DECRETO 28 gennaio 2013, n. 107

Type Decreto
Publication 2013-01-28
Ultimo aggiornamento 2013-09-26
State In force
Source Normattiva
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Articolo 12 Riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio delle attivita' agricole, comprese le residenze 1. I manufatti dotati di regolare titolo abilitativo, conseguito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni, fermo restando che gli interventi di manutenzione e di recupero degli stessi sono assentibili solo se rispettano le indicazioni qualitative di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III. 2. Gli interventi di recupero devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) esclusione di aumento di volumetria, di modifiche della sagoma e delle superfici utili, e senza possibilita' di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa; b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione - nell'edilizia storica - degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonche' conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio. 3. Gli interventi ammissibili devono inoltre essere realizzati nei seguenti termini: a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture, in particolare, le quote di imposta dei solai e delle relative pendenze e sporgenze di gronda, al fine di salvaguardare i caratteri connotativi, i materiali e le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale; b) devono essere mantenuti i tipi di paramento propri (intonaci compresi) della tradizione locale, i motivi di decoro plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica; c) e' vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio; d) ne' permessa, nel caso in cui l'edificio ne sia sprovvisto, la realizzazione della scala di accesso alla coperture dell'edificio della larghezza massima di 90 cm da realizzarsi esclusivamente in muratura portante con finitura esterna ad intonaco; e) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre allo stretto indispensabile la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete; f) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III.

Regolamento-art. 13

Articolo 13 Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti 1. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, pari al 10% dell'esistente, comunque non superiori a mq. 10 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonche' dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal presente Regolamento. 2. L'adeguamento previsto dal Piano, a mezzo di incrementi volumetrici, e' ammesso: a) in assenza di servizi igienico-sanitari, oppure per la dimostrata impossibilita' di adeguare quelli esistenti; b) per adeguare alle normative di legge le altezze interne dei locali ad uso residenziale con altezza utile inferiore a 2,40 m. fermo restando, in ogni caso, che gli interventi da realizzarsi all'interno dell'organismo architettonico e quelli che comportano un incremento volumetrico vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio esistente; 3. L'adeguamento igienico-sanitario e quello tecnologico e' attuabile con le seguenti modalita': a) l'intervento edilizio, non deve comportare un aumento dell'altezza, ne' alterare il profilo dell'edificio principale preesistente, cui l'intervento ne' annesso; b) il volume di nuova costruzione deve addossarsi sul lato piu' defilato dell'edificio esistente, in modo da limitare, il piu' possibile, la percezione visiva dai percorsi pubblici; c) qualora nell'edificio siano gia' presenti corpi aggiunti addossati ai muri perimetrali, il nuovo volume, compatibilmente con le esigenze distributive interne, deve comporsi in modo tale da consentire una riqualificazione figurativa del manufatto preesistente; d) l'impianto planimetrico del nuovo volume deve essere, di norma, quadrangolare.

Regolamento-art. 14

Articolo 14 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attivita' agricole 1. Ai fini della tutela dei valori paesistici della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, i manufatti agricoli di nuova costruzione, ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio di prodotti, ricovero animali, nonche' per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attivita' agricole e per la residenza ai fini agricoli, devono essere localizzati nei luoghi pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola con le seguenti prescrizioni: a) Indice di fabbricabilita' fondiaria di mc/mq 0,01 applicabile ad un lotto di superficie agricola con qualita' catastale agricola e in attualita' di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona; b) vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito; c) In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo - legittimi o legittimabili - la loro riqualificazione, secondo le modalita' tecniche previste dal Regolamento per le attivita' agricole e per la residenza ai fini agricoli, e' condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture, le quali possono avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti; d) in caso di proprieta' superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 100 mc, deve essere presentato un Piano agricolo aziendale che ne giustifichi la necessita' e inoltre, la documentazione prevista dalla relativa legge regionale nel caso di attivita' agrituristiche; e) impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno dieci anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo; f) superficie minima del lotto asservito pari a 8.000 mq.; g) e' vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio

Regolamento-art. 15

Articolo 15 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere 1. E' ammessa la ricostruzione degli edifici in stato di rudere, previa esibizione della relativa documentazione catastale entro 12 mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente. 2. La ricostruzione deve avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; 3. Gli edifici devono avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entita' del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza interna netta non sara' superiore a m 3.00 se residenziale, a m.4,00 se rurale. 4. La ricostruzione deve avvenire mantenendo l'ingombro del rudere preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza delle pareti perimetrali e della linea di colmo. 5. Per gli edifici risultanti dalla ricostruzione dei ruderi e' ammessa la destinazione d'uso residenziale nel caso in cui la superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a mq 45.

Regolamento-art. 16

Articolo 16 Ambito di applicazione 1. Le prescrizioni generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso. 2. Le stesse prescrizioni si applicano in tutti gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Regolamento-art. 17

Articolo 17 Materiali da costruzione 1. In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l'ambiente.

Regolamento-art. 18

Articolo 18 Requisiti relativi all'impermeabilita' e secchezza 1. Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall'umidita' del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti. 2. Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano di campagna o dal piano stradale, di almeno cm. 30, se non sovrastanti piani interrati. 3. Tutti gli elementi costitutivi dell'edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti. 4. In tutti gli interventi devono essere adottate soluzioni per l'eliminazione di ponti termici (intonaci termici, pannelli isolanti a base di fibre naturali ecc).

Regolamento-art. 19

Articolo 19 Strutture in elevazione verticale 1. Le strutture verticali devono essere trattate con intonaco a calce.

Regolamento-art. 20

Articolo 20 Infissi esterni ed elementi di protezione 1. Per le chiusure esterne dei vani porta e finestra e' escluso l'utilizzo di materiali quali PVC e simili. Quelli in alluminio sono ammessi nelle colorazioni scure (verde, marrone, grafite). 2. E' previsto l'uso di scuri o persiane ad una o due ante con esclusione di avvolgibili. 3. I portoni per accessi non residenziali di servizio (depositi, garage, ecc.) devono essere in legno o metallo verniciati dello stesso colore degli scuri. 4. Le inferriate di sicurezza per porte e finestre devono essere verniciate color grafite o verde.

Regolamento-art. 21

Articolo 21 Solai di copertura 1. Le coperture devono essere realizzate con solai piani calpestabili ed isolamenti idonei al fine di limitare i consumi energetici (pannelli isolanti, solai ventilati, pavimenti galleggianti, ecc.). 2. E' ammessa la realizzazione di solai inclinati in contiguita' di solai a falde esistenti, purche' il solaio di nuova costruzione sia realizzato con la stessa inclinazione e possibilmente senza interruzione in continuazione della falda esistente.

Regolamento-art. 22

Articolo 22 Materiali per coibentazione e impermeabilizzazione 1. Per impermeabilizzare e coibentare le pareti devono essere usati prodotti naturali ecologici e non volatili in quanto costituiti da microfibre. 2. Per impermeabilizzare e coibentare il solaio devono essere usate guaine traspiranti o aerare il pacchetto di solaio sottostante. 3. Per il calcolo delle dispersioni termiche deve nessere considerata la temperatura minima invernale esterna di progetto pari a -2 gradi.

Regolamento-art. 23

Articolo 23 Finiture 1. Tutte le murature devono essere intonacate con malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi e la rasatura finale deve essere realizzata con inerti di granulometria fine tale da riprendere le finiture tipiche della tradizione locale. 2. Le tinteggiature delle pareti esterne deve essere effettuata con prodotti traspiranti a base di calce aerea o calce idraulica o silicati o silossani. 3. Le colorazioni sono realizzate con pignemti a base di terre naturali.

Regolamento-art. 24

Articolo 24 Camini e canne fumarie 1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 9 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. 2. I condotti devono essere contenuti in comignoli, a base quadrata, in muratura intonacata e con terminali piani in lastre di pietra locale o lamiera zincata. 3. I camini esistenti degli edifici di carattere storico devono essere mantenuti e conservati nelle loro forme originarie.

Regolamento-art. 25

Articolo 25 Canali di gronda e pluviali 1. Tutti i canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati con lamiera metallica (rame, acciaio zincato, acciaio inox ecc) con finitura naturale o verniciati nelle stesse tonalita' delle pareti esterne.

Regolamento-art. 26

Articolo 26 Sistema di raccolta acqua piovana 1. Le acque piovane possono essere convogliate in cisterna interrata per un volume utile sino a 15 mc, per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc, deve essere dimostrata e documentata la necessita' della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti devono risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.

Regolamento-art. 27

Articolo 27 Serbatoi combustibili 1. I serbatoi di combustibili devono essere completamente interrati e con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.

Regolamento-art. 28

Articolo 28 Impianti di smaltimento acque nere 1. Gli edifici devono essere dotati di impianti autonomi di smaltimento delle acque nere realizzati in conformita' con le normative vigenti. 2. In particolare la dotazione e' costituita da fossa imhoff e sistema di smaltimento con impianto di fitodepurazione o subirrigazione, che prevedano lo sviluppo di specie vegetali autoctone. In alternativa e' possibile realizzare cisterne stagne di raccolta.

Regolamento-art. 29

Articolo 29 Sistemazioni esterne 1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalita' di intervento: a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili, di impiegare asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprieta', in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; il fondo deve essere realizzato facendo riferimento al seguente repertorio tipologico: - superficie stabilizzata con finitura in ghiaino; - selciato in calcare. b) La realizzazione di nuove pavimentazioni in lastre di pietra naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto", per una superficie massima complessiva di mq 100 all'interno dell'area di pertinenza. c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondita' netta massima di 50 cm. d) L'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza. e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di recinzione, nel rispetto del contesto paesaggistico, da attuarsi prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali tra le quali la realizzazione di recinzioni di protezione dei giardini e delle pertinenze delle abitazioni private nonche' delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale mediante: - (Valido per la zona C) l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno o in metallo, con esclusione dei manufatti di cemento prefabbricato, direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 180 e con la prescrizione che la rete deve essere collocata ad un'altezza minima di cm.30 dal piano di campagna; - (Valido per la zona C) la realizzazione di murature a secco, secondo le tecniche tradizionali, con un'altezza massima di cm.140 e con la prescrizione che al piede dell'opera muraria siano realizzate aperture della dimensione minima di cm. 30(larghezza) x cm.30(altezza) ogni 30 ml. di muro; - (Valido per la zona C) l'obbligo che le recinzioni non debbano in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitu' di passaggio e debbano essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero; - (Valido per le zone D1 e D2) la realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, per un'altezza massima di cm. 220 compreso l'eventuale basamento, costituite da profilati metallici, non scatolati. Il basamento, di altezza massima di 50 cm, puo' essere realizzato in muratura continua che deve essere intonacata in colore bianco oppure trattata con calce idraulica. f) La realizzazione di pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne' coperture orizzontali. g) La costruzione di strutture di uso familiare per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni oppure barbecue di forma e materiali tradizionali, sono realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non ha un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza. h) E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento oppure di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni sulle coperture in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali. i) E' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; ne' ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni edificio da posizionarsi sulla copertura. k) E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile. l) Per lo smaltimento delle acque superficiali non ne' ammesso l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo le tecniche tradizionali. m) L'illuminazione esterna, in prossimita' degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilita' e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti devono essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779.

Regolamento-art. 30

Articolo 30 Norme generali 1. Gli interventi di rilevanza territoriale ed ambientale predisposti dal soggetto gestore per attuare le strategie di conservazione naturale, restauro e miglioramento ambientale, valorizzazione e fruizione della Riserva osservano i criteri di seguito indicati, oltre a rispettare la normativa che regolamenta l'obbligo di procedere allo studio di incidenza ambientale ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale: a) L'elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l'effettiva visibilita' dei manufatti di progetto e di valutare l'impatto che le trasformazioni conseguenti possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale vengono ad inserirsi; b) Il rilevamento visivo deve essere documentato attraverso riprese effettuate da punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni piu' elevate opportunamente selezionate sulle alture, nonche' dal mare. Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine di dimostrare esaustivamente la compatibilita' dell'intervento proposto; c) Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto. Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre possono essere realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura litica di quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali. Pertanto, le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una puntuale planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la situazione esistente e la proposta di progetto, estesa all'intero ambito. d) L'impianto planimetrico e volumetrico dell'edificato deve assecondare il naturale andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l'assetto funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne evitando in questo modo, sul prospetto l'effetto di quinta teatrale.

Regolamento-art. 31

Articolo 31 Aree attrezzate per la sosta di auto e camper 1. La realizzazione di aree attrezzate per la sosta di auto e camper deve avere caratteristiche di reversibilita' delle sistemazioni delle aree e, pertanto, le strutture di servizio (controllo, assistenza, ristoro, ecc) devono essere in legno con elementi smontabili; i servizi igienici del tipo ecologico; le perimetrazioni realizzate con staccionate di legno e con filari; il terreno deve essere battuto ed e' consentito eventuale apporto di pietrisco di grana opportuna.

Regolamento-art. 32

Articolo 32 Impianti tecnici 1. La normativa di piano consente la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonche' la realizzazione di cisterne secondo le modalita' tecniche previste nella Sezione III; ne' altresi' ammesso l'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza.

Regolamento-art. 33

Articolo 33 Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico 1. La normativa di piano consente la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Regolamento-art. 34

Articolo 34 Norme generali 1. Nella Zona D2 della Riserva di Torre Guaceto e' possibile svolgere attivita' zootecniche di animali da bassa corte (galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche, conigli, maiali) ad esclusivo carattere estensivo, escludendo ogni forma di allevamento industriale (es. allevamenti senza terra). Se l'attivita' ne' a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche di cui agli articoli 35, 36 e 37. 2. Gli animali, anche se hanno libero accesso al pascolo, devono sempre avere a disposizione erbe e verdure. All'interno dei ricoveri, a partire dalla quarta settimana fino alla quattordicesima (e fino alla dodicesima per le anatre), deve essere presente una rastrelliera con foraggi freschi o secchi.

Regolamento-art. 35

Articolo 35 Galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche 1. Gli animali devono essere allevati in un'arca mobile, appositamente attrezzata, con un ampio pascolo a disposizione. Le arche devono essere spostate ogni 15 giorni. 2. Il pavimento dei ricoveri deve essere per almeno due terzi realizzato a posatoi per consentire il riposo notturno degli animali. L'eventuale restante parte di pavimento deve essere ricoperta di uno strato non inferiore a 10 cm di truciolo di legno. 3. La distanza tra le mangiatoie e gli abbeveratoi non deve essere inferiore a 2 metri. 4. La concentrazione dei capi all'interno dei ricoveri e le caratteristiche degli stessi sono: a) Il gruppo di galline ovaiole non deve superare i 150 capi; la concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 3-4 capi/mq. Le galline devono essere ospitate in un pollaio in legno, di metri 2x2 adeguatamente attrezzato. Per la deposizione delle uova le galline devono disporre di un nido collettivo; b) Il gruppo di polli e capponi non deve superare i 150 capi; la concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 10 capi per mq (8 nel caso di capponi dopo la sedicesima settimana); c) Il gruppo di faraone in allevamento non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 10 capi per mq; d) Il gruppo dei tacchini non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 5 capi/mq; e) Il gruppo di anatre e oche non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 8 capi/mq per le anatre e di 3-4 capi/mq per le oche. Gli animali devono sempre essere allevati in ambienti con pavimento pieno ricoperto di truciolo o paglia. 5. L'accesso al pascolo deve essere garantito attraverso un usciolo che consenta il passaggio di un solo capo per volta. 6. L'area di pascolo che ogni animale deve avere a diposizione e': a) Ogni gallina deve avere a disposizioni un'area pascolo di almeno 10 mq; b) Ogni pollo deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 10 mq; c) Ogni cappone deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 15 mq; d) Ogni faraona deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 10 mq; e) Ogni tacchino deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 25 mq; f) Ogni anatra deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 15 mq; g) Ogni oca deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 30 mq. 7. Il pascolo deve garantire una buona copertura di ombra nel periodo di fine primavera-estate. Inoltre, deve disporre di buche di sabbia per consentire agli animali di difendersi dai parassiti esterni. Inoltre per le anatre e oche devono essere presenti corsi d'acqua o stagni per il bagno.

Regolamento-art. 36

Articolo 36 Conigli 1. Gli animali devono essere allevati in arche mobili a terra. 2. Le arche devono disporre di una zona coperta e chiusa e di una zona aperta. Ogni area di pertinenza deve avere una superficie di 1 mq e puo' ospitare una femmina con la prole o una nidiata in allevamento. Nelle arche i conigli devono avere la possibilita' di alzarsi e di sdraiarsi. 3. Le arche a terra devono essere attrezzate con mangiatoie per la distribuzione di alimenti concentrati (mangime o cereali) e rastrelliere per la distribuzione dei foraggi freschi o secchi. Le coniglie devono avere a disposizione due nidi: uno per il parto e uno come zona rifugio. Dopo lo svezzamento il divisorio tra i due nidi va tolto per realizzare una grande "tana" che ospiti i conigli fino alla maturita'. 4. Ogni nidiata o coniglia deve avere a disposizione un'area pascolo grande almeno 20 volte la superficie dell'area di pertinenza. Le arche devono essere spostate ogni due giorni e possono ritornare nella medesima posizione dopo quaranta giorni, decorsi 20 spostamenti.

Regolamento-art. 37

Articolo 37 Maiali 1. Gli animali devono essere allevati in arche aventi a disposizione un ampio pascolo. 2. Ogni animale ha bisogno di una superficie di ricovero pari a 2 mq. Nell'arca il pavimento deve essere imbottito di paglia. 3. I maiali devono avere a disposizione un'area pascolo di almeno 300 mq per capo. I maiali devono avere la possibilita' di muoversi sul terreno e devono avere a disposizione pozze d'acqua per il bagno di fango con il quale si proteggono dal caldo estivo e dagli insetti.

Regolamento-art. 38

Articolo 38 Atti e procedure 1. Il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e' sottoposto al preventivo nulla osta del soggetto gestore. 2. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento, ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo del soggetto gestore e l'affissione ha la durata di sette giorni. Il soggetto gestore da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 3. Con determina dirigenziale puo' essere affidato ad un'apposita Commissione l'esame delle richieste del nulla osta. 4. Il Direttore della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Regolamento-art. 39

Articolo 39 Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute dal presente regolamento si applicano le previsioni dell'articolo 29 e dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 2. Ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali della riserva naturale statale.

Allegato 1

Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico

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