DECRETO 18 settembre 1998, n. 359
Entrata in vigore del decreto: 30-10-1998
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Partecipazione alle commissioni
1.La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, e' il seguente: "Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in piu' commissioni". "Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame e' dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che cio' non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni". - Il testo del comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2
Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni
1.Le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2.E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3.L'affidamento delle altre materie ai membri interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.
Art. 3
Nomina e formazione delle commissioni
1.Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2.Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3.Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4.Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
Art. 4
Procedure generali di nomina
2.Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.
3.Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.
4.I presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nelrispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5
Criteri di nomina dei presidenti
1.I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza: ((a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili)); b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori; c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; d) ricercatori universitari confermati; ((e) capi d' istituto, nonche' docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici)); f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori; g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore; h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore; i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo; l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
Art. 6
Criteri di nomina dei membri esterni
2.I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3.In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4.In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu' membri esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
Art. 7
Fasi territoriali di nomina
2.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera b), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
5.Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio.
6.Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera f), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
7.Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera g), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 8
Ordine di nomina in indirizzi particolari
1.Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata "Progetto Brocca" e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come presidenti, con priorita', i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi.
2.La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella regione di abituale dimora o di servizio.
3.Nelle commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7.
4.Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e' in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima sperimentazione.
7.L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui al comma 4, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 5 e 6.
Art. 9
Preferenze a parita' di condizioni
1.La preferenza nella nomina dei presidenti e dei membri esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.
Art. 10
Designazione dei membri interni
1.I membri interni sono designati dai competenti consigli di classe, tra i docenti di materie non affidate ai membri esterni, in base ai criteri indicati nell'articolo 2.
Art. 11
Impedimento alla nomina
1.Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2.L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3.La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi di titolarita' e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 12
Preclusioni alla nomina
1.I presidenti e i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola statale di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
Art. 13
Docenti parttime
1.I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Art. 14
Divieti di nomina
2.Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita' con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola e' il seguente: "Art. 23 (Assenze per malattia). - 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unita' sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso. 5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonche' da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalita' applicative saranno regolarmente dal successivo accordo di cui all'art. 79. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere e), f). b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente l'unita' sanitaria locale. 12. ll dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19. 14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto conto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare. 16. Nel caso in cui l'infermita' sia causa da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della norma retribuzione - e' versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettera a) , d) ce), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 17. Le disposizioni contenute nel presente articolo applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole". - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle lavoratrici madri".
Art. 15
Sostituzioni
1.I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2.La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente di materia non affidata ai membri esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. (( Qualora cio' non si renda possibile, il capo di istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata in commissione. ))
Art. 16
Regione e province autonome
1.Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2.Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 303
Note all'art. 16: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materie di edilizia scolastica". Il testo del comma 22 dell'art.1 e' il seguente: "22. All'art. 21, dopo il comma 20, e' aggiunto il seguente: ''20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425''". - Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento". Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame". - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, reca: "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1998, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: ''Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia''.". - Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, reca: "Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia d'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11. - Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame". - Il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6. - 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: ''Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia''.".
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