DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE concernente le patenti di guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina posta dal citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in un'ottica piu' coerente con la liberalizzazione del settore intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili dell'attivita' di autoscuola;
Ritenuto altresi' di dettare nuove disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attivita' delle autoscuole, al fine di definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep.
Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire, all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica, la validita' dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una misura eccessiva rispetto all'effettiva capacita' di recupero ed aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 17 MAGGIO 1995, N. 317, REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE.
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
2.All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per avviare l'esercizio».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)