DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Soglia massima Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico o) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Operazioni di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno. Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g". Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Applicazioni galvanotecniche B. Applicazione protettivi / mascheranti C. Asciugatura Materie prime 1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi) 2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie prime di cui al punto 2. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Le operazioni di mascheratura/applicazione di protettivi, in considerazione delle materie prime utilizzate si considerano poco rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico e pertanto non sono imposti limiti alle emissioni. Note 1. Valutazione della conformita' dell'emissione. Caso A (portata effettiva < 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula: Ci = A/AR * C Ove: Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h N. B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante. 2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA
SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti)
Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico p) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio di parti di oggetti con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Calzature e pelletteria: A.1 Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura) per la preparazione dei materiali A.2 Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio A.3 Essiccazione. B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento: B.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone, alluminio) B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti B.4 Essiccazione. C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi: C.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla successiva fase di spalmatura C.2 Trattamento corona C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti C.4 Essiccazione. D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici: D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura, tornitura, rettifica delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate) D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione in autoclavi. E. Incollaggio di imbottiture: E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura) E.2 Applicazione dei collanti: E.2.1 a spruzzo E.2.2 diversamente dal punto E.2.1 E.3 Asciugatura dei pezzi. F. Incollaggio di parti in legno: F.1 Applicazione dei collanti F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo. G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati ai punti precedenti: G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura) G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura) G.3 Incollaggio delle parti: G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua G.4 Asciugatura dei pezzi. Materie prime 1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide (HOT MELT) 2. Imbottiture 3. Substrati per la produzione di nastri adesivi 4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.) Concorrono al limite di 100 kg/g i COV contenuti nelle materie prime di cui al punto 1. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Le emissioni di COV non sono sottoposte a limitazioni qualora siano garantite le seguenti condizioni relative alla qualita' dei prodotti collanti: - con un residuo secco del 100% (hot melt); - in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero <= 0,5% in peso e di cosolventi <= al 5% in peso. 2. da intendersi come somma dei seguenti composti: - metile acrilato - etile acrilato - butile acrilato. 3. Le cabine a velo d'acqua utilizzate per l'applicazione del collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad umido (labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale separatore di gocce terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili. 4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art. 275 comma 16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3 fino alla data del 1° aprile 2013. 6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm3 del parametro "COV". Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico q) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 200 kg/g. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse B. Macinazione C. Pesatura e dosaggio D. Miscelazione a freddo E. Miscelazione a caldo F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione G. Fusione H. Colatura I. Pressatura in stampi J. Trafilatura a freddo K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica L. Filtrazione Materie prime 1. Acqua 2. Acidi grassi 3. Grassi 4. Paraffine 5. Emulsionanti 6. Essenze/ oli essenziali 7. Solventi organici 8. Sostanze organiche 9. Acidi, basi, ossidanti (es.acido cloridrico, soluzioni ammoniacali, acqua ossigenata) 10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili) Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie prime indicate, esclusa l'acqua (punto 1). Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 2. Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche: 2.1. i composti organici volatili e i composti inorganici volatili devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta; 2.2. le polveri confezionate in sacchi devono essere caricate mediante tramogge rompisacco (o apparecchiature similari), o in postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione; 2.3. i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione; 2.4. le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa). 3. I valori relativi a mica, talco ed assimilabili s'intendono compresi nel limite di 10 mg/Nm3 delle "Polveri". 4. Il limite per il parametro "polveri" e' di 10 mg/Nm3 ; qualora la ditta, per motivazioni di tecnica analitica, decida di non misurare il parametro "mica e talco" separatamente dal parametro "polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri" sara' 5 mg/Nm3 . L'autorita' di controllo dovra' uniformarsi, per la verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 20 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
Allegato I
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 200 kg/g esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi | abbattimento ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico r) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera e rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili con consumo di materia prima (oli, emulsioni ed assimilabili) non superiore a 10 kg/g. Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici in atmosfera controllata, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in forno e assimilabili) B. Spegnimento - Rinvenimento Materie prime 1. Materiali metallici 2. Oli, emulsioni ed assimilabili Concorrono al limite di 10 kg/gionro le materie prime del punto 2. Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA
SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti)
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima Qualora il quantitativo di olio utilizzato sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [] Concorrono al limite di 10 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico S) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. Se viene svolta l'attivita' di decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c). Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del supporto) o di produzione di ceramiche artistiche, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore 10 kg/g"; • "Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima giornaliero non superiore a 4000 kg". Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale, preparazione di smalti, colori ed affini B. Pulizia degli oggetti in vetro C. Decorazione: C.1 con applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa o in solvente mediante tecnologie manuali o automatiche C.2 satinatura C.3 decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro D. Cottura oggetti artistici in muffola E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abradente Materie prime 1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza 2. Prodotti per pulizia 3. acido fluoridrico Concorrono al limite di 50 kg/g le materie prime di cui al punto 1. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico [] Valore da ricercare solo qualora venga utilizzato materiale abradente contenente silice libera cristallina, il valore e' compreso nel limite relativo al parametro "Polveri". [**] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. Note 1. Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche: 1.1. Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%; 1.2. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in acqua > 5%. 2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV: 2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360D, H341; 2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso; 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
|=================|=================================================| | Sostanza | Quantita' ammessa | | |========================|========================| | | Prodotti a base COV | Prodotti a base | | | | acqua [*] | |=================|========================|========================| | Ftalati |< al 3% in peso nel P.V.| - | |-----------------|------------------------|------------------------| | Ammine |< al 0,5% in peso |< al 1,5% in peso | | alifatiche |nel P.V. |nel P.V. | |-----------------|------------------------|------------------------| | TDI |< al 0,5% in peso |< al 0,5% in peso | | (toluendii- |nel catalizzatore |nel catalizzatore | | socianato) | | | |-----------------|------------------------|------------------------| | MDI |< al 2% in peso |< al 2% in peso | |(difenilmetandii-|nel catalizzatore |nel catalizzatore | | socianato) | | | |-----------------|------------------------|------------------------|
|[*] sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti |
| idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente |
| organico volatile in misura < 10% in peso |
|=================|=================================================|
L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
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