DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60
Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonche' l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303: "6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.". Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.". - Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 vedi nella nota al titolo. - La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O. - La legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51. - La legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 (Regolamento di attuazione della L. 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162). - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: "5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2011, n. 190. - Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si veda nella nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162: "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino. 2. Il programma deve prevedere la quotazione delle societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo." . - Si trascrive il testo dell'articolo 1 della citata legge 23 febbraio 1999, n.44: "Art. 1 - Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge." . - Si trascrive il testo dell'articolo 14 della citata legge 7 marzo 1996, n. 108: "Art. 14 - 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura». 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali 2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Si trascrive il testo dell'articolo 3 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.". - Si trascrive il testo dell'articolo 19 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 19. (Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate; d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'; e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.". - Si trascrive il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - (Omissis). 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta.". - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 v. nota al titolo (Per la rubrica della legge v. nota al titolo). - Si trascrive il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162): "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino. 2. Il programma deve prevedere la quotazione delle societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo." - Si trascrive il testo dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Per la rubrica della legge v. note alle premesse): "Art. 1 - Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge." - Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Per la rubrica della legge v. note alle premesse): "Art. 14 - 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura». 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali 2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente."
Art. 2
Composizione e funzionamento dei Comitati
1.I Comitati - composti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalita' stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
2.Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.
3.Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antimafia e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura e' richiesta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.
4.Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.
5.Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti, prevale il voto dei Commissari.
6.Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7.Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonche' ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.
8.Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.
9.All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravita' dei loro riflessi sull'economia. L'informazione puo' consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalita' delle leggi in materia e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonche' in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attivita' relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.
10.I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. (Per la rubrica della legge v. note alle premesse): "Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo." - Si trascrive il testo dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. (Per la rubrica della legge vedi note alle premesse): "Art. 19. (Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate; d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'; e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996." - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 v. note all'art. 2, comma 1 (Per la rubrica della legge v. note alle premesse). - Si trascrive il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Per la rubrica della legge v. note alle premesse): "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - Omissis 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta." Omissis - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512 v. note alle premesse.
Art. 3
Uffici di supporto ai Comitati
Art. 4
Attribuzioni del Commissario
2.Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.
3.Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
4.Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati.
Note all'art. 4: - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
1.Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
2.Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalita' e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nella nota al titolo.
Art. 6
Rapporto concessorio con Consap
1.Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed e' rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'.
2.La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive.
4.La concessione stabilisce altresi' le modalita' di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonche' i termini e le modalita' con le quali i Commissari e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d).
Note all'art. 6: - Per la rubrica della legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note all'art. - Si trascrive il testo dell'articolo 15, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione). (Omissis). 2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita' economiche di tipo imprenditoriale. " (Omissis).".
Art. 7
Accesso al Fondo in quota proporzionale
1.In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi.
2.Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio.
3.Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio.
4.Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.
Titolo II Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso
Art. 8
Domanda di accesso al Fondo
1.Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'articolo 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 4. (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso. 1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo. ".
Art. 9
Istruttoria della domanda e termini del procedimento
1.La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2.Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente.
3.Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.
4.Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge stessa.
5.Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento.
6.La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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