DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Type Decreto
Publication 2013-02-14
Ultimo aggiornamento 2013-03-14
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 16: Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. Si riporta l'articolo 33 del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti: "Art. 33. Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessita' di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII. 2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.". Si riporta il testo dell'articolo 21 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti: "Art. 21. Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.". Si riporta il testo dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive: "Art. 40. Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.".

Art. 17

Clausola di riconoscimento reciproco

1.La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

Il Ministro: Clini

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 2, foglio n. 34

Allegato 1

Allegato 1 (Articolo 8, comma 1, lettera b) TIPOLOGIE DI CSS-COMBUSTIBILE La classificazione del combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels" (SRF), che individua, a livello europeo, la classificazione del CSS tenendo conto di tre parametri (e relative classi), riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica, quali PCI (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg (parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1. Tabella 1 - Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359) --------------------------------------------------------------------- Caratteristiche di classificazione

```

```

Caratte-| Misura |Unita' di| Valori limite per classe

ristica |statistica| misura |--------------------------------------

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

```

```

PCI | media |MJ/kg t.q.| ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 3

```

```

Cl | media | % s.s. | ≤ 0,2| ≤ 0,6| ≤ 1,0| ≤ 1,5| ≤ 3


Hg | mediana |mg/MJ t.q.|≤ 0,02|≤ 0,03|≤ 0,08|≤ 0,15|≤ 0,50

|----------|----------|------|------|------|------|----------

| 80° | | | | | |

|percentile|mg/MJ t.q.|≤ 0,04|≤ 0,06|≤ 0,16|≤ 0,30|≤ 1,00


Ai fini del presente regolamento, e' da classificare CSS-Combustibile esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e - per quanto riguarda l'Hg - come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto. Per i parametri chimico-fisici, elencati nella Tabella 2, sono definiti i valori di specificazione previsti nell'Allegato A, Parte 1 della norma UNI EN 15359, espressi come media/mediana dei singoli parametri. Tabella 2 - Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile --------------------------------------------------------------------- Caratteristiche di specificazione

Parametro Misura statistica Unita' di misura Valore Limite

Parametri fisici

Ceneri media % s.s --- (vedasi nota 1)

Umidita' media % t.q. --- (vedasi nota 1)

Parametri chimici

Antimonio (Sb) mediana mg/kg s.s. 50

Arsenico (As) mediana mg/kg s.s. 5

Cadmio (Cd) mediana mg/kg s.s. 4

Cromo (Cr) mediana mg/kg s.s. 100

Cobalto (Co) mediana mg/kg s.s. 18

Manganese (Mn) mediana mg/kg s.s. 250

Nichel (Ni) mediana mg/kg s.s. 30

Piombo (Pb) mediana mg/kg s.s. 240

Rame (Cu) mediana mg/kg s.s. 500

Tallio (Tl) mediana mg/kg s.s. 5

Vanadio (V) mediana mg/kg s.s. 10

Σ metalli [Sb,As,Cr,Cu,Co, Pb,Mn,Ni,V] mediana mg/kg s.s. --

Nota: (1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidita'. Gli stessi sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite per ceneri e umidita' e' rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.

Allegato 2

Allegato 2 (Articolo 6, comma 1) RIFIUTI NON PERICOLOSI NON AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE Per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i seguenti rifiuti non pericolosi: 1. Rifiuti contrassegnati con il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati), salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorita' competente. 2. Rifiuti contrassegnati con i codici dei seguenti capitoli: Capitolo 1 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali) Capitolo 6 (Rifiuti dei processi chimici inorganici) Capitolo 8 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa) Capitolo 9 (Rifiuti dell'industria fotografica) ad eccezione del codice 09 01 08 (carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento) Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) Capitolo 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)) Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)) Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 3. Rifiuti contrassegnati con i seguenti sottocapitoli: Sottocapitolo 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio Sottocapitolo 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio Sottocapitolo 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo Sottocapitolo 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco Sottocapitolo 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame Sottocapitolo 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino Sottocapitolo 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi Sottocapitolo 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi Sottocapitolo 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi Sottocapitolo 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro Sottocapitolo 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da Costruzione Sottocapitolo 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali Sottocapitolo 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) Sottocapitolo 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati Sottocapitolo 16 04 esplosivi di scarto Sottocapitolo 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) Sottocapitolo 16 08 catalizzatori esauriti Sottocapitolo 16 09 sostanze ossidanti Sottocapitolo 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito Sottocapitolo 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari Sottocapitolo 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Sottocapitolo 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Sottocapitolo 17 04 metalli (incluse le loro leghe) Sottocapitolo 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Sottocapitolo 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto) ad eccezione del codice 17 06 04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Sottocapitolo 17 08 materiali da costruzione a base di gesso Sottocapitolo 17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione Sottocapitolo 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti Sottocapitolo 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) Sottocapitolo 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati Sottocapitolo 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione Sottocapitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (ad eccezione del 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani) Sottocapitolo 19 07 percolato di discarica Sottocapitolo 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti (ad eccezione del 19 08 01 vaglio e 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento della acque reflue urbane) Sottocapitolo 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale (ad eccezione del 19 09 01 vaglio) Sottocapitolo 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo Sottocapitolo 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 4. Rifiuti contrassegnati con i seguenti codici: 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10 rifiuti metallici 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 04 liquido di concia contenente cromo 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 05 01 10 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 05 01 17 bitumi 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 07 02 12 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 10 01 02 ceneri leggere di carbone 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 12 01 13 rifiuti di saldatura 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 07 imballaggi in vetro 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 16 01 16 serbatoi per gas liquido 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 20 vetro 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16 06 05 altre batterie ed accumulatori 17 02 02 vetro 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 02 metalli ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 05 vetro 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 20 01 02 vetro 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 20 01 40 metallo 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 20 02 02 terra e roccia

Allegato 3

Allegato 3 (Articolo 7, comma 1) PROCESSI E TECNICHE DI PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE La produzione del CSS-Combustibile puo' avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359. Il richiamo alla citata norma tecnica di settore e' da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile. La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonche' la sequenza delle varie fasi, attivita' e processi e' a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti. La definizione della sequenza o dell'insieme delle fasi, attivita' o processi di trattamento adottate individualmente da ciascun produttore del CSS-Combustibile puo' comunque essere soggetta a variazioni anche in relazione allo sviluppo e progresso tecnologico e di processo.

Allegato 4

Allegato 4 (Articolo 8, comma 2) * * * DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE E DEL TERRITORIO, N. [.] DEL [.][.] [2013] Parte di provvedimento in formato grafico

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