LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
349.Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila.
350.Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
351.Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
352.All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
353.Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
354.Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
355.All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: «n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
356.Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
357.Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.
359.I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
360.All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
361.All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione».
362.Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.
363.All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
364.La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilita'.
365.I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
367.Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.
368.Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
369.Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche ed alla riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
370.Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
372.I criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresi' il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
373.Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo' superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.
374.Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza di genere e sui bambini.
375.I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
376.Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
377.In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999. (18)
378.E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (18)
379.Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
380.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
381.Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.
382.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
383.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
384.All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» e' sostituita dalla seguente: «premi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
385.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
386.All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.
388.Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli. (22)
389.Le disposizioni del comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
390.All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».
391.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalita' istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
392.All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
393.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
394.All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
395.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
396.I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
397.All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».
398.In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
399.A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e' sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'». (59) (70) (98) (102)
401.Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.
402.Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.
403.Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
404.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
405.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
406.All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' negli anni 2015 e 2016».
407.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa a decorrere dall'anno 2015.
408.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa.
409.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.
410.L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
411.Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.
412.Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.
413.In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
414.All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».
415.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.
416.Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
417.A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale. (110)
418.In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.
419.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
420.Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.
421.L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.
422.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1.
423.Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
424.Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. (24) (49) (55)
425.Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
426.Il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
427.Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita' svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure. (3)
428.Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi. (3)
429.A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.
430.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.
431.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)
432.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)
433.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)
434.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)
435.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)
436.Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».
437.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
438.Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
439.Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».
440.All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.
441.Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
442.All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
444.Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445.Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.
446.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione e' comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
447.Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.
448.Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
449.La somma eventualmente ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto.
450.All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
451.All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
452.Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
453.All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica». (19)
454.Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
455.Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
456.All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
457.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
458.L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
459.Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita' successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
461.All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate».
462.All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
463.Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
464.Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. (14) (25) (38) (44) (49) (56) (69) (84) (91) (97)
465.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
466.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
467.Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonche' i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
468.Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
469.Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
470.Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
471.A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
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