DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
5.Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonche' l'impatto delle irregolarita' riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.
6.La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master.
7.Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.
))
((Sezione V Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio))
Art. 40-bis
(( (Fusione e scissione di Oicr). ))
((
1.La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr e' rilasciata in via generale.
2.Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.
3.Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non e' possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.
5.Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.
))
Art. 40-ter
(( (Fusione transfrontaliera di OICVM). ))
((
1.Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
2.Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
3.Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia puo' richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
))
((CAPO II-BIS OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI))
Art. 41
(Operativita' transfrontaliera delle Sgr)
1.Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2.
3.La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 41-bis
(Societa' di gestione UE)
1.Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.
2.Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine.
4.Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione UE.
5.La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).
((6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle societa' di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.))
((73))
Art. 41-ter
(GEFIA UE)
1.Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attivita' di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorita' competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.
3.La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).
((4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi.))
((73))
Art. 41-quater
(GEFIA non UE)
1.La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia e', ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette societa'. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.
2.Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.
((3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA non UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle succursali italiane di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime.))
((73))
CAPO II-TER ((PRE-COMMERCIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR))
Art. 42
(Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)
1..
2.Alle societa' di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.
4.La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
((
4-bis.La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.))
Art. 42-bis
(( (Pre-commercializzazione di FIA riservati). ))
((
1.La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.
4.La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.
6.La Consob informa prontamente le autorita' competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.
7.Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul territorio della Repubblica.
9.I soggetti terzi possono svolgere attivita' di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.
10.Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.
))
Art. 43
(Commercializzazione di FIA riservati)
1.La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2.La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.
5.La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.
6.La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.
7.Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro ((quindici giorni lavorativi)) dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.
((
7-bis.Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.
7-ter.La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.
7-quater.La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.
))
8.La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.
((
8-bis.La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.
8-quater.Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.
))
9.Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni. (55)
Art. 43-bis
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III, CAPO I, DISPOSTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
Art. 44
(Commercializzazione di FIA non riservati)
1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
3.La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
((
))
6.La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7.All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8.Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal ((comma 3)) si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, ((comma 3)), e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo (( 95, comma 1, lettera a) )). La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9.La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo 8. (73) (55)
((CAPO II-QUATER OBBLIGHI DELLE SGR I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETA' NON QUOTATE E DI EMITTENTI))
Art. 45
(( (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non quotate). ))
((
1.Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una societa' non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione e' effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
))
Art. 46
(( (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente). ))
((
2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.
))
((CAPO II-QUINQUIES OICR DI CREDITO))
Art. 46-bis
(( Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani ))
((
1.I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
))
Art. 46-ter
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia
2.I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3.((La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi.)) La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((73))
4.Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5.La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 46-quater
(( Altre disposizioni applicabili ))
((
1.Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.
2.Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA.
))
((CAPO III DEPOSITARIO))
Art. 47
(Incarico di depositario)
1.Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.
((2. L'incarico di depositario puo' essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.))
((73))
3.La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.
4.Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
Art. 48
(Compiti del depositario)
1.Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attivita' svolte.
2.Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr.
3-bis.Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'((articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis)) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr. ((73))
4.La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilita' liquide, alle modalita' di deposito di tali disponibilita' liquide, nonche' alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.
Art. 49
(( (Responsabilita' del depositario). ))
((
1.Il depositario e' responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
2.In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3.In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale e' stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
4.In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilita' del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilita' di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.
))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
CAPO III-BIS STRUTTURE MASTER-FEEDER ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
Art. 50-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
CAPO III-TER FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
Art. 50-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
Art. 50-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
((Titolo III-Bis Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali Capo I Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali))
Art. 50-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 30)) ((117))
TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI CAPO I DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))
Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))
Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))
Art. 54
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))
Art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73))
((CAPO I-BIS PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO PRECOCE))
Art. 55-bis
(Ambito di applicazione)
1.Il presente Capo si applica ((ai seguenti soggetti:)) ((a) le Sim di classe 1;)) ((b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.)) c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201)).
2.Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.
((
2-bis.La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.
))
3.La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.
Art. 55-ter
(( (Piani di risanamento). ))
((
1.Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.
2.La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.
3.La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.
4.Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.
))
Art. 55-quater
(( (Sostegno finanziario di gruppo). ))
((
1.Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.
))
Art. 55-quinquies
(Intervento precoce)
1.La Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. ((A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.)) Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. ((73))
2.Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-bis.
Art. 55-sexies
(( (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico). ))
((
1.La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.
))
CAPO II DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 56
Amministrazione straordinaria
2.Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa. (73)
3.La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. (73)
4.Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare.
4-bis.La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del ((gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano)) gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, ((nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa')) posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. ((Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento)) all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.
Art. 56-bis
(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)
1.La Banca d'Italia ((, sentita la Consob)) puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((73))
2.Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav o della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3.Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa
1.Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione. (73)
2.La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori. (73)
3.La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle societa' di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.
3-bis.Se e' disposta la liquidazione coatta di una societa' di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.
4.I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attivita' previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5.Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6.Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'.
6-bis.Qualora le attivita' del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario. ((6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr)).
6-ter.La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresi' l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.
Art. 58
(Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri)
1.Quando a una impresa di investimento ((UE)), a una societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
2.Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. ((73))
Art. 58-bis
(( (Imprese di investimento operanti nell'Unione europea) ))
((73))
1.Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento ((UE)) che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento ((UE)) in luogo delle banche. ((73))
Art. 59
Sistemi di indennizzo
1.(( Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento )) e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3.La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di vigilanza.
4.I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5.Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi (( e delle attivita' )) di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6.Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.
Art. 60
Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
1.Le succursali di imprese di investimento ((UE)), di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di banche ((UE)) insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. ((73))
2.Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di ((paesi terzi)) insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di ((paesi terzi)) operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. ((73))
Art. 60-bis
(Responsabilita' delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)
1.Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2.In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3.La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav, o di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti ((dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e)) dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti degli investitori. ((73))
4.Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5.Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento ((UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche)), di societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia. ((73))
((CAPO II-BIS RISOLUZIONE DELLE SIM))
Art. 60-bis.1
(Ambito di applicazione)
1.Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180]. (73)
2.Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. (73)
3.In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. (73)
4.Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite ((alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,)) quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11. (73)
((4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.))
Art. 60-bis.2
(Piani di risoluzione)
2.I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3.Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) e le disposizioni da esso richiamate.
Art. 60-bis.3
(Risolvibilita')
1.La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.
2.La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 e' risolvibile, quando ne e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.
3.Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus: a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.))
Art. 60-bis.4
(Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi)
1.Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo.)) I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.
1-bis.In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche' dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.
2.Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla ((disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate)) si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 60-bis.4-bis
((Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo))
1.Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.
((1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle societa' del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.))
Art. 60-ter
(Principi di regolamentazione).
1.La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01. ((62))
PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
Art. 61
(Definizioni)
Art. 61-bis
(( (Principi di regolamentazione). ))
((1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.)) ((73))
((TITOLO I-BIS DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI CAPO I FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))
Art. 62
(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione). ))
((
1.La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
2.La Consob vigila affinche' la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e puo' richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
3.In caso di necessita' e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalita' indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.
I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.))
((73))
Art. 62-bis
(( (Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali). ))
((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento puo' stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalita' di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonche' definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.)) ((73))
Art. 62-ter
(( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso). ))
((
1.Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
2.La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un'esecuzione efficiente degli ordini e puo' richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
3.In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)