DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Type DPR
Publication 2013-03-13
Ultimo aggiornamento 2023-04-03
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2.Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». L'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente regolamento. e' riportato nelle note all'articolo 3. Il testo dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.». Si riporta il testo dell'articolo 281 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente regolamento: «Art. 281.Disposizioni transitorie e finali. 1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e' presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione. 3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. 5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo, nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 8. (abrogato). 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attivita' produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o piu' rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di funzionamento della commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. 10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272. 11. (abrogato).».

Art. 12

Clausola d'invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 4, foglio n. 168

Allegato I

Allegato I A) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Nell' attivita' di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese operazioni quali: • Saldatura; • Pulizia meccanica delle superfici metalliche; • Preparazione di prodotti vernicianti; tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita' principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico. Fasi lavorative A. Saldatura B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili) C. Preparazione dei prodotti vernicianti D. Applicazione delle vernici E. Appassimento/essiccazione F. Pulizia delle attrezzature. Materie prime 1. Prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori) 2. Stucchi 3. Materiale di saldatura 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature. Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Fasi di provenienza Sostanze inquinanti Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Per le emissioni di composti organici volatili non sono prescritti valori limite in emissione poiche', nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualita' dei prodotti vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2, 3 e 4, non si potra' aderire alla procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, ma dovra' essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo. 2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV: 2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD; 2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso; 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione. 4. I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.): Parte di provvedimento in formato grafico 5. Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note nn. 2, 3, 4, la ditta dovra' tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione: 5.1. dichiarazione del produttore (Scheda di Conformita', secondo il modello riportato di seguito) attestante la conformita' dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.); 5.2. elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da allegare ad ogni scheda di conformita'. 6. In deroga agli impianti previsti per l'abbattimento delle polveri da carteggiatura, potra' essere utilizzato un sistema a secco basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante anche se non contemplato dalle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO, purche' l'esercente dimostri analiticamente l'efficienza del sistema e dichiari la tipologia e la tempistica delle operazioni di manutenzione. 7. Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento. In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento: - Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale; - A secco - materassino filtrante di grammatura >= 350 g/m2 o sistemi assimilabili; 8. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 8.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 8.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 8.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una della schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Definizioni PRODOTTI PER CARROZZERIA: a. prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i preesistenti rivestimenti e gli ossidi metallici o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono: - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature e i prodotti per eliminare il silicone; - predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti; b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler; c. primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono: - surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa; - primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo; - wash primer: - rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; - primer saldabili; - soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate; d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste); e. finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol. Schede impianti di abbattimento --------------------------------------------------------------------- SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) --------------------------------------------------------------------- SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) --------------------------------------------------------------------- SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) --------------------------------------------------------------------- SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) --------------------------------------------------------------------- Soglia massima Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 4 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo: In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. MODELLO SCHEDA di CONFORMITA' Parte di provvedimento in formato grafico Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria" e s.m.i. In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni: Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II e' stata cosi' modificata dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33). Parte di provvedimento in formato grafico RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente. Ai fini del calcolo per il rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il quantitativo di solvente da considerare dovra' essere: - pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente; - pari al 100% in tutti gli altri casi. Parte di provvedimento in formato grafico [] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco [*] Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie prime con doppio asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico B) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici ed assimilabili) non superiore a 30 kg/giorno. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili, mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime C. Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili D. Essiccazione/polimerizzazione E. Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a base: E.1 acqua E.2 COV F. Operazioni accessorie di: F.1 finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio) F.2 incollaggio, legatoria G. Confezionamento e imballaggio. Materie prime 1. Inchiostri 2. Vernici 3. Colle 4. Solventi/detergenti di pulizia 5. Diluenti 6. Supporto di stampa di vario tipo 7. Matrici/lastre per stampa. Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio:H350, H350i, H340, H360D; 2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa. 3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dal Dlgs 03/04/2006 n. 152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA

SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA

SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)

SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)

SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)

SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA

SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE

SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 3 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo: In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo; 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico C) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di oggetti in vetroresina con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina (natanti, serbatoi, contenitori, pannelli): A.1 Modelleria e/od operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto A.2 Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo A.3 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto A.4 Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata A.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) A.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere A.7 Operazioni di lavaggio e pulizia d'attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici A.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata: B.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto B.2 Applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura B.3 Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della resina con sistemi manuali/automatici e della fibra di vetro o di altro materiale riempitivo per la formazione del manufatto nello stampo chiuso o nella tramoggia della linea di formazione del sandwich B.4 Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con forni chiusi e/o macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata utilizzando semilavorati gia' pronti all'uso. Formatura del sandwich a base di resina poliestere caricata con fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati. Le apparecchiature utilizzate sono linee operanti a pressione ambiente B.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) B.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere B.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. C. Produzione di bottoni ed altri manufatti per abbigliamento in resina poliestere: C.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata della resina C.3 Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della miscela nella resina con sistemi manuali per la formazione del manufatto nello stampo chiuso (bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo e spessore C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione in forni chiusi operanti a caldo per la completa polimerizzazione C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la formazione delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici C.6 Tintura degli articoli in buratti o apparecchi simili con coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento C.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici. D. Produzione di manufatti di vario tipo non inclusi nei punti precedenti: D.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo per la produzione del manufatto D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori e mescolatori. Il prodotto ottenuto puo' essere liquido o in forma di massa preimpregnata solida con solventi D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore, applicazione delle resine, polimerizzazione in apparecchiature specifiche e maturazione in luoghi appositamente predisposti D.4 Operazioni meccaniche di rifinitura ed applicazione di specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa D.5 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici. Materie prime 1. Gelcoat 2. Resina pronta 3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente 4. Semilavorati in resina poliestere 5. Fibra di vetro 6. Tessuto non tessuto 7. Catalizzatori, attivatori, induritori 8. Distaccante in solvente 9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere 10. Materiali metallici di vario tipo e forma 11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata 12. Vernici a base acqua. Concorrono al limite di 200 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Fasi di provenienza Sostanze inquinanti Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. La ditta non sara' soggetta a limitazioni relative ai COV qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate: 1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione della resina e contenuto negli additivi - catalizzatore / induritore / accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 1.1.1. Impiego di resine poliestere ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore quantita' di Stirene riducendone pertanto la quantita' libera (non reticolato). 1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione -polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:

```

```

Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina

| applicata

--------------------------|------------------------------------------

dei COV | della resina |

| applicata |

--------|-----------------|------------------------------------------

50 | 2,5 | 5

```

```

Tale valore dovra' essere confermato con una scheda/dichiarazione fornita dal produttore che attesti e garantisca un valore dello Stirene libero a 2.5%. 1.2 Relativamente allo Stirene contenuto nella resina poliestere pronta all'uso ed agli altri COV presenti nella miscela all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 1.2.1. Impiego di resine poliestere del tipo: 1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione capaci di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1. 1.2.1.2. Con presenza di agenti inibenti la volatilita' dello Stirene. 1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione - polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:

```

```

Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina

| applicata

--------------------------|------------------------------------------

dei COV | della resina |

| applicata |

--------|-----------------|------------------------------------------

50 | 2,5 | 5

```

```

Il valore reale dovra' essere inferiore al valore limite fissato e dovra' essere dimostrato il suo rispetto mediante un bilancio di massa, riportato su una scheda/dichiarazione fornita dall'utilizzatore che: 1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare: a) Il tipo b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione 1.2.2.2. Indichi la quantita' giornaliera ed annuale impiegata della resina pronta all'uso con riferimento alle caratteristiche sopra indicate; 1.2.2.3. Indichi la quantita' di resina per ogni manufatto fabbricato prima e dopo la sua formazione (al fine di definire la quantita' di COV non reticolati o comunque rimasti all'interno del manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i COV totali, lo Stirene e gli altri restanti; 2. Non potranno essere utilizzate resine poliestere ed altre materie prime che contengano sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD 3. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa; 4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA

SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)

SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA

SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)

SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)

SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA

SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE

SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 20 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo: In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. . permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico D) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno Il presente allegato verra' suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a: A) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici. A conclusione dell'allegato vi e' il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato. N.B. Qualora vengano svolte entrambe le attivita' (cicli tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime utilizzate per le singole attivita'. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso. A) OPERAZIONI di PRODUZIONE di MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI N.B. L'attivita' potra' essere svolta come attivita' in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 se, oltre al rispetto del quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno. Oltre tale quantitativo, la ditta dovra' richiedere un'autorizzazione ordinaria ex art. 275 del D.Lgs. 152/06. Fasi lavorative A.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide A.2 Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere e bianche di gomme ed altri elastomeri A.3 Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici A.4 Estrusione, trafila ed altre operazioni a caldo A.5 Lavaggio pezzi A.6 Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o forno a micro o radioonde A.7 Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri A.8 Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide Materie prime 1. Elastomeri naturali e sintetici, polifluoroolefine, gomme siliconiche liquide e solide 2. collanti, adesivi e solventi 3. cariche bianche e cariche nere; 4. additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere 5. soluzioni detergenti. Concorrono al limite di 500 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Da lavorazioni di elastomeri a secco. 2. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h. 3. Da lavorazioni di elastomeri con solventi. 4. I COV utilizzati in questa operazione sono identificabili come idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con un numero di atomo di C ? 9. 5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 5.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 6. I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito chiuso dovranno essere: - dotati di sistemi atti a raffreddare i fumi contenenti gl'inquinanti fino ad una temperatura prossima a 0°C senza causare malfunzionamenti derivanti dal congelamento della batteria di raffreddamento; - dotati di sistemi di controllo, ispezione e pulizia della batteria di raffreddamento anche nel caso di trattamento di fumi inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente; - dotati di un sistema di verifica del condensato. 7. Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3, A.4, A.6, A.7 dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico impianto di abbattimento. 8. E' consentito l'utilizzo di detergenti ionici o non ionici contenenti una percentuale di COV ? 5% e solubili o emulsionabili in acqua. Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA

SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)

SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA

SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)

SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)

SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO

SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA

SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE

SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 50 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE Si precisa che dal presente allegato sono escluse le attivita' di produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici, per le quali dovra' essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del 152/2006 . Fasi lavorative B.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide B.2 preparazione della mescola e carico delle tramogge B.3 estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio B.4 plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente B.5 macinazione degli scarti B.6 densificazione su materiale plastico flessibile B.7 lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto. Materie prime 1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili 2. Cariche, coloranti, master batch. Concorrono al limite dei 500 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni apparecchiatura presente, solo per la fase lavorativa B.3, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h. 2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA

SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)

SCHEDA ACRI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA

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