Act 097G0047

Type Decreto Ministeriale
Publication 1996-12-21
Ultimo aggiornamento 1997-02-14
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanati con decreti del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1992, n. 336 e del 31 luglio 1996, n. 526;

Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1, secondo periodo, e l'art. 31, comma 1, lettera b);

Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze, adottato in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, del D.P.R. che precede);

Considerato che occorre procedere all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, con esclusione degli uffici appartenenti al dipartimento delle dogane e imposte indirette;

Sulle proposte del segretario generale, del direttore generale degli affari generali e del personale e dei direttori generali dei dipartimenti delle entrate e del territorio e del rettore della scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, nonche' quello successivo espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-7367 del 6 dicembre 1996;

D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

1.Gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane e imposte indirette, si distinguono in centrali e periferici.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, reca, "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, riporta "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria". - Si trascrive il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle rela- tive funzioni. E' fatta salva, per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9. 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". - Si riporta il testo della lettera b), comma 1, dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) (Omissis); b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b)". - Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, riporta il "Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, reca il "Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte di conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 1 (Uffici centrali e periferici). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro: a) l'ufficio del segretario generale; b) l'ufficio del coordinamento legislativo; c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; e) la Scuola centrale tributaria. 4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati nel comma 3: a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale; b) il dipartimento delle entrate; c) il dipartimento delle dogane delle imposte indirette; d) il dipartimento del territorio; e) la direzione centrale degli affari generali e del personale; f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate; g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali; h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio; i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale. - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358": "Art. 5 (Il direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, e' nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze. 2. Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della scuola e delle sedi decentrate e ne e' responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi. Art. 6 (Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e sedi decentrate). - 1. Dipendono dal direttore amministrativo le divisioni ed i servizi di seguito indicati, le cui competenze saranno stabilite con decreti del Ministro delle finanze: a) divisione I: programmazione didattica, gestione dei corsi, valutazione dei risultati; b) servizio affari amministrativi di supporto ai dipartimenti, ai gruppi di lavoro, ed alle commissioni; c) servizio percorsi formativi e periodi di applicazione per la dirigenza; d) divisione II: biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa; e) divisione III: affari generali, personale e procedure selettive; f) divisione IV: sedi decentrate; g) servizio amministrativo-contabile. 2. La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate: Bari, Palermo, Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzane la distribuzione territoriale. 3. Presso ogni sede decentrata e' istituita una segreteria, cui e' preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze. 4. Il direttore della segreteria di ciascuna delle sedi decentrate: a) cura la gestione del personale amministrativo e del personale di assistenza assegnato alla sede; b) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo, delle relative spese, ed e' funzionario delegato; c) assicura il necessario supporto allo svolgimento delle varie attivita' didattiche che si svolgono nella sede decentrata; d) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici interessati allo svolgimento delle attivita'". - Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413": "Art. 30 (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza e' assistito da un Ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministero delle finanze. 2. L'Ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36". - Si trascrive il testo dell' art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 38 (Direzioni compartimentali del territorio). - 1. Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere le rispettive attivita' nelle regioni per ciascuna di esse indicate: Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; Milano, per la regione Lombardia; Venezia, per le regioni Trentino-Alto Adige, Venezia e Friuli-Venezia Giulia; Bologna, per le regioni Emilia-Romagna e Marche; Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria; Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise; Napoli, per le regioni Campania e Calabria; Bari, per le regioni Puglia e Basilicata; Palermo, per la regione Sicilia; Cagliari, per la regione Sardegna".

Art. 2

Numero, articolazione e dislocazione degli uffici

1.Il numero complessivo e l'articolazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale, di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati nella tabella A) allegata.

2.Il numero complessivo, l'articolazione e la dislocazione, su base provinciale, degli uffici periferici di livello dirigenziale non generale del dipartimento delle entrate, di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), sono fissati nella tabella B) allegata.

3.Il numero, la dislocazione e le relative circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono fissati nelle tabelle C) e C/1) allegate. Nei comuni in cui e' prevista l'istituzione di piu' uffici delle entrate a base circoscrizionale, la definizione della competenza territoriale degli uffici stessi e' effettuata con decreti del Ministro delle finanze. Nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate possono essere costituite, quali strutture di livello non dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi, il cui numero, la dislocazione territoriale ed i relativi compiti sono individuati con decreti del Ministro delle finanze.

4.Il numero complessivo, l'articolazione e la dislocazione, su base provinciale, degli uffici periferici di livello dirigenziale non generale del dipartimento del territorio, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono fissati nella tabella D) allegata.

5.Il numero e la dislocazione degli uffici del territorio di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono fissati nella tabella E) allegata.

Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 41 (Uffici delle entrate). - 1. Gli uffici delle entrate, da istituire in numero non superiore a mille, svolgono funzioni operative per l'applicazione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate. 2. L'attivita' di accertamento e' svolta sulla base di programmi annuali di controllo. 3. Gli uffici delle entrate hanno competenza a decidere sui ricorsi in materia di finanza locale ed esercitano altresi' le seguenti attri-buzioni: a) sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) sospensione dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) concessione di maggior rateazione ai sensi dell'art. 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) ricezione, controllo e liquidazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con richiesta di rimborso; f) rimborsi in materia di imposta di registro, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo; g) autorizzazioni al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo; h) autorizzazioni alla vendita dei valori bollati; i) autorizzazioni all'impiego di macchine elettriche bollatrici ai fini del pagamento dell'imposta di bollo; l) decisione di ricorsi prodotti in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche; m) rimborsi in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche; n) rimborsi in materia di condono edilizio; o) sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e all'ottavo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249; p) adozione dei provvedimenti di competenza in materia di personale. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono conferite agli uffici delle entrate le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attivita' istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente. 5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee e dimensioni di norma omogenee. La dimensione e la competenza territoriale sono determinate, sulla base dei criteri indicati nel comma 11 dell'art. 7 della legge n. 358 del 1991, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle entrate sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991. Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza territoriale di detti uffici puo' essere estesa anche ai comuni limitrofi. 6. Gli uffici delle entrate sono ordinati in reparti e, all'interno dei reparti, in sezioni. Con decreti del direttore regionale delle entrate sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici delle entrate e' disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 7. I decreti di cui al comma 6 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione ai contribuenti anche per le attivita' poste in essere dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicita' del funzionamento dei servizi e della semplicita' e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore regionale delle entrate, aventi ad oggetto l'andamento dell'attivita' dell'ufficio e la qualita' dei rapporti con il contribuente. 8. Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, gli uffici delle entrate, nonche', ove previsto, gli uffici del territorio, gli uffici tecnici di finanza e le dogane, curano, per i tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie. Della rappresentanza in giudizio sono incaricati di regola impiegati della qualifica dirigenziale o appartenenti a profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori all'ottava". - Si trascrive il testo dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 42 (Uffici del territorio). - 1. In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli uffici del territorio, con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia. 2. Agli uffici del territorio sono demandati compiti di consulenza tecnica ed estimativa, di accertamento, verifica e rilievo in materia catastale e geotopografica, di amministrazione e gestione delle proprieta' immobiliari dello Stato, nonche' di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili. Le attribuzioni gia' deman- date agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e, in materia di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare, alle intendenze di finanza sono esercitate dagli uffici del territorio con le modalita' ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare, i predetti uffici programmano, d'intesa con i comandi competenti della Guardia di finanza e degli altri organi di polizia, controlli sistematici finalizzati ad impedire od a reprimere occupazioni abusive degli immobili dello Stato ed ogni altro eventuale abuso nella loro utilizzazione. Gli uffici del territorio esercitano altresi' le competenze in materia di personale previste da norme legislative e regolamentari. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le competenze degli uffici del territorio sono limitate, in materia catastale, a quelle previste dalla vigente legislazione. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono conferite agli uffici del territorio le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attivita' istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente. 5. In relazione alle dimensioni territoriali di alcuni comuni e per assicurare un migliore servizio nei confronti dei contribuenti, possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reparti o sezioni staccate degli uffici del territorio aventi sede anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia e da quelli indicati al comma 6. 6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari. 7. Alla direzione degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Il livello dirigenziale degli uffici del territorio e' determinato con appositi decreti ministeriali, da emanare sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 8. I direttori degli uffici del territorio esercitano le attribuzioni loro conferite da norme legislative regolamentari, nonche' funzioni di organizzazione e vigilanza nell'ambito territoriale di competenza, per assicurare l'economicita' dei servizi, nonche' l'efficienza e la regolarita' dello svolgimento dei compiti istituzionali, in conformita' alle direttive e alle disposizioni impartite dalle direzioni centrali e compartimentali del territorio. 9. Gli uffici del territorio sono ordinati in reparti, che possono essere suddivisi in sezioni. Con decreti del direttore compartimentale del territorio sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici del territorio e' disciplinato con decreto delle Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 10. I decreti di cui al comma 9 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione agli utenti. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicita' del funzionamento dei servizi e della semplicita' e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore del compartimento, aventi ad oggetto l'andamento dell'attivita' dell'ufficio e la qualita' dei rapporti con l'utente. 11. Alla direzione dei reparti degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di primo dirigente o, negli uffici di minore rilevanza, funzionari della nona od ottava qualifica funzionale".

Art. 3

Uffici di diretta collaborazione dei direttori generali dei dipartimenti

2.L'ufficio di cui al comma 1, lettera a), esercita le seguenti funzioni: "Segreterie del direttore generale del vice direttore generale; trattazione degli affari di carattere riservato e di quelli avocati a se' dal direttore generale; attivita' istruttoria in ordine all'esercizio del potere di sostituzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; predisposizione, sulla base degli elementi forniti dai dirigenti generali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, e dai direttori centrali, dello schema di relazione annuale del direttore generale ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; inoltro della corrispondenza agli uffici di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del medesimo decreto presidenziale n. 287 del 1992, informandone le competenti direzioni centrali; diramazione degli atti e delle comunicazioni per le riunioni di servizio disposte dal direttore generale; schedario degli incarichi conferiti ai funzionari del dipartimento; deleghe di firma; rapporti con l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; pubbliche relazioni; gestione del personale dell'ufficio; ufficio del protocollo generale; ufficio accettazione e recapito corrispondenza".

3.Il servizio di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni: "Trattazione degli affari delegati dal direttore generale ai dirigenti generali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699; predisposizione, sulla base degli elementi forniti dalle direzioni centrali, delle relazioni del direttore generale al Ministro, per la verifica dei risultati della gestione; gestione del personale del servizio; coordinamento delle dipendenti divisioni ed esame delle relazioni predisposte dai loro titolari sull'attivita' di competenza; archivio e spedizione del servizio".

5.Il servizio di cui al comma 1, lettera c), svolge le funzioni previste dall'art. 44, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: a)-g) (omissis); h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, che reca il "Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni": "Art. 3 (Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie). - 1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e' aggiunto il seguente: "Art. 34-bis (Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie). - 1. Alle attivita' di studio, ricerca, elaborazione di schemi normativi e coordinamento di commissioni, gruppi di lavoro ovvero progetti di particolare rilevanza sono addetti non piu' di sei dirigenti generali di livello di funzione C. 2. A tre dei dirigenti generali di cui al comma 1 puo' essere attribuita, su proposta rispettivamente del segretario generale e dei direttori generali dei dipartimenti delle entrate e del territorio, anche la funzione di vice segretario generale o di vice direttore generale del dipartimento. 3. I dirigenti generali di cui al comma 2 svolgono, oltre alle funzioni vicarie, anche quelle delegate dal segretario generale o dai direttori generali dei dipartimenti e collaborano all'attivita' di programmazione e coordinamento degli uffici o direzioni centrali ed alla verifica del progressivo conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati". 2. Il secondo periodo dell'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e' cosi' sostituito: "Ad uno dei direttori centrali della direzione generale degli affari generali e del personale e' attribuita anche la funzione di vice direttore generale". - Si trascrive il testo dell'art. 34, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 34 (Attribuzioni dei direttori generali). - 1. (Omissis). 2. In particolare, ciascuno dei direttori generali di cui al comma 1 e' responsabile, limitatamente alle rispettive competenze: a)-e) (omissis); f) della predisposizione della relazione annuale da rendersi, sentiti, ove previsti, i comitati di gestione, al consiglio di amministrazione in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti". - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 1 (Uffici centrali e periferici). - 1. (Omissis). 2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro: a) l'ufficio del segretario generale; b) l'ufficio del coordinamento legislativo; c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; e) la Scuola centrale tributaria". - Si trascrive il testo dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 44 (Servizio ispettivo). - 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. 2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonche', quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresi', tenuti a svolgere le attivita' di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al segretario generale".

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione del direttore generale degli affari generali e del personale

2.L'ufficio ed il servizio di cui al comma 1 esercitano le funzioni indicate, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 5

Funzioni degli altri uffici centrali

1.I servizi amministrativi e tecnici, i centri informativi, le divisioni e le ripartizioni di livello corrispondente, di cui all'art. 1, comma 2, svolgono le funzioni previste da norme legisla- tive e regolamentari nonche', sulla base delle stesse, dagli atti di organizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, adottati secondo la procedura di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione". - Si trascrive il testo dell'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 33 (Direzioni centrali). - 1. (Omissis). 2. L'organizzazione interna di ciascuna direzione centrale e' stabilita, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, con decreti del Ministro delle finanze, da emanare su proposta dei competenti direttori generali, previo parere dei relativi comitati di gestione e secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione".

Art. 6

Funzioni degli uffici periferici

1.Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate svolgono le attribuzioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, attraverso servizi amministrativi e divisioni, le cui funzioni specifiche sono previste, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli atti di organizzazione adottati secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

4.Le direzioni compartimentali del territorio svolgono le attribuzioni di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, attraverso servizi amministrativi e tecnici e divisioni, le cui funzioni specifiche sono previste, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli atti di organizzazione adottati secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

6.I servizi ispettivi costituiti presso le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio svolgono le funzioni previste dall'art. 44, commi 3, 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

7.Gli uffici di segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie regionali svolgono le funzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 42

Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 37 (Competenze delle direzioni regionali delle entrate). - 1. Le direzioni regionali delle entrate svolgono funzioni di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo nei confronti dei dipendenti uffici. 2. In particolare, le direzioni regionali delle entrate: a) sovraintendono all'attivita' degli uffici, determinandone gli indirizzi operativi; ne controllano, anche attraverso il proprio servizio ispettivo, il corretto andamento, in relazione al conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati; b) coordinano, in particolare per quanto riguarda l'attivita' di accertamento, l'attivita' degli uffici dipendenti con quelle degli altri organi periferici del Ministero delle finanze, dei servizi operativi della Guardia di finanza e delle altre amministrazioni statali e locali; c) sulla base delle direttive emanate dal dipartimento delle entrate, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, previa intesa con il competente comando della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane e delle imposte indirette sulle attivita' di verifica e di controllo di competenza di tali organi, formano il piano degli accertamenti, in attuazione del decreto ministeriale emanato a norma dell'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'art.51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'art. 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto art. 6 della legge n. 146 del 1980, definendo i criteri attuativi cui dovranno attenersi gli uffici dipendenti e i reparti della Guardia di finanza; d) assicurano l'esecuzione di interventi ispettivi ai fini della cooperazione amministrativa e dell'interscambio di informazioni con gli organi della Comunita' economica europea e con le Amministrazioni degli Stati membri, nonche', in virtu' delle relative convenzioni bilaterali, con i Paesi extracomunitari, tenendo anche conto delle comunicazioni pervenute dal comando generale della Guardia di finanza in ordine alle attivita' svolte in attuazione dell'art. 7, comma 13, della citata legge n. 358 del 1991; e) provvedono, anche mediante delega agli uffici delle entrate e con l'assistenza tecnica della competente Avvocatura dello Stato, al compimento degli atti occorrenti per la tutela degli interessi dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi civili e penali relativi all'applicazione ed a violazioni di norme tributarie, nonche' nei giudizi amministrativi concernenti i provvedimenti di competenza di tutti gli uffici finanziari della regione; f) esercitano le competenze in materia di personale loro attribuite da norme legislative e regolamentari; g) provvedono alla ripartizione ed all'assegnazione agli uffici dei mezzi finanziari, dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento, con le modalita' e con le forme previste dalle vigenti disposizioni; h) vigilano sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nelle relative disposizioni attuative, promuovono l'informazione dei cittadini in materia tributaria, adottando le iniziative necessarie per la corretta applicazione delle leggi d'imposta e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico dei contribuenti; i) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici dipendenti; l) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari. 3. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede locale, intrattenendo a tal fine, in nome di quest'ultima, rapporti con le autorita', gli organismi, gli enti e gli uffici, pubblici e privati, aventi sede nel territorio di propria competenza". - Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 5. - Si trascrive il testo dell'art. 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 36 (Direzioni regionali delle entrate e direttori delle entrate). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Con decreti del Ministro delle finanze, ciascuna delle Direzioni regionali delle entrate e' suddivisa in servizi e questi ultimi sono ripartiti in divisioni o in altre articolazioni di corrispondente livello. I servizi corrispondono, di regola, per numero e per competenza, alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate. I decreti devono comunque prevedere l'istituzione di servizi per l'Amministrazione del personale e del relativo trattamento di quiescenza, nonche' di un servizio di economato e di un servizio contabile. Il numero degli altri servizi puo' essere inferiore a quello delle direzioni centrali qualora lo rendano opportuno le dimensioni ed i volumi di lavoro delle direzioni regionali". - Si trascrive il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 40 (Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette). - 1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, oltre ad esercitare le competenze gia' demandate ai centri di servizio delle imposte dirette dalle vigenti disposizioni, provvedono: a) alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione delle dichiarazioni con richiesta di rimborso; all'emanazione dei conseguenti avvisi di irrogazione di sanzioni; alla segnalazione al competente ufficio delle entrate delle incongruenze che possono dare luogo a rettifica; b) alla liquidazione dei certificati del sostituto d'imposta a norma dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'emanazione degli avvisi di accertamento parziale, a norma dell'art. 41-bis dello stesso decreto, e all'irrogazione delle relative sanzioni; all'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nella procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi che non danno luogo ad accertamento; alla sospensione della riscossione, ai ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario, alla sospensione dell'azione esecutiva ed alla concessione di maggior rateazione, ai sensi degli articoli 19, 39 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i ruoli di competenza; ai rimborsi d'imposta di cui agli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Alla direzione dei centri di servizio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore. 3. I centri di servizio dipendono dalle direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione hanno sede. Al loro interno essi sono ordinati in reparti, il cui numero e la cui competenza sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, con decreti dei competenti direttori regionali delle entrate. 4. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il numero e la competenza territoriale dei centri di servizio corrispondono a quelli indicati dall'art. 1 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' essere variata, su proposta del direttore generale del dipartimento delle entrate, sentito il comitato di gestione e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, la competenza territoriale dei centri di servizio". - Per il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, si veda in note all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 75 (Uffici soppressi). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate". - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che reca "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie": "Art. 26. - 1. In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma, per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente puo' chiedere al presidente del tribunale compatente l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore. 2. Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12. 3. Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facolta' indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna". Con sentenza n. 60 del 27 marzo-3 aprile 1969, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma, limitatamente alle parole "constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o", e dell'intero comma terzo. - Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 39 (Competenze delle direzioni compartimentali del territorio). - 1. Le direzioni compartimentali del territorio svolgono funzioni di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo nei confronti dei dipendenti uffici del territorio. 2. In particolare, le direzioni compartimentali: a) sovraintendono all'attivita' degli uffici, determinandone gli indirizzi operativi; ne controllano, anche attraverso il proprio servizio ispettivo, il corretto andamento, in relazione al conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati; b) sulla base delle direttive emanate dal direttore generale e dalle direzioni centrali e tenuto conto delle intese assunte con le direzioni regionali delle entrate, predispongono i programmi delle attivita' da eseguirsi dagli uffici periferici; c) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici del territorio; d) svolgono le funzioni previste da norme legislative e regolamentari in materia di amministrazione e gestione del personale; e) provvedono alla ripartizione ed all'assegnazione agli uffici dei mezzi finanziari, dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento, con le modalita' e con le forme previste dalle vigenti disposizioni; f) vigilano sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nelle relative disposizioni attuative, promuovono l'informazione dei cittadini nei riguardi dei servizi di rispettiva competenza, adottando le iniziative necessarie per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico dei contribuenti; g) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari". - Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 5. - Si trascrive il testo dell'art. 38, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 38 (Direzioni compartimentali del territorio). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti, tecnici ed amministrativi, di regola corrispondenti, per numero e competenza, alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. Con decreti del Ministero delle finanze sono stabiliti il numero e le attribuzioni dei reparti di ciascuna delle direzioni compartimentali del territorio". - Per il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, si veda in note all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 75 (Uffici soppressi). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Alla data di attivazione degli uffici del territorio, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari sono soppressi e le competenze sono attribuite agli uffici del territorio". - Si trascrive il testo dell'art. 44, commi 3, 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "Art. 44 (Servizio ispettivo). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita': a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati; b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato; c) le attivita' ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. 4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', i controlli previsti dal comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991. 5. (Omissis). 6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attivita' che specifiche disposizioni attribuiscono all'amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria". - Per il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si veda in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413": "Art. 31 (Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie). - 1. E' istituito presso ogni commissione tributaria un Ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti".

Tabelle-Tabella A

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