DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315
Entrata in vigore del decreto: 4-10-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarieta' sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (pubblicata in S.O.G.U. n. 44 - G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) recante: "Disposizioni in materia di usura", e' il seguente: "Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il ''Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura'' di entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ''Confidi'' istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita' del Confidi al rilascio della garanzia; b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. 5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni. 6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficolta' di accesso al credito. 7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita' previste dallo statuto. 8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. 9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero" . - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate, dalla legge; e) (soppressa)".
Art. 2
Soggetti beneficiari del contributo
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". Per opportuna informazione si precisa che il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991) reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni".
Art. 3
Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute
1.E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
3.La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
4.Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
1.E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
3.La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
4.Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. ((1))
Note all'art. 3: - Per il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedi in nota alle premesse. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime", e' il seguente: "Art. 1 (Requisiti patrimoniali). - Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure: a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operativita'; b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia; c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione; d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a piu' regioni. Art. 2 (Requisito di onorabilita'). - Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro: a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita) del codice penale; b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1 settembre 1993, n. 385); d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona e' stato gia' disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio; g) nei cui confronti il tribunale ha applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonche' le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attivita' professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economicofinanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonche' da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 4
Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute
3.La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
3.La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. ((1))
Nota all'art. 4: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 5
Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute
1.La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2.Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi.
1.La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2.Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi. ((1))
Nota all'art. 5: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 6
Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi
3.La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
3.La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. ((1))
Note all'art. 6: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi", e' il seguente: "Art. 1 (Requisito patrimoniale). - Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' fissato in L. 20.000.000. Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonche' le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attivita' professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economicofinanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 7
Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi
2.La garanzia del fondo speciale antiusura puo' essere deliberata dal confidi se vi e' per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.
2.La garanzia del fondo speciale antiusura puo' essere deliberata dal confidi se vi e' per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso. ((1))
Nota all'art. 7: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 8
Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi
1.La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2.Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non puo' superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi.
1.La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2.Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non puo' superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi. ((1))
Nota all'art. 8: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 9
Concessione del contributo
1.La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
2.L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, e' effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3.Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.
1.La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
2.L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, e' effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3.Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione. ((1))
Nota all'art. 9: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 10
Relazione sull'operativita'
2.Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.
2.Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie. ((1))
Art. 11
Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi
1.La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.
2.Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
3.Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.
1.La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.
2.Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
3.Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo. ((1))
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 6, ai sensi della delibera adottata nell'adunanza della sezione del controllo in data 11 settembre 1997
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