Act 097G0054
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
Visto l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modificazioni ritenute necessarie;
Atteso che per effetto delle innovazioni introdotte nelle materie interessate dai provvedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonche' in seguito alla verifica sulla congruita' dei termini finali gia' individuati, si rendono necessarie molteplici modifiche alle tabelle A e B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle richiamate tabelle A e B;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 99/1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/2107/A del 17 ottobre 1966;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'articolo 5 del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, e' aggiunto il seguente comma 2: "2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui scritti.
Note alle premesse: - Il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi della Amministrazione centrale e periferica dell'interno". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato D.M. n. 284/1993, e' il seguente: "2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie". - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.M. n. 284/1993, e' il seguente: "2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5 (Partecipazione al procedimento). - 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale". - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990: "Art. 10. - I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Art. 2
1.All'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, dopo le parole: "nuovi casi" sono inserite le parole: "o nuovi termini" e, dopo le parole: "si intendono", le parole: "integrati o".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 6 (Termine finale del procedimento). - 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne rivece comunicazione. 2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dalla Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. 5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'". - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dalla salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono proce- dure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
Art. 3
1.All'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali e' possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche".
Note all'art. 3. - Il testo dell'art. 7 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo e' il seguente: "Art. 7 (Acquisizione obbligatoria di pareri e valutazioni tecniche di organi od enti appositi). - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministero non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche". - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 2.
Art. 4
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.