LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
34.Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, e' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1 gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non e' richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non puo' essere rimessa in circolazione ne' riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilita' di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
35.L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, e' riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
36.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
37.Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' abrogato.
38.A1 numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".
39.L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non e' dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 18
Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
1.E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, e' emanato il regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.
3.L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalita' stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali. ((25))
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO III DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 19
(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali).
1.All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio".
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, e' sostituito dal seguente: "I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente".
6.Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonche' ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione e' presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
8.Per le modalita' di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Art. 21
(Disposizioni per il recupero d'imponibile).
1.Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, e' inserito il seguente: "ART. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso com- pete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".
2.La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3.Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) e' abrogata.
5.La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
7.Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8.Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998.
9.Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in piu' esercizi.
10.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
12.Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, e' stabilita nella misura del 19 per cento.
13.Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta e' operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto coma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".
14.Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo e' inserito il seguente: "Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni".
15.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
17.Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
19.Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonche' alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualita' successiva a quella in corso. Per i contratti gia' registrati l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima deve essere versata con le modalita' di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
20.Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonche' l'esecuzione delle relative formalita'.
21.All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunta la seguente nota: "NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".
22.Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute".
23.La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Art. 22
(Soggetti esenti dall'IRPEG).
1.Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".
Art. 23
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1.All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".
3.Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non puo' comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
Art. 24
(Disposizioni in materia di riscossione).
3.L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'".
4.All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.
5.L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalita' dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, e' sostituito dal seguente: "ART. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".
6.E' abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7.All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarita' del servizio".
8.Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: "ART. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
9.Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.
10.All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "dei comuni, delle province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni".
11.All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilita' di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata al rilascio, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e' necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".
12.All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole: "entro il dodicesimo mese "sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
14.A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purche' collocati esclusivamente presso abitazioni private.
15.I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalita' stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttivita' aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.
16.A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.
17.Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.
18.Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.
19.La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20.Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammontera' a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21.Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22.All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa".
23.All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "di partita IVA".
24.I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25.All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia,".
26.Il Comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali".
27.L'accettazione di scommesse organizzate e' consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.
28.All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".
29.L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, e' consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.
30.Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996. n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale e' pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze puo' essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.
31.A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
32.Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.((45))
33.Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate ne' al consenso delle parti ne' a forme di pubblicita'.((45))
34.Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalita' ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreche' il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.
35.L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e' condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
36.Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
37.Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
38.Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.
39.Il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40.Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze.
Art. 25
(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).
1.All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
2.I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.
Art. 26
(Riapertura dei termini per la riscossione).
1.Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.
2.Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.
3.La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 27
(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri).
1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2.L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' abrogato.
4.Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
Art. 28
(Norma interpretativa).
1.Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza.
Art. 29
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in societa' semplice
1.Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, (( per azioni e in accomandita per azioni )) che, entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o quote di partecipazione in societa', possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1 settembre 1998 si trasformano in societa' semplici. ((11))
2.Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; (( per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi )). Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. ((11))
3.Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto delle condizioni prescritte, (( il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello )) risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della societa' partecipata. ((11))
4.Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5.Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonche' alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6.(( Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. )) Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. ((11))
Art. 30
(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).
1.L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto per gli immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. ((14))
2.Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Art. 31
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997).
1.Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.
2.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
3.Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
4.La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO I SANITA'
Art. 32
Interventi di razionalizzazione della spesa
1.Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonche' gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalita' e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonche' dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unita' sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilita', nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densita' demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
2.In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonche' delle relative aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attivita' di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalita' per l'attribuzione delle diverse responsabilita' ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunita' di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali, in base al principio di responsabilita', individuano obiettivi di qualita' e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.
3.Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.
4.Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanita' verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
5.Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" nonche', a titolo incentivante, a favore di aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma e' determinata dal Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanita', acquisisce i dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale.
6.All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario".
7.L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unita' sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8.Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10.All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali". L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e' sostituito dal seguente: "ART. 38. - (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorita' sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
11.Il Ministro della sanita', avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attivita' gestionale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
12.A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991. ((29))
13.La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresi' al personale non sanitario delle aziende unita' sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorche' sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche' venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreche' rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.
14.E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unita' che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.
16.Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 33
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).
1.Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".
Art. 34
(Specialisti ambulatoriali convenzionati).
1.Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2.L'inquadramento e' disposto previa formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.
3.Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4.Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne' una sua concentrazione sul territorio.
5.Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Art. 35
(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale).
1.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' sostituito dal seguente: "3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanita', previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
2.Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.
3.A decorrere dal 1 gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 36
Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica
1.La disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE. ((72))
2.Dalla data del 1 settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994.((72))
3.A decorrere dal 1 luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o la quantita' di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non puo' essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5.Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.
6.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria gia' previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7.Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita' medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la riduzione dei 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1 luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialita' medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.
8.COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 2002, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N.178.
8-bis.Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasfeiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare.
9.La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.
10.In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita' medicinali predette e' differita al 1 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, dei decreto-legge 20 giugno 1956, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11.Il Ministro della sanita' adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12.Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con frequenza annuale.
13.Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
14.Per iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13.
15.L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.(18)
16.Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
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