DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 509
Entrata in vigore del decreto: 19-4-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 76 - 21;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto l'articolo 40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli atti normativi e di pianificazione inerenti la materia, approvati dalle regioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 9 ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 7 ottobre e 15 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonche' gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.
2.La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
3.La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), e' rilasciata conducendo secondo principi di celerita' e snellezza le procedure gia' operanti per le strutture di interesse turisticoricreativo in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funziona ri dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando oc corra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con siglio supremo di difesa costituito secondo la leg ge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Ca mere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge numero 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonche' dei numeri 21 e 76 dell'allegato 1 alla stessa legge: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegiferazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma e 128 della Costituzione. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diversi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". "Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) (Omissis). 21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di piu' domande di concessione: art. 37 del codice della navigazione. (Omissis). 76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attivita' commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti: articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale): "Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e internazionale. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. 3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alla classi medesime sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti; b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5". "Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regionale portuale). - 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla regione. 5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991". - Si riporta il testo dell'art. 40 della legge n. 146/1994 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993): "Art. 40 (Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati). - 1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese. 2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 765/1994 reca: "Regolamento di attuazione delle legge 7 agosto 1990, n 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 vedi note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382): "Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato". - Il D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993, reca: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime". - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L. n. 535/1996 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647/1996: "Art. 8 (Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione). - 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turisticoricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto. 2.-3. (Soppressi dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647). 4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita degli impianti di balneazione, di cui all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalita' di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'art. 27 -ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo".
Art. 2
Definizioni
3.Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e' curata dal segretario generale.
Art. 3
Domanda di concessione
1.Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.
2.La domanda, ((redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione )), deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.
3.La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione e' quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44.
4.La localizzazione e' effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione.
5.Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonche' quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.
Art. 4
Pubblicazione
1.Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.
2.L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3.Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilita', entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 413)).
Art. 5
Esame del progetto
1.Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorita' marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.
3.Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.
4.Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonche' quelle di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
5.La conferenza di servizi puo' disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilita'.
6.La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.
7.L'individuazione di cui al comma 6 e' motivata con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
8.Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara, ((...)).
9.Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali esercita, nei termini di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.
10.La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonche' in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, puo' disporre l'assunzione della responsabilita' del procedimento di esame dei progetti preliminari.
Art. 6
Approvazione del progetto definitivo
1.Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilita' del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva trasmissione alla competente autorita' regionale.
3.Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneita' tecnica delle opere descritte nel progetto, nonche' l'autorita' competente per la pronuncia di compatibilita' ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4.La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonche' in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, puo' disporre l'assunzione della responsabilita' del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
5.Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno centocinquanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994, vedi note all'art. 3. - Per il titolo del D.P.R. 12 aprile 1996, vedi nel decimo comma del preambolo. - Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990, vedi note all'art. 5.
Art. 7
Rilascio della concessione demaniale marittima
1.Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorita' competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalita' di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.
2.Copia dell'atto di concessione e' trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 19 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. n. 328/1952 citato nelle note al preambolo): "Art. 9 (Concessioni di durata superiore al quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo del compartimento. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del Ministro per la marina mercantile". "Art. 19 (Contenuto dell'atto di concessione). - Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalita' di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del codice; 6) la cauzione; 7) le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8) il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione".
Art. 8
Esecuzione delle opere
1.Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.
2.L'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta ((dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2)), dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati.
Art. 9
Inapplicabilita' di norme
1.Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in particolare, gli articoli 37 e 38 del codice della navigazione, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e l'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 37 e 38 del codice della navigazione (regio decreto n. 327/1942 citato nelle note al preambolo): "Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione). - Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turisticoricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata". "Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). - Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato". - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 13,14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. n. 328/1952 citato nelle note al preambolo): "Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). - Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22". "Art. 6 (Contenuto e documentazione della domanda di concessione). - La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni". "Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, al computo e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario". "Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16". "Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente". "Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). - Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri Ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione e' presa dal Ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze". "Art. 18 (Pubblicazione della domanda). - Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti". - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382): "L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione".
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1.Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.
2.I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia gia' stata operata una valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni dalla citata entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi.
3.Gli atti di concessione in vigore alla data del 1 gennaio 1990 possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione, su istanza del concessionario, qualora risulti che questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalita'. Il periodo di proroga e' determinato dall'autorita' concedente tenuto conto dell'entita' dell'investimento originario e di quello aggiunto. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1999, N. 472)).
5.I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentita la conferenza Stato/regioni, pubblicato contemporaneamente al presente regolamento, senza peraltro costituirne parte integrante.
6.Con successivi decreti, adottati di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.
Art. 11
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformita' alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, cosi' come previsto dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visco, Ministro delle finanze
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 12
Note all'art. 11: - Per il titolo del gia' citato D.P.R. 12 aprile 1996, vedi note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento", si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali", si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
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