LEGGE 3 febbraio 1997, n. 35
Entrata in vigore della legge: 5/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 96 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA TUNISINA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, in appresso denominata "Tunisia", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Tunisia desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilita' e la sicurezza nella regione euromediterranea; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e della Tunisia e desiderando conseguire gli obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire alla Tunisia un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Tunisia a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' della Tunisia e del popolo tunisino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari: Per i prodotti elencati nell'allegato 4: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per i prodotti elencati nell'allegato 5: Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformita' del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. La Tunisia comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sara' riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. La Tunisia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Tunisia informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 La Comunita' e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Fatte salve le disposizioni del GATT, a) negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente; b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo; c) la Comunita' e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunita' o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Tunisia sanciti dal presente accordo.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o la Tunisia possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c) comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Comunita' o la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Tunisia puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o la Tunisia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Tunisia, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Tunisia, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese e' assimilato alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Nel corso di tale periodo, la Tunisia e' autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalita' e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacita' in Tunisia. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 2 del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Obiettivi 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunita'. 2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica; b) scambi di informazioni e comunicazioni; c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Cooperazione regionale Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare a) il commercio intraregionale a livello del Magreb; b) il settore dell'ambiente; c) lo sviluppo della infrastrutture economiche; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) il settore della cultura; f) le questioni doganali; g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 Istruzione e formazione La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale; b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale; c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle Parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La Cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso: - l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi; - la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca della Tunisia; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di Know-how; d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 Ambiente La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo. Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: a) qualita' del suolo e delle acque; b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti); c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 Cooperazione industriale La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata; b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini; c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale della Tunisia attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico; e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso: a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo; b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti cooperano al fine di sviluppare: a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita'; b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita'; c) le strutture tunisine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 Ravvicinamento delle legislazioni Obiettivo della cooperazione e' aiutare la Tunisia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Servizi finanziari Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di: a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia; b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario della Tunisia.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero; c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, piu' in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale e della gestione degli aeroporti, del traffico aereo e delle ferrovie.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso: a) il contesto generale delle telecomunicazioni; b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI); d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Energia Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare: a) le energie rinnovabili; b) la promozione del risparmio energetico; c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti; d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunita'.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Turismo La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda: a) la gestione degli alberghi e la qualita' delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero; b) lo sviluppo del marketing; c) il potenziamento del turismo giovanile.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Tunisia. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione e' finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Lotta contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti; b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro e degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite; d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione; c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica; h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunita' o in uno o piu' Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo, sono, piu' in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' tunisine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali della Tunisia finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti del problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e la Tunisia nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Tunisia.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una della Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica tunisina non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro societa'.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Nessuna disposizione dell'accordo avra' come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonche' le dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'accordo.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica tunisina, nonche' l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
Protocollo n. 1 - art. 1
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TUNISIA ARTICOLO 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a. Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a e nella colonna c di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b. Per i quantitativi importato in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c. 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d. Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000. 6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
Protocollo n. 1 - art. 2
ARTICOLO 2 Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari dalla Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non piu' di due litri e hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15% vol. Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
Protocollo n. 1 - art. 3
ARTICOLO 3 1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46.000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 Ecu/100 kg all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'. 2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunita' europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunita' in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea puo' adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione. 3. Le Parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Protocollo n. 1 - Allegato
ALLEGATO 1 Codice Nc 2 Designazione delle merci 3 Tasso di riduzione dei dazi doganali (%) a 4 Contingenti tariffari (tonnellate) b 5 Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali (%) c 6 Quantitativi di riferimento (tonnellate) d 7 Disposizioni specifiche a e 1. 0101 19 10 2. Cavalli destinati alla macellazione (1) 3. 100 4. 5. 80 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0101 19 90 2. altri 3. 100 4. 5. 80 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0204 2. Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0208 2. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0602 40 2. Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0603 10 2. Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi 3. 100 4. 750 5. - 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0701 90 51 2. Patate di primizia, dal 1 gennaio al 31 marzo (2) 3. 100 4. 15.000 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0702 00 2. Pomodori, dal 15 novembre al 30 aprile 3. 100 () 4. 5. 60 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 2. Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0703 20 00 2. Agli, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0706 10 00 2. Carote, dal 1 gennaio al 31 marzo 3. 100 4. 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0707 00 2. Cetrioli, dal 10 novembre all'11 febbraio 3. 100 () 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0708 10 10 2. Piselli (Pisum sativum), dal 1 ottobre al 30 aprile 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0708 20 10 2. Fagioli (Vigna spp. Phaseolus spp.) dal 1 novembre al 30 aprile 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 10 2. Carciofi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 3. 100 () 4. 5. 30 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 20 00 2. Asparagi, dal 1 ottobre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 30 00 2. Melanzane, dal 1 dicembre al 30 aprile 3. 60 4. 5. - 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 40 00 2. Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0709 60 10 2. Peperoni 3. 100 4. 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0709 60 99 2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0709 90 50 2. Finocchi, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 90 2. Zucchine, dal 1 dicembre al 15 marzo 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0709 90 90 2. Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 90 90 2. Prezzemolo, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. 1. 0710 80 59 2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0711 20 10 2. Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3) 3. 60 4. 5. - 6. 7. 1. 0711 30 00 2. Capperi 3. 100 4. 5. 90 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0711 90 10 2. Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0713 10 10 2. Piselli destinati alla semina 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0713 50 10 2. Fave e favette, destinate alla semina 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0713 2. Legumi da granella, non destinati alla semina 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0802 11 90 0802 12 90 2. Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare 3. 100 4. 5. 0 6. 1.000 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0804 10 00 2. Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg. 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0805 10 2. Arance fresche 3. 100 () 4. 31.360 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0805 10 2. Arance, diverse dalle arance fresche 3. 100 () 4. 5. 0 6. 1.500 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0805 20 2. Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi 3. 100 () 4. 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0805 30 2. Limoni freschi 3. 100 () 4. 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0805 40 2. Pompelmi e pomeli 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0806 2. Uve fresche di tavola, dal 15 novembre al 30 aprile 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0807 10 10 2. Angurie, dal 1 aprile al 15 giugno 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0807 10 90 2. Meloni, dal 1 novembre al 31 maggio 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0809 10 2. Albicocche 3. 100 () 4. 5. 0 6. 2.000 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0809 40 2. Prugne, dal 1 novembre al 15 giugno 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0810 10 90 2. Fragole, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0810 20 10 2. Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0812 90 20 2. Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0812 90 95 2. Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 12 00 2. Pepe tritato o polverizzato 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 20 31 0904 20 35 0904 20 39 2. Pimenti non tritati ne' polverizzati (4) 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 20 90 2. Pimenti tritati o polverizzati 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0909 2. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0910 2. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1209 91 90 2. Altri semi di ortaggi (5) 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 1209 99 99 2. Altri semi, frutti da sementa (5) 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 1211 2. Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 10 10 2. Carrube, compresi i semi di carrube 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 20 00 2. Alghe 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 30 00 2. Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 99 90 2. Altri prodotti vegetali 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 1302 20 2. Sostanze pectiche e pectinati 3. 25 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 10 00 2. Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 20 00 2. Cipolle, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2001 90 20 2. Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2001 90 50 2. Funghi, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 65 2. Olive, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 70 2. Peperoni, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 75 2. Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 85 2. Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 96 2. Altri, senza zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2002 10 10 2. Pomodori pelati 3. 100 4. 5. 30 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2002 90 2. Concentrati di pomodori 3. 100 4. 2.000 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. 2003 10 20 2. Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente, completamente cotti: - della specie Psalliota - altri 3. 100 () 100() 4. 5. 50 () 60 ( 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2003 10 30 2. Altri funghi del genere Agaricus - della specie Psalliota - altri 3. 100 () 100 () 4. 5. 50 () 60 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2003 10 80 2. Altri funghi 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2003 20 00 2. Tartufi 3. 70 4. 5. - 6. 7. 1. 2004 10 99 2. Altre patate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2004 90 30 2. Capperi e olive 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2004 90 50 2. Piselli (Pisum sativum) e fagiolini 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2004 90 95 2. Carciofi 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2004 90 99 2. Altri: -Asparagi, carote e miscugli - Altri 3. 100 100 4. 5. 20 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 omogeneizzati: - Asparagi, carote e miscugli - Altri 1. 100 100 2. 3. 20 50 4. 5. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2005 20 20 2. Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello s in cui sono presentate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 20 80 2. Altre patate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 40 00 2. Piselli (Pisum sativum) 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 51 00 2. Fagioli in grani 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 59 00 2. Altri fagioli 3. 20 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 60 00 2. Asparagi 3. 20 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 70 2. Olive 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 10 2. Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 30 2. Capperi 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 50 2. Carciofi 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 60 2. Carote 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 70 2. Miscugli di ortaggi 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 80 2. Altri 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2007 10 91 2. Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 10 99 2. Altre 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 91 90 2. Agrumi, altri 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 99 91 2. Puree di mele 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 99 98 2. Altre 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99 2. Segmenti di Pompelmi e di pomeli 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 55 ex 2008 30 75 2. Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkngs e altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 59 ex 2008 30 79 2. Arance e limoni, finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 91 ex 2008 30 99 2. Agrumi finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 91 2. Polpe di agrumi 3. 40 4. 5. - 6. 7. 1. 2008 50 61 2008 50 69 2. Albicocche 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99 2. Meta' di albicocche 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 2. Polpe di albicocche 3. 100 4. 5.160 5. 30 6. 7. 1. ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 2. Meta' di pesche (comprese le nettarine) 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 70 99 2. Meta' di pesche (comprese le nettarine) 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 92 51 ex 2008 92 59 2. Miscugli di frutta 3. 100 4. 1.000 (6) 5. 55 6. 7. 1. ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78 2. Miscugli di frutta 3. 55 4. 1.000 (6) 5. 6. 7. 1. 2009 11 2009 19 2. Succhi di arancia 3. 70 4. 5. - 6. 7. 1. 2009 20 2. Succhi di pompelmo o di pomelo 3. 70 () 4. 5. - 6. 7. 1. 2009 30 11 2009 30 19 2. Succhi di altri agrumi 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2009 30 31 2009 30 39 2. Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2204 2. Vini di uve fresche 3. 100 4. 179.200 hl. 5. 80 6. 7. 1. ex 2204 2. Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine 3. 100 4. 56.000 hl. 5. 0 6. 7. Condizioni stabilite all'art. 2 1. 2301 2. Farine, polveri e agglomerati in forma di pallets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2302 2. Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pallets, della stacciatura, della macinazione o di altri trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal granoturco e dal riso 3. 60 4. 5. - 6. 7. () Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. (1) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (2) A partire dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo e' esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile alle importazioni eccedenti il contingente e' portata al 50%. (3) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (4) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (5) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante. (6) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che riguardano i miscugli di frutta.
Protocollo n. 2
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA TUNISIA ARTICOLO UNICO I prodotti elencati qui di seguito originari dalla Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali.
CODICE NC
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri in- vertebrati acquatici.
1604 11 00 Salmoni
1604 12 Aringhe
ex 1604 13 11
Sardine, della specie Sardina pilchardus all'olio d'oliva (1)
ex 1604 13 19 Sardine della specie Sardina pilchardus, diverse da quelle all'olio d'oliva (1)
1604 14 Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)
1604 15 Sgombri
1604 16 00 Acciughe
1604 19 10 Salmonidi, diversi dai salmoni
1604 19 31 Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle
1604 19 39 palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pela- mis):
1604 19 50 Pesci della specie Orcynopsis unicolor
da 1604 19 91 Altri
a 1604 19 98
1604 20 Altre preparazioni e conserve:
1604 20 05 Preparazioni di surimi
1604 20 10 di salmoni
1604 20 30 di salmonidi, diversi dai salmoni
1604 20 40 di acciughe
ex 1604 20 50 di sardine delle specie Sardina pilchar- dus (1)
1604 20 70 di tonni, palamite e boniti, del genere Euthynnus e d'altri pesci
1604 20 90 altri pesci
1604 30 Caviale e i suoi succedanei
1605 10 00 Granchi
1605 20 Gamberetti
1605 30 00 Aragoste
1605 40 00 Altri crostacei
1605 90 11 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in re- cipienti ermeticamente chiusi
1605 90 19 Altri mitili
1605 90 30 Altri molluschi
1902 20 10 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in pe- so, piu' del 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici.
(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate comune alle sottovoci ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 e ex 1604 20 50.
Protocollo n. 3
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN TUNISIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' ARTICOLO UNICO Per i prodotti originari della comunita' elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b).
Codice NC Designazione delle merci Dazi doganali massimi % a Contingenti tariffari preferen- ziali b Disposizioni specifiche
0102 10 Animali vivi della specie bovina, ri- produttori di raz- za pura. 17 2000
0102 90 Diversi dai ripro- duttori di razza pura 27 35 (x)
0201 20 Carni di animali della specie bovi- na, fresche o re- frigerate, in pez- zi, non disossate 27 8000 (1) (x)
0201 30 Carni di animali della specie bovi- na, fresche o re- frigerate, disos- sate Carni di animali della specie bovi- na, congelate, in pezzi non disossa- te 27 8000 (1) (x)
0202 20 Carni di animali della specie bovi- na, congelate, di- sossate 27 8000 (1) (x)
0202 30 27 8000 (1) (x)
0207 21 Volatili interi, congelati (galli e galline) 43 400 (2)
0402 10 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di al- tri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti, in 17 9700 (3) (x)
0402 21 polvere, in granu- li o in altre for- me solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% 17 9700 (3) (x)
0402 99 Latte e crema di latte, concentra- ti, diversi dalla forma in polvere o in solido anche con aggiunta di zuccheri o di al- tri dolcificanti. 17 9700 (3) (x)
0405 00 Burro e altre ma- terie grasse del latte 35 250 (x)
0406 30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 27 450 (x)
0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, conserva- te o cotte - Uova da cova - Uova di volatili diversi da vola- tili da cortile - Altre - 20 43 43 1100 (4)
0602 99 Altre piante vive (comprese le loro radici), diverse quelle di cui alle sottovoci 060210, 060220, 060230, 060240 e 060291 43 200
0701 10 Patate, fresche o refrigerate, da semina 15 16500
0701 90 Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina 43 16500 (5)
0802 22 Nocciole, sguscia- te 43 200
1001 10 Frumento (grano) duro 17 17000 (x)
1001 90 Cereali diversi dal frumento (grano) duro 17 230000 (x)
1003 00 Orzo 17 12000 (x)
1005 90 Granturco, diverso da quello desti- nato alla semina 17 9000
1103 11 Semole e semolini di frumento (grano) 43 300
1103 13 Semole e semolini di granturco 43 800
1107 10 Malto non torre- fatto 43 2000
1108 12 Amido di granturco 31 900
1214 10 Farina ed agglo- merati sotto forma di pellets, di erba medica 29 700
1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estrat- ti mediante solventi 27 600
1507 10 Olio di soia grezza, anche depurato delle sue mucillagini 15 7500
1511 00 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - Olio greggio - Altri - 20 43 300
1514 10 Oli di ravizzone, di colza, di senapa, greggi - Di colza - Altri - 15 43 30000
1514 90 Oli di ravizzone, di colza, di senapa, diversi da quelli greggi 43 900
1515 11 Olio di lino, greggio 20 400
1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni 31 300
1701 99 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, diversi da quelli greggi senza ag- giunta di aroma- tizzanti o di coloranti 15 72000 (x)
1702 30 Glucosio e scirop- po di glucosio - Glucosio con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - Altri 43 20 650
1702 90 Altri zuccheri, compreso lo zuc- chero invertito, diversi dal latto- sio, dallo zucche- ro d'acero, dal glucosio e dal fruttosio, e loro sciroppi - Altri zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - Altri 43 29 200
2309 10 Alimenti per cani o gatti, condi- zionati per la vendita al minuto 43 20
2309 90 Altri prodotti per l'alimentazione degli animali 43 2800
2401 10 Tabacchi, non scostolati 25 2800
(x) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro della OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale. (1) L'importo di 8000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci. (2) Dal 1 luglio a fine febbraio. in 10 (3) L'importo di 9700 tonnellate copre l'insieme delle tre sottovoci. (4) Dal 1 luglio a fine febbraio. (5) Dal 1 ottobre al 31 maggio.
Protocollo n. 4 - art. 1
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