DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255
Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
VISTI gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
VISTE le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;
VISTO lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1998 - 2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 17 febbraio 1999: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato Maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;.
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186;
VISTO l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della difesa;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
(Area di applicazione e durata)
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2.Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emananazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il Potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate . Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: Articolo 1 (Ambito di applicazione). 1. - Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto, di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Articolo 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro, per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione, fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione dei Ministri della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui ai comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate. Articolo 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER, di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanze. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato; i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio, dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall' istituto, nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. . Nota all'articolo 1 - Il testo dell'articolo 2 del deccreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, citato, e' riportato alle note premesse.
Art. 2
Nuovi stipendi
1.Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000
2.Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3.Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali lordi: Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000
4.Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono: Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000
6.Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. (1)(2)((3))
Art. 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici, risultanti dall'applicazione del presente decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Note all'articolo 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Si trascrive il testo dell'articolo 82: Articolo 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. . - Si trascrive il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312: Articolo 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso. .
Art. 4
(Indennita' operative ed altre indennita')
1.A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 . Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonche' il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
2.Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e 3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3.A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. (3) ((7))
4.Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5.A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
6.A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennita' operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
Art. 5
(Assegno funzionale)
1.
2.
3.
4.Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media .(1) ((4))
Art. 6
Trattamento di missione
1.Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2.Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.
3.Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (1)((3))
4.In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5.Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.
6.Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto al sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7.Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.
8.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione.
9.L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilita' alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, puo' disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermanento.
10.Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 21 del 1991, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.
Art. 7
(Trattamento economico di trasferimento)
1.L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8o della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2.A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4.L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5.A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di lire 1.500.000.
Note all'articolo 7 - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836: Articolo 19 omissis - 8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. . - La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare . Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3: Articolo 1 omissis - 3. Il trattamento di cui ai commi l e 2 e' ridotto di un terzo al Personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma. .
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163))
Art. 9
(Importo aggiuntivo pensionabile)
1.A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e' incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 25.000 Livello VI lire 24.000 Livello VI-bis lire 23.000 Livello VII lire 22.000 Livello VII-bis lire 21.000 Livello VIII lire 20.000 Livello IX lire 18.000
2.A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 8.000 Livello VI lire 7.500 Livello VI-bis lire 7.000 Livello VII lire 7.000 Livello VII-bis lire 6.000 Livello VIII lire 6.000 Livello IX lire 5.000
3.I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono: Livello V lire 57.000 Livello VI lire 57.500 Livello VI-bis lire 58.000 Livello VII lire 59.000 Livello VII-bis lire 60.000 Livello VIII lire 61.000 Livello IX lire 63.000
Nota all'articolo 9 - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennita' di impiego, operativo). omissis - 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure: =================================================================== Livello V................. L. 24.000 Livello VI................ L. 26.000 Livello VI-bis............ L. 28.000 Livello VII............... L. 30.000 Livello VII-bis........... L. 33.000 Livello VIII ............. L. 35.000 Livello IX................ L. 40.000 ===================================================================
Art. 10
(Orario di lavoro)
1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2.In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.
3.Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4.I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
5.Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
6.Il personale inviato in servizio fuori sede, che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
7.Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
Art. 11
(Licenza ordinaria)
1.La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2.Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.
3.La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
4.La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
Note all'articolo 11 - Si trascrive il testo dell'articolo 14, comma 14, del DPR 31 luglio 1995, n. 395: Articolo 14 (Congedo ordinario). omissis. - 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. . - Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 2, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 12 (Licenza ordinaria). omissis. - 2. La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale. .
Art. 12
(Licenze straordinarie e aspettative)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
2.La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3.A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4.Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
5.Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.
Nota all'articolo 12 - Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: Articolo 3 (Pubblico impiego). omissis. - 39 Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti in un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. .
Art. 13
(Diritto allo studio)
1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3.Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5.Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Note all'articolo 13 - Si trascrive il testo dell'articolo 18, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 18 (Diritto allo studio). - l. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. . - Si trascrive il testo dell'articolo 78, del DPR 28 ottobre 1985, n. 782: Articolo 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo. .
Art. 14
(Elevazione ed aggiornamento culturale)
1.Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' sostituito dal seguente: 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .
Nota all'articolo 14 - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1 L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. .
Art. 15
Informazione
2.I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3.Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza.
4.Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume autonome determinazioni definitive.
5.Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' inserito il seguente comma: 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi. ((6))
Art. 16
(Procedure di raffreddamento dei conflitti)
1.Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano, sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Note all'articolo 16 - Si trascrive il testo dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195: Articolo 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). omissis - 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e relative norme di attuazione, puo' essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonche' alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER. . - Il DPR 4 novembre 1979, n. 691, detta norme in materia di attuazione della Rappresentanza Militare con particolare riferimento agli Organi, alle competenze ed all'esercizio delle attivita' di Rappresentanza Militare.
Art. 17
(Buono - pasto)
1.Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l'attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
2.L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
Art. 18
(Asili nido)
1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 19
(Proroga concessione alloggi)
1.Il Personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.
Nota all'articolo 19 - Il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 1997, n. 253, detta norme in materia di alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate.
Art. 20
(Assicurazione)
l. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui e' stato autorizzato il trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria. 2. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 21
(Tutela legale)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
Note all'articolo 21 - Si Trascrive il testo dell'articolo 23, del DPR 31 luglio 1995, n. 394: Articolo 23 (Tutela legale). - l. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. . - Si trascrive il testo dell'articolo 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152: Articolo 32. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. 2. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza. .
Art. 22
(Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997)
1.Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2.L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3.Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4.I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
Nota all'articolo 22 - Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85: Articolo 3. omissis - 2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. .
Art. 23
(Norme transitorie e finali)
1.Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 10, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con l'Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.
Art. 24
(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)
2.Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 24 - Si trascrive il testo dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omisiss - 20. Ai fini dell'organizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995. . - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, detta norme in materia di forme pensionistiche complementari. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Art. 25
(Proroga di efficacia di norme)
1.Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.
Art. 26
(Copertura finanziaria)
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 44 miliardi per il 1998, in lire 209,7 miliardi per il 1999 ed in lire 319,5 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle universita', riportato nell'ambito dell'unita' previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 7, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo in data 22 luglio 1999
Tabelle
TABELLA 1 FASCE DI GRADI PER RUOLI
N.
UFFICIALI
MARESCIALLI
SERGENTI
VOLONTARI IN SPE
MISURE MENSILI LORDE
I
II
Ten.Col. + 25
720.000
III Ten.Col. Magg. + 25 665.000
IV Magg. Cap. + 25 Aiut + 25 645.000
V Cap. Ten. + 15 Aiutante M.llo Capo+ 25 580.000
VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000
VII M.llo Ord. + 15 500.000
VIII M.llo Ord. + 10 460.000
IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000
X Ten. + 2 400.000
XI M.llo Ord. C.M. Capo 350.000
XII Ten. 320.000
XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Scelto 300.000
XIV S. Ten. M.llo Serg. 260.000
XV I Cap. Magg. 250.000
TABELLA II ALTA VALENZA OPERATIVA
GRADO FASCIA IMPORTO GIORNALIERO
1° Cap. magg. Cap. magg. capo Cap. magg. Scelto Cap. magg. capo s. Sergente Serg. Magg. I 20.000
Serg. magg. Capo Maresciallo Maresc. ordinario Maresc. capo S. tenente II 25.000
Aiutante Tenente Capitano III 30.000
Maggiore Ten. col. IV 40.000
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