LEGGE 28 agosto 1997, n. 316

Type Legge
Publication 1997-08-28
Ultimo aggiornamento 1997-09-20
State In force
Source Normattiva
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Accordo

In caso di gravi perturbazioni provocate da un forte aumento delle importazioni in esenzione dai dazi doganali di tabac- chi greggi (2401) originari degli Stati ACP o qualora dette importazioni causino difficolta' tali da alterare la situa- zione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' prendere, in applicazione dell'articolo 177, para- grafo 1 dalla convenzione, le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle per reagire ad una deviazione di traf- fico. 17. MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI Codice NC Esenzione dall'elemento fisso per l'in- tero settore dei prodotti trasformati a partire da prodotti agricoli (regola- mento (CEE) n. 3033/80) da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 0403 90 99 0710 40 00 0711 90 30 1517 10 10 1517 90 10 1702 50 00 1704 (tranne 1704 90 10) 1806 1901 1902 (tranne 1902 20 10 e 1902 20 30) 1903 1904 1905 2001 90 30 2001 90 40 2004 90 10 2005 80 00 ex 2005 90 90 granturco (tranne Zea mays var. saccharata) 2008 99 85 2008 99 91 2101 30 19 2101 30 99 2102 10 31 2102 10 39 2105 2106 (tranne 2106 10 10 e 2106 10 91) 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 2905 43 00 2905 44 3501 (tranne 3501 90 10) 3505 (tranne 3505 10 50) 3505 20 3809 10 3823 60 Inoltre, sospensione della riscossione dell'elemento mobile per i prodotti seguenti: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 90 30 - preparazione detta "cioccolato bianco" Cioccolata e altre preparazioni alimen- tari contenenti cacao 1806 20 - Preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiori ai 2 kg allo stato liquido o pastoso o in pol- veri, granuli o forme simili, in reci- pienti o in imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg (escluso il codice 1806 20 70) 1806 31 00 - Altre, presentate in tavolette, barre 1806 32 o bastoncini, ripiene o non ripiene 1806 90 11 - Altra cioccolata e altri prodotti di 1806 90 19 cioccolata, prodotti a base di zucche- 1806 90 31 ri e loro succedanei fabbricati con 1806 90 39 prodotti di sostituzione dello zucche- 1806 90 50 ro, contenenti cacao 1901 Estratti di malto; preparazioni alimen- tari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non conte- nenti cacao in polvere o che ne conten- gono in una proporzione inferiore a 50% in peso, non nominate ne' comprese al- trove; preparazioni alimentari di pro- dotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10% in peso, non nominate ne' comprese altrove (esclusi i codici NC 1901 90 11 e 1901 90 90), non contenenti, o conte- nenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, aventi te- nore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75% 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di se- tacciatura o forme simili Prodotti della panetteria, della pastic- ceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie es- siccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ex 1905 30 Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini - biscotti ex 1905 40 00 - fette biscottate, pane tostato e pro- dotti simili tostati, esclusi i biscotti di mare ex 1905 90 - altri -- biscotti 2008 99 85 Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri e di alcole, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 1702 10 10 Diminuzione del 16% dei dazi doganali 1702 10 90 per i prodotti seguenti: 1702 30 51 - Lattosio e sciroppo di lattosio 1702 30 59 2005 20 20 - Altri zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o piu' di glu- cosio 2005 20 80 - Patate preparate o conservate, diverse 2101 10 98 da quelle in forma di farine, semolino o fiocchi 2102 20 98 - Altre preparazioni di estratti, essen- ze e concentrati di caffe' - Altre preparazioni di estratti, essen- ze e concentrati di te' o mate' 18. REGIME SPECIALE PER L'IMPOR- TAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEGLI STATI ACP E DEI PAESI E TER- RITORI D'OLTREMARE NEI DIPAR- TIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE Codice NC 0102 90 10 Animali vivi Non applicazione del prelievo "paesi 0102 90 31 della specie terzi" 0102 90 33 bovina, delle 0102 90 35 specie dome- 0102 90 37 stiche, diversi dai riproduttori di razza pura 0201 Carni della Non applicazione del prelievo "paesi 0202 specie bovina, terzi" fresche, re- frigerate o congelate 0206 10 95 Non applicazione del prelievo "paesi 0206 29 91 terzi". Misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato della Comu- 0709 90 60 Granturco nita' qualora le importazioni superino 0712 90 19 le 25 000 t all'anno 1005 10 90 1005 90 90 Non applicazione del prelievo "paesi terzi" entro un contingente annuale di 2 000 t 0714 10 91 0714 90 11 (compresi gli Non applicazione del prelievo "paesi ignami) terzi" 19. REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI RISO NEL DIPARTIMENTO D'OLTREMARE DELLA RIUNIONE 82. Nell'Atto finale, l'allegato XLVI e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XLVI STABEX Dichiarazione congiunta sugli articoli 210 e 211 A norma della decisione del Consiglio dei Ministri ACP-CE del 21 maggio 1992 riunitosi a Kingston, Giamaica, e allo scopo di evitare difficolta' per quanto riguarda l'avvio e l'attuazione del sistema di obblighi reciproci, le Parti contraenti convengono di avvalersi di tutti i mezzi opportuni - tra cui seminari informativi, appropriata assistenza tecnica, ecc. - nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo." 83. Nell'Atto finale, l'allegato LIV e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO LIV Dichiarazione congiunta sull'articolo 294 La definizione della nozione di prodotti "originari" ai fini dell'applicazione dell'articolo 294 sara' valutata in base ai relativi accordi internazionali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 294, le forniture originarie della Comunita' comprendono le forniture originarie dei PTOM." 84. Nell'Atto finale all'allegato LXVIII, nel paragrafo 1 e' soppressa l'espressione seguente: - "(escluse le sessioni generali di quest'ultima)". 85. Nell'Atto finale, sono aggiunti i seguenti allegati LXXIX-LXXXIX: "ALLEGATO LXXIX Dichiarazione congiunta sugli articoli 156, paragrafo 4, 157, paragrafo 1 e 158, paragrafo 1, lettere d) e h), concernente la cooperazione regionale I riferimenti contenuti negli articoli suddetti ai territori e dipartimenti d'oltremare comprendono le isole Canarie, le Azzorre e Madera. ALLEGATO LXXX Dichiarazione congiunta sulla consultazione e sull'informazione degli agenti incaricati dello sviluppo Al fine di incoraggiare la partecipazione degli organismi di cooperazione decentrata ai progetti e ai programmi del Fondo e per fare in modo che le loro iniziative vengano prese in considerazione nella fase di formulazione e nell'esecuzione dei programmi indicativi, gli Stati ACP si impegnano ad organizzare scambi di opinioni con detti organismi. Gli Stati ACP e la Commissione si impegnano inoltre a fornire loro le informazioni necessarie perche' possano partecipare all'esecuzione dei programmi. ALLEGATO LXXXI Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 281, paragrafo 1 La notifica dell'importo indicativo di cui all'articolo 281, paragrafo 1 non si applica agli Stati ACP con i quali la Comunita' ha sospeso la cooperazione. ALLEGATO LXXXII Dichiarazione congiunta sulle procedure di esecuzione Per quanto riguarda le procedure di esecuzione, in particolare: - l'aggiudicazione di appalti e - il ruolo degli agenti incaricati dell'esecuzione, la conferenza ministeriale fa appello al Consiglio dei Ministri ACP- CE, tramite il comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, affinche' proceda ad un'analisi approfondita di queste procedure ed eventualmente le adegui per il periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario. La conferenza ministeriale riconosce inoltre che possono essere necessarie ulteriori informazioni per migliorare la messa a punto delle proposte di finanziamento. A questo proposito, la conferenza ministeriale si rivolge al Consiglio dei Ministri ACP-CE perche' stabilisca le modalita' necessarie per l'erogazione delle risorse richieste nell'ambito della presente convenzione, nel caso le risorse proprie della Commissione e gli interessi maturati sui fondi del FES non siano sufficienti. ALLEGATO LXXXIII Dichiarazione congiunta sull'articolo 366 bis 1. Per l'applicazione pratica della presente convenzione, le Parti contraenti non faranno ricorso alle disposizioni relative ai "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 366 bis se non in casi eccezionali di violazione particolarmente grave ed evidente che, a causa dei tempi necessari di reazione, rendono impossibile una consultazione preventiva. 2. Nel caso in cui una delle Parti contraenti faccia ricorso a queste misure, la Parte interessata provvede a consultare tempestivamente l'altra, per analizzare la situazione nei dettagli e, se necessario, porvi rimedio. ALLEGATO LXXXIV Dichiarazione della Comunita' sul debito La Comunita' ribadisce la propria volonta' di contribuire attivamente e in modo costruttivo ad attenuare gli oneri derivanti dal debito degli Stati ACP. A questo scopo e' disposta a trasformare in concessione tutti i prestiti previsti dalla precedente convenzione e non ancora impegnati. La Comunita' conferma inoltre la propria determinazione a proseguire il dibattito su questi problemi nelle sedi opportune, tenendo conto delle difficolta' specifiche incontrate dagli Stati ACP. ALLEGATO LXXXV Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, lettera d) del secondo protocollo finanziario Le risorse specifiche previste dal secondo protocollo finanziario per l'aiuto d'urgenza possono essere integrate, per tutta la durata del secondo protocollo finanziario, con un importo aggiuntivo di 160 milioni di ecu prelevato dal bilancio comunitario. ALLEGATO LXXXVI Dichiarazione congiunta sul cumulo Le Parti contraenti convengono che, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5 del protocollo n. 1, vale la seguente definizione: paese in via di sviluppo: tutti i paesi indicati sotto questa dicitura nell'elenco del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, piu' la Repubblica sudafricana, ad esclusione dei paesi ad alto reddito e dei paesi il cui prodotto nazionale loro per il 1992 e' superiore a 100 miliardi di dollari, ai prezzi attuali. L'espressione "paese confinante in via di sviluppo appartenente ad un'entita' geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi: Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e, su una base ad hoc, Sudafrica; Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela; Pacifico: Nauru. ALLEGATO LXXXVII Dichiarazione congiunta sui prodotti della pesca Le Parti contraenti convengono che il comitato di cooperazione doganale esamini quanto prima le difficolta' che possono insorgere dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 1, per trovare una soluzione positiva. Il comitato di cooperazione doganale presenta una relazione al Consiglio dei Ministri entro un anno dall'entrata in vigore di tali disposizioni. ALLEGATO LXXXVIII Dichiarazione congiunta sulle banane Nel determinare il volume dell'assistenza programmabile ai fornitori ACP di banane alla Comunita', si procede con particolare attenzione nei casi in cui tali fornitori siano stati costretti da circostanze esterne, che sfuggono al loro controllo, ad attuare una ristrutturazione il cui impatto riguarda anche il settore delle banane. ALLEGATO LXXXIX Dichiarazione congiunta sul protocollo 10 Le Parti contraenti decidono di cooperare per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dei criteri armonizzati a livello internazionale e degli indicatori relativi alla gestione sostenibile delle foreste." Fatto a Maurizio, addi quattro novembre millenovecentonovantacinque

Accordo

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' NEL QUADRO DEL SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, in appresso denominata "convenzione", modificata dall'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lome', firmata a Maurizio il 4 novembre 1995, ha fissato a 14.625 milioni di ecu l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP per un quinquennio a decorrere dal 1 marzo 1995, di cui 12.967 milioni di ecu provenienti dal Fondo europeo di sviluppo e 1.658 milioni di ecu provenienti dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca"; considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 165 milioni di ecu l'importo degli aiuti a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "PTOM"; che sono altresi previsti, fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, interventi della Banca sulle sue risorse proprie nei PTOM; considerando che l'ecu utilizzato per l'applicazione del presente accordo e' quello definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unita' di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione comunitaria (1), o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ecu; considerando che, per l'attuazione della convenzione e della decisione d'associazione dei PTOM, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un ottavo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; considerando che e' necessario istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato di uguale natura presso la Banca; che e' necessario armonizzare i lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; considerando che la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1993 e le conclusioni del Consiglio del 6 maggio 1994 vertono sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunita', e che la risoluzione del Consiglio del 1 giugno 1995 verte sulla complementarieta' tra le politiche e le azioni di sviluppo dell'Unione europea e degli Stati membri, previa consultazione della Commissione, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: (1) GU n. L. 379 del 30.12.1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/89 (GU n. L 289 del 24.7.1989) pag. 2). CAPITOLO I ARTICOLO 1 1. Gli Stati membri istituiscono un ottavo Fondo europeo di sviluppo (1995), in appresso denominato "Fondo". 2. a) Il Fondo e' dotato di un importo di 13.132 milioni di ecu, di cui: i) 12.840 milioni di ecu finanziati dagli Stati membri secondo i contributi seguenti: in milioni di ecu Belgio 503 Danimarca 275 Germania 3.000 Grecia 160 Spagna 750 Francia 3.120 Irlanda 80 Italia 1.610 Lussemburgo 37 Paesi Bassi 670 Austria 340 Portogallo 125 Finlandia 190 Svezia 350 Regno Unito 1.630 ii) 292 milioni di ecu provenienti dal trasferimento, dai fondi precedenti, delle risorse non assegnate o inutilizzabili, finanziati dagli Stati membri secondo le seguenti modalita': - 111 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo, decisi dalle Parti in base all'articolo 232 della convenzione, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 142 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo che devono essere considerate inutilizzabili ai fini dell'aiuto programmabile, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 26 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al sesto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del sesto Fondo; - 13 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al quarto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del quarto Fondo. b) La ripartizione di cui alla lettera a), punto i) puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea. ARTICOLO 2 1. L'importo di cui all'articolo 1 e' cosi suddiviso: a) 12.967 milioni di ecu per gli Stati ACP e ripartiti nel modo seguente: i) 11.967 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui - 1.400 milioni di ecu riservati specificamente al sostegno dell'adeguamento strutturale; - 1.800 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione; - 575 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione; - 260 milioni di ecu riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 1.300 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 370 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 235 della Convenzione; - 6.262 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 1.000 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio. b) 165 milioni di ecu per i PTOM, ripartiti nel modo seguente: i) 135 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui: - 2,5 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; - 5,5 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti per i PTOM, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione; - 3,5 milioni riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 10 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 8,5 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 157 della decisione; - 105 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 30 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio; 2. Qualora un PTOM divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), punto i), primo, terzo quarto, quinto e sesto trattino e al paragrafo 1, lettera b), punto ii) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), punto i), secondo trattino, ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione. ARTICOLO 3 All'importo di cui all'articolo 1 si aggiungono, fino ad un ammontare di 1.693 milioni di ecu, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in base alle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino ad un ammontare di 1.658 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM. ARTICOLO 4 La quota degli importi riservata agli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 1 a, punto i), sesto trattino e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) quinto trattino che, allo scadere del periodo di concessione dei prestiti della Banca, non e' stata impegnata ritorna disponibile a titolo delle sovvenzioni da cui tali abbuoni provengono. Il Consiglio, su proposta della Commissione, elaborata d'intesa con la Banca, puo' decidere all'unanimita' di aumentare il massimale. ARTICOLO 5 Le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei PTOM in base alla convenzione e alla decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie. ARTICOLO 6 1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, anteriormente al 1 novembre, lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonche' lo scadenzario delle richieste di contributi, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni da essa gestite. Il Consiglio si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Le modalita' di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. La Commissione aggiunge alle previsioni annuali sui contributi che essa deve presentare al Consiglio le proprie stime di spesa, comprese quelle relative ai Fondi precedenti, per ciascuno dei quattro anni successivi a quello della richiesta di contributi. 3. Qualora i contributi non bastassero al fabbisogno effettivo del Fondo durante l'esercizio in esame, la Commissione presenta al Consiglio proposte di versamenti complementari; quest'ultimo si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4. ARTICOLO 7 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate, fino ad esaurimento, secondo le modalita' previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Allo scadere del presente accordo gli Stati membri rimangono tenuti a versare, alle condizioni previste dall'articolo 6 e dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta. ARTICOLO 8 1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie a norma tanto dell'articolo 1 del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione quanto, eventualmente, degli articoli 104 e 109 della convenzione. 2. La garanzia di cui al paragrafo 1 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 3. Per gli impegni finanziari a norma degli articoli 104 e 109 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75%, che puo' essere anche del 100% dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3 sono stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. ARTICOLO 9 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente detratte da tali somme. 2. Fatto salvo l'articolo 192 della convenzione, i proventi da interessi su fondi depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della convenzione sono versati a credito di uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione. Tali proventi sono impiegati dalla Commissione che delibera a maggioranza qualificata, previo parere del Comitato del FES di cui all'articolo 21, per: - coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del Fondo; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata, in particolare a supporto delle proprie capacita' di analisi, di diagnosi e di formulazione delle politiche di adeguamento strutturale; - far effettuare verifiche e valutazioni di importo limitato e di breve durata; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata nella fase conclusiva delle proposte di finanziamento. Tuttavia il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, di impiegare i proventi di cui al presente articolo per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 2. CAPITOLO II ARTICOLO 10 1. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. Fatti salvi gli articoli 28 e 29, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in base al suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. ARTICOLO 11 La Commissione provvede all'attuazione della politica d'aiuto elaborata dal Consiglio e all'attuazione delle linee direttrici della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo definita dal Consiglio dei ministri ACP-CE a norma dell'articolo 325 della convenzione. ARTICOLO 12 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei PTOM e degli altri beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 230 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione hanno preso con loro prima della presentazione delle domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dell'andamento dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e dell'orientamento da dare ai lavori sotto il profilo della politica di sviluppo nonche' la valutazione delle domande. ARTICOLO 13 1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, a norma dell'articolo 233 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione. 2. La Banca istruisce i progetti e programmi che, a norma del suo statuto e degli articoli 233 e 236 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con abbuoni d'interessi, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti e programmi produttivi nei settori industriale, agro- industriale, turistico, minerario e energetico nonche' nei trasporti e nelle telecomunicazioni connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che valuta se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma da parte della Commissione o della Banca, risulta che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto gestite dalla Commissione o dalla Banca, ciascuna di esse trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario. ARTICOLO 14 Fatti salvi i mandati generali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti a condizioni speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento delle convenzioni precedenti, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in base al regolamento finanziario di cui all'articolo 32. ARTICOLO 15 1. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 2. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo. CAPITOLO III ARTICOLO 16 1. Al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarieta' con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di istruirli. Successivamente, essa aggiorna le schede di identificazione e ne tiene informati gli Stati membri. 2. In base agli stessi criteri di trasparenza, coerenza e complementarieta', gli Stati membri e la Commissione si comunicano periodicamente il prospetto aggiornato degli aiuti allo sviluppo che hanno concesso o prevedono di concedere. Inoltre, in particolare nei settori prioritari per i quali il Consiglio ha adottato risoluzioni specifiche sul coordinamento delle politiche, gli Stati membri e la Commissione procedono sistematicamente a scambi di informazioni e di opinioni sulle rispettive politiche e strategie per i vari paesi beneficiari e concordano, quando auspicabile e possibile, orientamenti settoriali comuni per ciascun paese, nel corso di riunioni periodiche tra le rappresentanze in loco della Commissione e degli Stati membri, di contatti bilaterali o di riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonche' nell'ambito dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, che deve svolgere un ruolo essenziale in tale processo. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano anche, nell'ambito delle riunioni periodiche tra le loro rappresentanze in loco, dei contratti bilaterali o delle riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonche' dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP. 4. La Banca informa regolarmente e in via riservata i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione. ARTICOLO 17 1. La programmazione di cui all'articolo 281 della convenzione e' assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilita' della Commissione e con la partecipazione della Banca. 2. Ai fini della programmazione, nel quadro di un maggiore coordinamento con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati in loco, e d'intesa con la Banca, la Commissione procede all'analisi della situazione economica e sociale di ciascuno Stato ACP per individuare gli ostacoli allo sviluppo e le valide prospettive di sviluppo in modo da valutare, su queste basi, gli orientamenti ritenuti appropriati. 3. L'analisi di cui al paragrafo 2 verte anche sui settori in cui la Comunita' e' particolarmente attiva, nonche' su quelli che possono beneficiare di un sostegno comunitario, tenendo conto delle priorita' della politica di cooperazione della Comunita', dell'efficacia delle politiche nazionali a livello macroeconomico e settoriale e della loro efficacia, degli interventi degli altri finanziatori, segnatamente degli Stati membri; e dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori, nonche' in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunita' e degli insegnamenti che ne sono tratti. 4. In base all'analisi di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora un documento sintetico sulla strategia di cooperazione a livello nazionale e regionale, proponendo una strategia comunitaria d'intervento. ARTICOLO 18 1. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca esaminano detto documento in sede al comitato del FES di cui all'articolo 21, per valutare il quadro generale della cooperazione tra la Comunita' e ciascuno degli Stati ACP e garantire, per quanto possibile, la coerenza e la complementarieta' tra l'aiuto comunitario e quello degli Stati membri. Dal canto suo, la Banca indichera' l'importo che potrebbe eventualmente destinare allo Stato ACP. 2. In base a questo esame e alle proposte dello Stato ACP, si svolgono scambi di vedute tra quest'ultimo, la Commissione e la Banca, per la parte di sua competenza, a norma dell'articolo 282 della convenzione, onde stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario. 3. Il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP e' trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi e della Commissione. Detto scambio di opinioni ha luogo qualora la Commissione oppure uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 17 e dal presente articolo, relative alla programmazione nazionale, si applicano, mutatis mutandis, alla programmazione regionale sulla base dell'articolo 160 della convenzione. ARTICOLO 19 1. Ferma restando la possibilita', per lo Stato ACP, di chiedere una revisione del programma indicativo a norma dell'articolo 282, paragrafo 3, il programma viene riveduto in base all'articolo 282, paragrafo 3 non oltre tre anni dall'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, oppure quando l'importo totale delle decisioni di finanziamento prese nel quadro del programma indicativo dello Stato ACP raggiunge l'80% della prima quota finanziaria dell'assegnazione indicativa, se cio' avviene prima dello scadere del suddetto periodo di tre anni. 2. Al termine della revisione intermedia del programma indicativo di uno Stato ACP, la Commissione valuta, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 282, paragrafo 4 della convenzione, il reale fabbisogno dello Stato ACP in termini di impegni finanziari fino al termine del secondo protocollo finanziario della convenzione. La Commissione decide, caso per caso, l'attribuzione e il livello della seconda quota del programma indicativo, dopo uno scambio di vedute con gli Stati membri nel quadro del comitato del FES in base all'articolo 23, basandosi su un documento ricapitolativo dei servizi della Commissione. ARTICOLO 20 1. Le disposizioni della convenzione relativo al sostegno all'adeguamento sono attuate in base ai seguenti principi: a) nell'analizzare la situazione degli Stati interessati, la Commissione, che si fonda su una diagnosi elaborata in base agli indicatori di cui all'articolo 246 della convenzione, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese o previste nei settori contemplati da questo articolo ed in particolare le politiche monetarie, di bilancio e fiscale; b) il sostegno fornito a titolo dell'adeguamento strutturale deve essere direttamente connesso con le azioni e le misure adottate dallo Stato interessato in funzione di tale adeguamento; c) le procedure applicabili all'attribuzione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle procedure amministrative e commerciali normali degli Stati ACP interessati; d) fatta salva la lettera c) e in caso di applicazione dei programmi d'importazione, ogni programma di sostegno all'adeguamento strutturale fissa, per le importazioni, il sistema di aggiudicazione degli appalti e, in questo contesto, i valori per commessa corrispondenti ai due livelli di ricorso alla concorrenza: - bando di gara internazionale; - trattativa diretta. Tuttavia, trattandosi di importazioni dello Stato e del settore parastatale, si seguiranno le consuete procedure in materia di appalti pubblici; e) richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con lo stesso, l'assistenza tecnica e' posta a disposizione dell'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma. Nel corso dei negoziati relativi all'assistenza tecnica, la Commissione provvede affinche' essa abbia il compito: - di controllare l'esecuzione operativa del programma, - di garantire che le importazioni siano effettuate alle migliori condizioni di qualita'/prezzo dopo una consultazione quanto piu' ampia possibile di fornitori ACP/CE, - di consigliare gli importatori, ogni qual volta cio' sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, al fine di allargare i loro mercati. L'assistenza tecnica potra' eventualmente aiutare gli importatori, se lo desiderano, a raggruppare le loro commesse quando i beni da importare siano omogenei per ottenere in tal modo un migliore rapporto qualita'/prezzo. f) Il sostegno finanziario diretto deve essere perfettamente coerente con il quadro macroeconomico e di bilancio in quanto elemento del programma di riforme globali, e deve essere soggetto alle eccezioni solitamente applicate nell'ambito dei programmi generali e settoriali di importazione. In particolare, l'assistenza non deve essere impiegata a sostegno di spese a scopo militare. 2. Se necessario, e almeno una volta all'anno, la Commissione informera' gli Stati membri dell'attuazione dei programmi di sostegno all'adeguamento e di qualsiasi problema attinente al mantenimento dell'ammissibilita'. Tale informazione, corredata di tutti gli elementi informativi necessari, comprese le statistiche, coprira' in particolare la corretta applicazione dell'accordo concluso con l'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma, comprese le disposizioni relative alle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), secondo comma, secondo trattino. Sulla base di tali informazioni, dello svolgimento dei programmi d'importazioni e del coordinamento con gli altri donatori, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4), potra' adattare le modalita' di esecuzione di tali programmi definite al paragrafo 1. CAPITOLO IV ARTICOLO 21 1. Presso la Commissione e' istituito, per le risorse del Fondo da essa gestite, un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, denominato "comitato del FES". Il comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato del FES. 3. Ai voti degli Stati membri e' attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione: Belgio 9 Danimarca 5 Germania 50 Grecia 4 Spagna 13 Francia 52 Irlanda 2 Italia 27 Lussemburgo 1 Paesi Bassi 12 Austria 6 Portogallo 3 Finlandia 4 Svezia 6 Regno Unito 27 4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti, che esprimono il voto favorevole di almeno otto Stati membri. 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' NEL QUADRO DEL SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE ARTICOLO 22 1. Il comitato del FES concentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione paese per paese e cerca un coordinamento appropriato delle impostazioni e delle azioni della Comunita' e dei suoi Stati membri a fini di coerenza e di complementarieta'. 2. I compiti del comitato del FES si situano a tre livelli: - programmazione dell'aiuto comunitario; - controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali; - processo decisionale. ARTICOLO 23 Per quanto concerne la programmazione, l'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 1 e gli scambi di opinioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 e all'articolo 19, paragrafo 2 hanno lo scopo di pervenire al consenso auspicabile tra la Commissione e gli Stati membri. Questo esame e questi scambi di opinioni hanno luogo nell'ambito del comitato del FES e vertono: - sul quadro generale della cooperazione comunitaria con ciascuno Stato ACP, in particolare il o i settori in cui ci si propone di concentrare gli aiuti, e sulle misure previste per conseguire gli obiettivi fissati per tali settori, nonche' sugli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale; - sulla coerenza e sulla complementarieta' dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile pervenire al consenso di cui al primo comma, e su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il comitato del FES formula egualmente il suo parere a maggioranza qualificata, secondo la procedura di cui all'articolo 21. ARTICOLO 24 Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, hanno luogo discussioni in seno al comitato del FES: - sui problemi di politica di sviluppo e su qualsiasi problema di carattere generale e/o settoriale che possono derivare dall'attuazione dei vari progetti o programmi finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione, tenuto conto delle esperienze e delle azioni degli Stati membri; - sull'impostazione della Comunita' e dei suoi Stati membri per quanto riguarda il sostegno dell'adeguamento fornito agli Stati interessati, anche in materia di utilizzazione dei fondi di contropartita; - sull'esame delle modifiche e degli adattamenti che possono rivelarsi necessari a livello dei programmi indicativi e del sostegno all'adeguamento; - sulle revisioni intermedie chieste, eventualmente, dal comitato del FES all'atto di approvare le proposte di finanziamento per progetti o programmi specifici; - su valutazioni degli aiuti comunitari qualora diano luogo a problemi relativi ai lavori del comitato del FES. ARTICOLO 25 1. Per quanto concerne il processo decisionale, il comitato del FES da' il suo parere, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21: a) sull'ammissibilita' degli Stati ACP a beneficiare delle risorse di sostegno all'adeguamento strutturale tranne nei casi in cui, a norma dell'articolo 246, paragrafo 2 della convenzione, detta ammissibilita' abbia carattere automatico; b) sulle proposte di finanziamento relative ai progetti o programmi di valore superiore a due milioni di ecu, con procedura scritta o con procedura normale, le cui condizioni e modalita' saranno precisate nel regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 2; c) sulle proposte di finanziamento relative al sostegno, all'adeguamento o al sistema speciale di finanziamento (Sysmin) indipendentemente dal loro importo; d) sulle proposte periodiche di finanziamento elaborate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 (utilizzazione degli interessi). 2. La Commissione e' abilitata ad approvare, senza consultare il comitato FES, le operazioni di valore inferiore a 2 milioni di ecu. 3. a) La Commissione e' anche abilitata, alle condizioni di cui alla lettera b), ad approvare, senza consultare il comitato del FES, gli impegni supplementari necessari sia per coprire i superamenti previsti o registrati per un progetto o per un programma di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, sia per coprire l'ulteriore fabbisogno di finanziamento delle quote di adeguamento strutturale oggetto delle proposte di cui al paragrafo 1, lettera c), quando il superamento o l'ulteriore fabbisogno sia inferiore o pari al 20% dell'impegno iniziale fissato dalla decisione di finanziamento. b) Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) e' inferiore a quattro milioni di ecu, il comitato del FES e' informato della decisione presa dalla Commissione. Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) e' superiore a quattro milioni di ecu ma inferiore al 20%, verra' richiesto il parere del comitato del FES con procedure semplificate e accelerate che saranno precisate, in base a proposte della Commissione, all'atto dell'adozione del regolamento interno del comitato del FES. 4. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la situazione dei progetti o programmi d'azione nel quadro delle prospettive di sviluppo del o dei paesi interessati, nonche' il loro adeguamento alle politiche settoriali o macroeconomiche appoggiate dalla Comunita'. Esse indicano l'uso che si e' fatto in questi paesi dei precedenti aiuti della Comunita' nello stesso settore e tengono conto di eventuali valutazioni per progetto relative a detto settore. 5. Le proposte di finanziamento relative all'adeguamento strutturale specificano in particolare le modalita' di assegnazione dell'aiuto finanziario, sia esso diretto o indiretto. 6. Per accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono riguardare importi globali quando si tratta di finanziare: a) la formazione; b) la cooperazione decentrata; c) microprogetti; d) la promozione commerciale e lo sviluppo del commercio; e) serie di azioni di portata limitata in un determinato settore; f) la cooperazione tecnica. ARTICOLO 26 1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una delle proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo la consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione puo' sottoporre una proposta, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: - che il problema sia sollevato in sede di comitato ministeriale ACP- CE di cui all'articolo 325 della convenzione, in appresso denominato "comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo", oppure - di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ARTICOLO 27 1. Le proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. Qualora decida di non seguire il parere del comitato del FES oppure in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, la Commissione deve ritirare la proposta oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del comitato del FES, entro un termine che, in linea di massima, non puo' essere superiore a due mesi. In quest'ultimo caso, qualora si tratti di proposte di finanziamento, lo Stato ACP interessato, se non ha deciso di rivolgersi al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, puo' trasmettere al Consiglio, a norma dell'articolo 289, paragrafo 3 della convenzione, qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione del Consiglio prima della decisione finale ed essere sentito dal presidente e dai membri del Consiglio. ARTICOLO 28 1. Presso la Banca e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'articolo 28". Il comitato dell'articolo 28 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; la Banca provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimita', adotta il regolamento interno del comitato dell'articolo 28. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 28 sono quelle che risultano dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5. ARTICOLO 29 1. Il comitato dell'articolo 28 da' un parere a maggioranza qualificata in merito alle domande di prestiti agevolati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione al finanziamento dello sviluppo definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CE. Oltre ai compiti previsti al primo comma, il comitato dell'articolo 28, su richiesta della Banca o, con l'accordo di questa, di uno o piu' Stati membri, puo' procedere: - all'esame delle questioni relative alla politica di sviluppo, nella misura in cui sono direttamente connesse alle attivita' della Banca nell'ambito del progetto; - a scambi di opinioni sulle modalita' pratiche della Banca e degli Stati membri in materia di finanziamento di progetti in una prospettiva di coordinamento; - a discussioni sulle questioni sollevate dalle valutazioni delle attivita' della Banca di cui all'articolo 30, paragrafo 6. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 28 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonche' l'uso che si e' fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell'articolo 28 da' parere favorevole su una domanda di prestito agevolato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato la Banca, ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell'articolo 28 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato, la Banca in base all'articolo 289, paragrafi 2 e 3 della convenzione, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, oppure - di essere sentiti dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione la Banca puo': - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 28 di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 28 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonche' di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del comitato dell'articolo 28. Se il Consiglio conferma la posizione presa dal comitato dell'articolo 28 la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto. ARTICOLO 30 1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' da esse rispettivamente gestiti sono posti in atto dagli Stati ACP, dai PTOM o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione e la Banca si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda e in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. Nell'ambito dei paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 220 e 221 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. La Banca comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione dei progetti finanziati in base alle risorse del Fondo che essa gestisce. 5. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, alla scadenza del protocollo finanziario allegato alla convenzione, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comprende inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. 6. Il Consiglio e' periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca per la valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti. CAPITOLO V ARTICOLO 31 1. Gli importi dei trasferimenti STABEX di cui, rispettivamente, alla terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ecu. 2. I pagamenti sono effettuati in ecu. 3. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione riassuntiva sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti. Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati. 4. Il paragrafo 3 si applica anche per quanto concerne i PTOM. CAPITOLO VI ARTICOLO 32 Le disposizioni di applicazione del presente accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita agli articoli 188A e seguenti del trattato. ARTICOLO 33 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Fatto salvo il paragrafo 5, la Corte dei conti esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per permettere a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del Fondo. 5. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca sono oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite. 6. La Commissione elabora, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esegue il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa. ARTICOLO 34 1. Fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii): - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1980. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1985. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1990. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1990 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1995. 2. Se, per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze, e' compromessa la corretta realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione puo' presentare proposte supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 21. ARTICOLO 35 1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate in base alla convenzione e a detto protocollo. ARTICOLO 36 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addi' venti dicembre millenovecentonovantacinque.

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