art. 16

Requisiti di ammissione per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.

Art. 17

Requisiti di ammissione per la disciplina di direzione sanitaria della unita' sanitaria locale

Art. 18

Requisiti di ammissione per la disciplina di direzione sanitaria ospedaliera

1.Per la disciplina di direzione sanitaria ospedaliera (direzione sanitaria di azienda ospedaliera e direzione medica di presidio ospedaliero) i requisiti di ammissione sono quelli di cui al comma 1 dell'art. 16.

Art. 19

Valutazione servizi

1.Ai fini dell'ammissione agli esami le anzianita' di servizio, le equipollenze e le equiparazioni sono valutate secondo le disposizioni del titolo IV.

Titolo III COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 20

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici sono cosi' composte: Presidente: un dirigente del Ministero della sanita'. Componenti: due dirigenti di secondo livello nella disciplina oggetto dell'esame di idoneita', sorteggiati dagli elenchi predisposti dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Segretario: un dipendente del Ministero della sanita' di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

3.Limitatamente alla prima sessione degli esami di idoneita' per le discipline di direzione sanitaria ospedaliera e di direzione sanitaria della unita' sanitaria locale sono componenti delle commissioni esaminatrici due dirigenti di ruolo di secondo livello rispettivamente nella disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e nelle discipline di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base, sorteggiati dagli elenchi di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1993.

4.Resta fermo quanto disposto dall'art. 12, comma 9.

5.Ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni. Al relativo onere di spesa si fa fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

Titolo IV NORME PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 21

Disposizioni generali

2.Ai fini della valutazione del servizio prestato dal candidato e della specializzazione posseduta dallo stesso si fa riferimento rispettivamente alle tabelle A e B allegate al presente decreto. Le tabelle sono modificate con decreto ministeriale.

3.L'anzianita' di servizio utile per l'ammissione agli esami di idoneita' deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e Istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontariato, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge il 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole disci- pline.

Note all'art. 21: - Il settimo comma dell'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie per il personale precario delle Universita'), modificato con la legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, cosi' dispone: "Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo". - Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 761/1978 e' il seguente: "Art. 17 (Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore). - Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica. Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'. Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche di- verse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza. Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno. La dotazione organica dei medici assistenti e', nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari".

Art. 22

Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture sanitarie

Art. 23

Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

1.I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2.I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976) sono valutati con i criteri ivi previsti.

Note all'art. 23: - I comuni 12 e 13 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517/1993 cosi' dispongono: "12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43. secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993. n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano". - Per gli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979 vedi nota all'art. 12. - Il D.M. 27 gennaio 1976 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976) reca norme sull'equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.

Art. 24

Attivita' ambulatoriale

1.L'attivita' ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali e' valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.

Art. 25

Servizio prestato all'estero

1.Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.

2.Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Note all'art. 25: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. - La legge 10 luglio 1969, n. 735, riguarda il riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Equiparazione di idoneita' in discipline non piu' ricomprese fra quelle oggetto di esame

1.Le idoneita' conseguite in base alla pregressa normativa e non piu' ricomprese fra quelle oggetto di esame sono equipollenti alle nuove idoneita' come di seguito indicato: Area medica. Dermosifilopatia: dermatologia e malattie sessualmente trasmesse; Diabetologia: malattie del ricambio e diabetologia; Dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica; Gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia; Oncologia: oncologia medica; Pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio; Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione. Area di chirurgia. Audiologia: audiologia e foniatria; Chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale; Chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva; Oculistica: oftalmologia; Urologia pediatrica: urologia. Area di odontoiatria. Odontoiatria e stomatologia: odontoiatria. Area di medicina diagnostica e dei servizi. Anatomia e istologia patalogica: anatomia patalogica; Medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale; Microbiologia: microbiologia e virologia; Virologia: microbiologia e virologia; Radiologia diagnostica: radiodiagnostica; Immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale. Area di sanita' pubblica. Medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Area di direzione sanitaria. Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione sanitaria ospedaliera (limitatamente alla direzione medica di presidio ospedaliero). Aree veterinarie. Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; Sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: sanita' animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Area di farmacia. Farmacista dirigente: farmacia ospedaliera; farmaceutica territoriale.

Art. 27

Deroghe transitorie

1.Coloro che abbiano maturato un'anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'esame alla data di scadenza del primo bando degli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, possono partecipare agli esami stessi, limitatamente alle prime tre sessioni, a prescindere dal possesso del diploma di specializzazione.

3.In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

Art. 28

Esami di idoneita' organizzati nella provincia autonoma di Bolzano

1.Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonche' la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneita' disciplinati con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

2.La commissione esaminatrice e' composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa parte un rappresentante del Ministero della sanita'.

3.Gli esami sono indetti contestualmente a quelli nazionali. Il Ministero della sanita' e la provincia autonoma di Bolzano concordano le iniziative necessarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 1. ((2))

Art. 29

Primo bando

1.I primi esami di idoneita' sono banditi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 258

Allegato

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)