LEGGE 3 luglio 1898, n. 271
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 60,000 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 al nuovo capitolo n. 116 bis «Spese per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia».
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