DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19

Type Decreto
Publication 2013-01-07
Ultimo aggiornamento 2013-03-04
State In force
Source Normattiva
articles 28
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Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 16

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

1.Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede a emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

3.L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

4.Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2 sono emanate dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della difesa.

Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera a), della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 17

Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali

2.L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.

3.L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.

4.Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.

5.Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.». - Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.

Art. 18

Trasferimenti intangibili

1.I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge.

2.L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorita'.

Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.

Art. 19

Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 13. - Il testo dell'art. 10-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-ter (Autorizzazione generale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando: a) il destinatario fa parte delle Forze armate di uno Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro; b) il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi dell'art. 10-sexies; c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni; d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il fornitore originario dei prodotti per la difesa. 4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate: a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento, quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione; b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le Forze armate di uno Stato membro. 5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.». - Il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quater (Autorizzazione globale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piu' altri Stati membri. 2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di Polizia nazionali. 3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 4. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quinquies (Autorizzazione individuale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando: a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento; b) e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico; c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali; d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento. 2. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: a) previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate. 4. 5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».

Art. 20

Comitato consultivo

1.Il comitato consultivo definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresi' le modalita' di collegamento con l'Autorita' nazionale - UAMA, cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il parere del comitato.

2.L'Autorita' nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

3.I rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni.

Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.».

Art. 21

Autorita' nazionale - UAMA

2.Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorita' nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attivita' di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-bis della legge.

Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 20-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 20-ter (Poteri di vigilanza). - 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'art. 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'art. 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono: a) accedere a tutti i locali pertinenti; b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.». - Il testo dell'art. 25-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 25-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'art. 10-septies, comma 1. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'art. 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 10-septies, comma 3. 3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'art. 3. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'art. 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'art. 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3. 5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: «8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.».

Art. 22

Lista dei materiali

1.Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorita' nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza.

2.L'Autorita' nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.

Titolo II Norme organizzative e personale

Art. 23

Organizzazione

1.Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 24

Comunicazioni tra amministrazioni

1.Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

2.Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

4.I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.

5.La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.

6.Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.». - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 25

Conferenze di servizi e accordi

1.Quando si ravvisa l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.

4.Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

5.Presso l'Autorita' nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.

Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente: «c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;». - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Art. 26

Personale

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

2.Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.

3.Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, e' a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.

Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.».

Art. 27

Disposizioni sulla posizione di comando del personale

1.Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri.

2.La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «d) tenente colonnello: tre anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».

Art. 28

Abrogazione

1.Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, che e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro della difesa Di Paola

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013

registro n. 2, foglio n. 161

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