DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, cosi' come modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, dall'art. 2, comma 51, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: «Art. 3. (Campo di applicazione) - 1. (Omissis) 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 3. (Omissis).». Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-bis , del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 13. (Vigilanza) - 1. (Omissis). 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 40: "Art. 252. (Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa) - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. 3. Le unita' organizzative di prevenzione: a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale; c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base; d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.".
Art. 12
Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria.
2.Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.
3.La mancata osservanza delle norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che ne determina altresi' i limiti e le condizioni.
Note all'art. 12: Per il testo degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note all'art. 11.
Capo IV ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE Sezione I Organi del procedimento
Art. 13
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
2.Il responsabile unico del procedimento, il responsabile per la fase di progettazione e il responsabile per la fase di esecuzione devono essere tecnici in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all'intervento da realizzare. A tale scopo sono nominati ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili dei ruoli tecnici con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni.
3.Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento puo' svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 200.000 euro.
4.Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del codice, deve possedere, se non dirigente, un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni.
5.Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di tutte le unita' organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare, degli organi esecutivi del Genio.
6.Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, e' escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del codice, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le ulteriori sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
Note all'art. 13: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dal comma 10-quater dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione: "Art. 92. (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti) - (Omissis). 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. (Omissis).".
Art. 14
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'art. 93, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: "Art. 93. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15: "Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.". Si riporta il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: "Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) - 1. (Omissis) 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. 7. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 91. (Procedure di affidamento) - 1. (Omissis). 5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 6. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art. 39, comma 1, lett. b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, e poi dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione) - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. 2. (Omissis). ". Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 2. Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 16 (Delega di funzioni) - 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.". Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) - 1. (Omissis) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art. 39, comma 1, lett. a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e poi dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 90. (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) - 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.".
Art. 15
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)
Note all'art. 15: Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 11. Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.
Art. 16
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)
Note all'art. 16: Per il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 14. Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, cosi' come modificato dall'art. 61 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).". Si riporta il testo dell'art. 240, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, e poi dal n. 1) della lettera gg) del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: "Art. 240. (Accordo bonario) (Omissis). 5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. (Omissis).". Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2. Per il testo dell'art. 90 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 14.
Sezione II Programmazione dei lavori a finanziamento nazionale
Art. 17
Competenze (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
2.Gli studi di fattibilita' redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento.
3.Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio.
4.Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicita' prevista dall'art. 128, comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell'art. 18 del codice.
5.La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale e' disciplinata al Capo XII.
Note all'art. 17: L'art. 128, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dal n. 2) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, obbliga le amministrazioni aggiudicatrici ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, e a pubblicarli sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonche', per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio. Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 18. (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17/CE; b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.".
Sezione III Programmazione dei lavori con finanziamento sui Fondi comuni della NATO
Art. 18
Competenze (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La programmazione degli interventi e' attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.
Art. 19
Proposta militare di programma (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dai comandi strategici della NATO.
Art. 20
Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione e' curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalita' di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
Art. 21
Approvazione dei programmi (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Resource policy and planning Board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.
Art. 22
Adempimenti di competenza nazionale (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilita' delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre a eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.
Art. 23
Fondi per la progettazione (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato investimenti, che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.
Art. 24
Fondi per accordi bonari (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I fondi necessari per gli accordi bonari sono richiesti da Geniodife con la procedura prevista dall'art. 23.
Sezione IV Programmazione dei lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Art. 25
Disposizioni preliminari (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La programmazione degli interventi e' attuata nell'ambito delle procedure previste dalle organizzazioni internazionali o dai memorandum d'intesa con il Paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife.
Art. 26
Proposte di programma (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto.
Art. 27
Approvazione del programma (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Il programma e' approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.
Capo V PROGETTAZIONE Sezione I Progettazione dei lavori nazionali e NATO
Art. 28
Applicazione degli standard Nato (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I progetti NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione e agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione.
2.Ove i criteri manchino, il progetto e' redatto garantendo il rispetto del requisito minimo essenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).
Art. 29
Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere a esproprio, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.
2.Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento deve accertare che siano gia' definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.
3.Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, e' predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee.
Art. 30
Verifica della progettazione (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, e' effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui e' individuato il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.
2.Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 15, lett. a-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: "Art. 47 (Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante) - 1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attivita' di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualita', ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreche' non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualita'. 3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai fini di cui al comma 2, si intende: a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso. 4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresi' ad accertare per le unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualita', coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).".
Art. 31
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata.
2.I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.
Sezione II Lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Art. 32
Oneri, competenze e progettazione (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa.
2.I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.
Capo VI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 33
Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.
2.Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformita' alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicita' a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalita' previste dagli stessi, con oneri a carico del Ministero della difesa.
3.Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacita' tecniche e amministrative richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, indicato nel bando di gara.
4.I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto dall'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale.
5.I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO nei termini indicati dall'informativa di cui al comma 2.
7.Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicita' e partecipazione a livello comunitario.
8.Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.
Art. 34
Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio del prezzo piu' basso, previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue.
2.L'esame di congruita' delle offerte e' consentito solo se tale possibilita' e' stata riportata nell'informativa di cui all'art. 33, comma 2, secondo periodo.
Art. 35
Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
1.In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, gia' indicati, in un separato elenco, nel programma triennale di cui all'art. 128 del codice. In tale ipotesi, il bando indica, come base di gara, sia l'importo minimo del prezzo del bene, sia l'importo massimo per l'esecuzione dei lavori.
2.L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3.Il valore dei beni immobili da trasferire e' determinato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare.
4.Il bando di gara puo' prevedere che l'immissione nel possesso dell'immobile abbia luogo in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprieta', il quale puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
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