DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Type Decreto-legge
Publication 2014-12-31
Ultimo aggiornamento 2023-12-31
State In force
Source Normattiva
articles 20
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12-sexies.All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "2013 e 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2015 e 2016".

12-septies.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147.

12-novies.All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

12-decies.All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "all'esercizio finanziario 2013" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014".

12-undecies.In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies.All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017".

12-terdecies.All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".

12-quaterdecies.All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: "accertamento" sono inserite le seguenti: "e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni" e le parole: "comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-ter".

12-quinquiesdecies.In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

12-sexiesdecies.La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. ((Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del patrimonio culturale)).

12-septiesdecies.Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresi', provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

12-duodevicies.Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.

12-undevicies.Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12-vicies.In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato. 12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015". 12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno". 12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10-bis

(( (Proroga di termini in materia previdenziale). ))

((

1.Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017".

2.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Art. 11

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1.Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: "2014" e' sostituito dal seguente: "2015".

1-bis.All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

1-ter.All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2.L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2016)). Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

2.Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

((2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"))

Art. 13

Federazioni sportive nazionali

1.E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14

Proroga contratti affidamento di servizi

1.Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

((1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 418, le parole: "15 febbraio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015";

b)

al comma 419, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio"))

Art. 15

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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