DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91

Type Decreto
Publication 1997-02-06
Ultimo aggiornamento 2011-02-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18-4-1997

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572;

Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata;

Ritenuto altresi' di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1.2) 1,3:2,4-bis (3,4-dimetil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene. 3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico. 4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico. D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione: 1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene); 2) Silicato naturale di zirconio; 3) Carbonato di zinco; 4) Idrossido di manganese; 5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubile); 6) Ossido di manganese. E) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 21 DICEMBRE 2010, N. 258)).

Art. 2

1.E' vietata la fabbricazione e l'importazione di materiali ed oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto, a partire dal 1 gennaio 1999.

Art. 3

1.Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettere C), punti 2, 3, 4, D) ed E) non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Flik Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 63

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