DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484
Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in data 4 e 5 giugno 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Direzione sanitaria aziendale
Art. 1
Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale
1.L'incarico di direzione sanitaria aziendale e' riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica.
2.Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.
3.L'attivita' quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.
4.L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.
5.I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni.
6.Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono la abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.-L. 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 gennaio 1997, n. 4: 1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.
Art. 2
Definizioni
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 cosi' come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 concernente: Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. concernente: Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). - 1-11. (Omissis). 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.
Capo II Secondo livello dirigenziale
Art. 3
Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni: Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario). - 1-2. (Omissis). 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il di- ploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei santiari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico: contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
Art. 4
Discipline
1.Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 5
R e q u i s i t i
2.La specializzazione e' comunque richiesta per le seguenti disci- pline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
3.L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4.L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
Art. 6
Specifica attivita' professionale
2.Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria lo- cale o dell'azienda ospedaliera.
3.I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.
4.Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, puo' essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le preroga- tive del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attivita' professionale indicata al comma 1.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
Art. 7
Corsi di formazione manageriale
1.L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette anni dalla data di rilascio.
2.I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
3.I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacita' gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attivita' didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
4.I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attivita' didattica di ciascun corso e' dedicato alla sanita' pubblica; la relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto superiore di sanita'.
5.I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale, dal Ministero della sanita', previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.
7.I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.
8.Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le sessioni, nonche' le modalita' di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacita' delle strutture didattiche il candidato puo' essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione e' disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'eta'.
9.In ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda di ammissione per un solo corso.
10.La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attivita' didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo' essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
11.Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio e' rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.
12.Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanita', le regioni e l'Istituto superiore di sanita' si avvalgono delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e societa' scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992, si veda nella nota all'art. 2.
Art. 8
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
1.La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2.Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
4.Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
5.I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6.Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curric- ulum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 15, comma 3, si veda nella nota all'art. 3. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Art. 9
Corsi di aggiornamento tecnico-professionale
1.Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e' valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2.Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
3.I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.
4.I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5.I corsi possono essere, altresi', organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche accreditate.
6.I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanita' nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanita' o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanita', dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
7.La commissione puo' consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanita', sentite le associazioni e le societa' scientifiche accreditate.
8.Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalita' per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualita', al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonche' le modalita' di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalita' sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.
9.Il Ministero della sanita', conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi. L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento puo' essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992, si veda nella nota all'art. 2.
Art. 10
Anzianita' di servizio
1.L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
2.Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita' di servizio utile puo' essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
3.Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
4.Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
5.Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo del settimo comma dell'articolo unico del D.-L. 23 dicembre 1978, n. 817, (Norme transitorie per il personale precario delle universita'), convertito, con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54, (Provvedimento di transizione sul personale universitario): Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo. - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali): Art. 17 (Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore). - Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica. Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'. Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche di- verse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza. Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno. La dotazione organica dei medici assistenti e', nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/1976/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428): Art. 1 (Informazioni a tempo pieno del medico specialista). - 1. (Omissis). 2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'. Art. 8 (Norme finali). - 1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 431, disciplinano le modalita' per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1 garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio superiore di sanita', possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche
Art. 12
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari
1.I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2.I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992, si veda nella nota all'art. 2. - Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del citato D.P.R. n. 761/1979: Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale ''Galliera'' di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale ''Galliera'' di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino.prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle Unita' sanitarie locali. Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti, enti e istituzione private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell'Unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine Militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Art. 13
Servizio prestato all'estero
1.Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modificazioni.
2.Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Note all'art. 13: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. - La legge 10 luglio 1960, n. 735 reca: Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
Art. 14
Idoneita' nazionali
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
1.Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.
2.Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.
3.Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
4.Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
5.Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 8
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 1-septies, della citata legge n. 4/1997: Art. 2. - 1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda unita' sanitaria locale o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo. 1-bis-1-sexies. (Omissis). 1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda unita' sanitaria locale o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle dis- cipline comprese nell'area dell'igiene e di un' anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda unita' sanitaria locale, nei casi previsti dal presente comma, puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienza professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il realtivo concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio, 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51, del 22 febbraio 1982. - Per il testo dell'art. 15, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)