DECRETO 9 luglio 1996, n. 524
Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalita' per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impiegi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Impiego di alcole denaturato con denaturante generale
2.La denaturazione di cui al comma 1 puo' essere anche effettuata aggiungendo , ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una "miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, previamente addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed e' ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro.
3.Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume. Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati "buon gusto", o per l'alcole "neutro" definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, piu' in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni "alcoli greggi", "teste e code" e simili. Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles, se diversa dal tenore in alcole etilico. L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole "buon gusto" e l'alcole "neutro" distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro Tralles, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli "greggi" e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonche' di deposito in regime sospensivo, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.
4.Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attivita'. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonche' dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformita' alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attivita', e' consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione e' ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, e' trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.
5.Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantita', che non puo' essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonche' il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.
6.Dopo la denaturazione e prima della vendita non e' consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonche' quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro.
7.Per gli impieghi di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non e' consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.
9.La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo e' effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "Vale per la circolazione interna". Se il destinatario non e' soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.
10.I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non e' tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.
11.Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale" e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non gia' in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.
12.I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole recuperato puo' essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.
Art. 2
Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali
1.L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione puo' essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonche' negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
3.Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quella della lettera c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, puo' essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea.(( PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 26 LUGLIO 2001, N. 340)).
5.Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria puo' consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni "alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i componenti.
6.Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attivita' da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e l'attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attivita', rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e puo' procedere ad eventuali esperimenti per la determinazione dei parametri d'impiego. L'utilizzatore e' obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonche' i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.
7.La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale e' effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale", senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole e' destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; puo' invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.
9.E' esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, (( provenienti da Paesi non comunitari )), non destinati al consumo umano alimentare ((. . .)). L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, ((. . .)) e' considerato denaturato a norma se e' presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facolta', per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso ((. . .)). Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorita' statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni e' effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.
10.L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari e' considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facolta' dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.
Art. 3
Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari
1.L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere d) e g), del testo unico viene effettuato senza preventiva denaturazione. Agli effetti della predetta lettera d), per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.
2.E' esonerato dall'accisa l'alcole contenuto nei medicinali, provenienti dall'estero, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, lettera d), del testo unico, nonche' nei prodotti alimentari, nei limiti previsti dalla successiva lettera g) della medesima norma, anch'essi provenienti dall'estero. Resta salva la facolta' dell'amministrazione di sottoporre ad analisi campioni di tali prodotti, per il controllo dell'osservanza delle suddette condizioni.
4.La denuncia di cui al comma 3 deve, altresi', contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore registrato di cui all'art. 8 del testo unico. Le ditte che impiegano, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettera g), del testo unico, quantita' di alcole o di bevande alcoliche in misura non superiore ai 2.000 litri idrati per anno non sono tenute alla presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di custodia dei suddetti prodotti.
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