Act 099G0095
Entrata in vigore del decreto: 23-03-1999
IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare gli articoli 2 e 4;
VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 4 agosto 1968, n. 15;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998, n. 150/98;
ATTESA l'avvenuta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Sanita' che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d'ufficio.
2.I procedimenti di competenza del Ministero della Sanita' devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che contengono l'indicazione dell'ufficio competente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo Per quanto concerne la legge n.241/1990 vedi nota alle premesse. Note alle premesse - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge n.15/1968 reca "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - La legge n.127/1997 reca "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 della legge n.241/1990 si veda in nota al titolo
Art. 2
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
1.Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio dell'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine, per la parte di competenza dell'Amministrazione, decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.
Art. 3
Decorrenza del termine per i procedimenti a iniziativa di parte
1.Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente.
2.All'atto della presentazione della domanda rilasciata all'interessato una ricevuta, tranne per le domande inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento per le quali l'avviso costituisce ricevuta.
3.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
2.I soggetti di cui al comma 1 sono informati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la comunicazione personale risulti, in tutto o in parte, impossibile o eccessivamente onerosa, nonche' nei casi in cui vi siano esigenze di particolare celerita', il responsabile del procedimento adottera' le forme di pubblicita' piu' idonee.
3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo a ricevere la comunicazione mediante segnalazione scritta all'ufficio competente. Il responsabile del procedimento e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, gli opportuni chiarimenti adottando le iniziative eventualmente necessarie a consentire la partecipazione del cittadino al procedimento.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n.241/1990: "Art. 7. - 1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990: "Art. 8. - 1.L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2.Nella comunicazione debbono essere indicati: a)l'amministrazione competente; b)l'oggetto del procedimento promosso; c)l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d)l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
Art. 5
Partecipazione al procedimento
1.Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2.Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentanti oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n.241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art.7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a)di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b)di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Art. 6
Termine finale del procedimento
1.Ove nel procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano coinvolte altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento di competenza di queste ultime, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.
2.Il periodo di tempo necessario alla integrazione di efficacia del provvedimento, derivante dall'esame preventivo da parte di organi di controllo, e' escluso dal computo dei temrini stabiliti dall'Amministrazione e da quello generale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n.241/1990: "Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini fissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16". - Per l'art. 2, comma 3, della legge 241/1990 si rinvia alle note alle premesse.
Art. 7
Silenzio assenso e silenzio rifiuto
1.Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano effetti derivanti dall'inerzia dell'Amministrazione la durata dei procedimenti relativi e' pari a quella stabilita per la formazione del silenzio assenso o del silenzio rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
Art. 8
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti
1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' provvedere prescindendo dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati tale determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non puo' comunque essere superiore a ulteriori centottanta giorni.
2.Ove per disposizioni di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di particolari organi od enti di fa rinvio a quanto stabilito all'art. 17, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando che il termine finale non puo' comunque superare ulteriori centottanta giorni.
3.Entro il termine di un anno il Ministero della Sanita' individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando non si sara' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche e ad indicare il nuovo termine finale del procedimento, comunque non oltre centottanta giorni dal termine originario.
Nota all'art. 8: - Per il testo degli articoli 16, comma 1 e 4, e 17 della legge 241/1990, si rinvia alla nota all'art.6.
Art. 9
Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti
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