DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 193

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2014-10-30
Ultimo aggiornamento 2024-08-26
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 17: Per gli articoli 83, commi 1 e 2, 67 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 2 e all'articolo 4. Si riporta l'articolo 176 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «Art. 176. (Affidamento a contraente generale) 1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. 2. Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara; b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale; c) alla progettazione esecutiva; d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione; e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare; f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia. 3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara; b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; d) al collaudo delle stesse; e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. 4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. 5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. 6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi. 8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici. 9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. 10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara. 11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117. 12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. 13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente. 16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera. 17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia; b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159; c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). 18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso. 19. I capitolati prevedono, tra l'altro: a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). 20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.».

Sezione II Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione

Art. 18

Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

1.Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalita' previste dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte.

3.Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse e' associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del presente Capo, cui l'operatore appartiene.

4.Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.

5.Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali possono essere utilizzate solo per le attivita' indicate all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 3.

6.Per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le credenziali di autenticazione sono costituite dagli appositi codici identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 4.

Art. 19

Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati

2.La sezione centrale genera, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi di cui al comma 1, nonche' il supporto informatico contenente il software che deve essere utilizzato in occasione del collegamento con la Banca dati nazionale.

3.La sezione centrale puo' delegare alla sezione provinciale competente lo svolgimento delle operazioni di generazione, assegnazione e comunicazione delle credenziali, previo svolgimento della procedura informatica di cui all'Allegato 2.

Art. 20

Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di consultazione

3.Le credenziali di autenticazione sono assegnate all'operatore secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 2.

4.Oltre a quanto previsto dal comma 1, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali specificano l'appalto o gli appalti di lavori per i quali i rispettivi dipendenti sono stati individuati per eseguire operazioni di consultazione della Banca dati nazionale.

5.Ciascun dipendente dei concessionari di opere pubbliche o dei contraenti generali puo' effettuare consultazioni della Banca dati nazionale limitatamente alle imprese affidatarie e alle imprese sub-affidatarie impegnate nell'esecuzione degli appalti di lavori, per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.

6.Le sezioni provinciali verificano il rispetto di quanto stabilito dal comma 5, sulla base di un elenco riepilogativo delle imprese impegnate nei cantieri nel mese precedente, formato dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali che lo trasmettono, anche per via telematica, entro il quinto giorno del mese successivo. Qualora tale elenco non venga trasmesso o non venga trasmesso tempestivamente, il prefetto procede ad acquisire le notizie necessarie allo svolgimento dei controlli avvalendosi dei poteri di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

7.Salvo quanto in ogni caso previsto dall'articolo 22 ed eventualmente da altre disposizioni di legge, la sezione provinciale dispone il ritiro e la disattivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate al dipendente del concessionario di opere pubbliche o del contraente generale che risulti aver effettuato operazioni di consultazione della Banca dati nazionale nei confronti di imprese diverse da quelle impegnate nell'esecuzione di appalti pubblici di lavori per i quali sono state rilasciate le medesime credenziali di autenticazione.

Note all'art. 20: Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, reca: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.".

Art. 21

Validita' delle credenziali di autenticazione

1.Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dagli articoli 18, 19 e 20.

2.Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia provvedono a darne comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e alla sezione provinciale, che provvedono, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a disattivare le credenziali di autenticazione. Dal momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la cessazione e sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore non puo' effettuare accessi, immissioni e aggiornamenti dei dati, o consultazioni della Banca dati nazionale.

3.Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.

Note all'art. 21: Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Art. 22

Regole di comportamento

1.L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne e' titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.

2.Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente all'operatore che ne e' titolare e per le finalita' di cui al presente regolamento.

4.La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell'articolo 21 o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.

Capo V RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI NAZIONALE

Art. 23

Adempimenti preliminari

1.Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonche' il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.

2.L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonche', ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata.Le modalita' per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3.Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa e' riavviata dall'operatore secondo le modalita' stabilite nel citato Allegato 3.

4.Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.

Note all'art. 23: Per il testo degli articoli 85, 87, 90 e 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate agli articoli 1, 2 e 6. Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Art. 24

Rilascio della comunicazione antimafia

1.Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa e' censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonche' nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia reca la seguente dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

2.Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale o in altre banche dati ad essa collegate emerge l'esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al citato articolo 67 del Codice antimafia ovvero di una documentazione antimafia interdittiva in corso di validita' a carico dell'impresa, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.

3.Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio della comunicazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.

4.La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua, d'ufficio, gli accertamenti previsti dall'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 88, comma 4, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali.

5.Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 88, comma 3-bis, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 4.

6.La Prefettura-UTG competente ovvero quella designata appone sulle comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 la dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

Note all'art. 24: Per il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4. Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 88. (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia) 1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. 3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto. 4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. 4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Art. 25

Rilascio dell'informazione antimafia

2.L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

3.Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.

4.Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.

5.La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali.

6.Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 5.

7.La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

8.La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalita' della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.

Note all'art. 25: Per il testo degli articoli 67, 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4. Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 92. (Termini per il rilascio delle informazioni) 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».

Art. 26

Aggiornamento della Banca dati nazionale

2.La Prefettura-UTG competente provvede, d'ufficio, a rinnovare gli accertamenti informativi nei confronti delle imprese indicate nell'elenco di cui al comma 1, lettera b). Qualora dagli accertamenti svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura-UTG competente adotta un'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 4, dello stesso Codice antimafia, notificandola al soggetto richiedente per i conseguenti provvedimenti e procedendo ad effettuare le prescritte comunicazioni agli altri soggetti istituzionali.

3.Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, la Prefettura-UTG competente provvede, inoltre, ad aggiornare i dati della Banca dati nazionale relativamente alla data degli accertamenti svolti nei confronti dell'impresa.

Note all'art. 26: Per il testo degli articoli 67 e 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate, rispettivamente, agli articoli 4 e 25.

Art. 27

Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale

1.I responsabili degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 4 e 5, e b) verificano periodicamente che le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale siano effettuate per le finalita' previste dal Codice antimafia e dal presente regolamento, nonche' per lo svolgimento di compiti legittimamente affidati dai rispettivi dirigenti.

2.Nei confronti del personale delle Prefetture il controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento e' esercitato dai viceprefetti vicari per il tramite delle sezioni provinciali.

3.Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Procuratore nazionale antimafia designa uno dei magistrati applicati alla DNA.

4.Anche al di fuori dei casi contemplati all'articolo 20, comma 6, la sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere informazioni ai soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di consultazione effettuate. A tale scopo, la sezione centrale e le sezioni provinciali utilizzano i dati contenuti nei riepiloghi giornalieri della documentazione antimafia rilasciata di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a).

Note all'art. 27: Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Art. 28

Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa

1.L'impresa alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalita' sicure.

2.Ai soli fini dell'esame delle richieste di aggiornamento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza costituire nuove posizioni dirigenziali, e' istituita presso la Sezione centrale un'apposita commissione, nominata dal Ministro dell'interno e composta da due dirigenti della carriera prefettizia di cui almeno uno della qualifica di Viceprefetto, designati dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; possono essere designati anche componenti supplenti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali della Sezione centrale che assicura anche le attivita' di segreteria. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della commissione non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.

3.Esperiti i necessari accertamenti, la commissione comunica al richiedente, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. La commissione puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione motivata al Garante per la protezione dei dati personali.

Capo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale

2.I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile.

Note all'art. 29: Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate alle premesse. Per il testo dell'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, si vedano le note riportate all'articolo 4. L'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) e' stato abrogato a decorrere dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 30

Oneri informativi introdotti

1.Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese): «Art. 7. (Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese) 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 31

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile provvede all'espletamento dei compiti attribuiti al medesimo dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3259

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 12) Modalita' di collegamento della Banca dati nazionale con il sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 1. La Banca dati della DIA di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, e' fruibile attraverso un'applicazione web-based accessibile attraverso un comune browser per la navigazione in internet. 2. La DIA rende disponibile il collegamento alla predetta Banca dati, utilizzando la tecnologia della federazione dei domini - basata sullo standard informatico security assertion markup language (SAML), per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti - che permette la comunicazione delle credenziali di autenticazione tra la predetta Banca dati della DIA e la Banca dati nazionale. 3. La Banca dati nazionale svolge il compito di autenticare e autorizzare gli utenti al fine di consentire loro di accedere ai servizi della predetta Banca dati della DIA, esposti in modalita' autenticata, secondo un sistema di Single Sign On (SSO) tra i rispettivi siti. 4. L'utente si autentica nella Banca dati nazionale, che svolge il ruolo di identity provider, e richiede di usufruire del servizio esterno, assicurato dalla DIA relativamente alla propria Banca dati che, a tal fine, svolge il ruolo di service provider. 5. L'identity provider predispone una richiesta di autorizzazione di accesso, inserendo in essa tutte le informazioni e le caratteristiche necessarie all'autenticazione dell'utente, secondo le modalita' stabilite dagli articoli dal 18 al 22. Il web browser invia la richiesta al service provider che la verifica ed eroga il servizio. 6. Il canale di comunicazione e' stabilito nella rete multimediale del Ministero dell'interno che permette di raggiungere l'URL dell'applicativo della Banca dati della DIA in un ambiente sicuro.

Allegato 2

Allegato 2 (articoli 13, comma 2, 18, 19 e 20) Procedura per la generazione e assegnazione delle credenziali di autenticazione 1. La registrazione al sistema informatico e' effettuata personalmente da ciascun operatore attraverso una procedura che, mediante l'utilizzo di diverse tecnologie disaccoppiate tra loro, comunica direttamente con l'operatore a favore del quale e' stato richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione. 2. La sezione centrale o provinciale riceve la richiesta di rilascio delle credenziali di autenticazione di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1. La richiesta di rilascio contiene l'elenco degli operatori autorizzati alla consultazione della Banca dati nazionale ed e' corredata per ogni operatore dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) a g), di una copia del documento di identificazione dell'operatore (carta di identita', patente di guida o passaporto) e delle liberatorie debitamente firmate dall'operatore stesso. La richiesta viene inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della sezione centrale o provinciale pubblicata su Indice P.A. 3. La sezione centrale o provinciale invita ciascun operatore a presentarsi personalmente presso i propri uffici per l'identificazione dello stesso a mezzo del documento di identita' in corso di validita' la cui copia e' stata trasmessa precedentemente (vedi punto 2) e per la creazione delle relative credenziali. Si evidenzia che per il rilascio di queste ultime l'operatore deve fornire obbligatoriamente un numero di telefonia mobile intestato all'operatore stesso. 4. Al termine delle operazioni di identificazione, la sezione centrale o provinciale completa la fase di registrazione a sistema dell'operatore e consegna le istruzioni necessarie ad effettuare il primo accesso alla Banca dati nazionale. In particolare le istruzioni riportano l'indicazione della username dell'operatore e della URL a cui collegarsi per il completamento della registrazione (http://certbdna.interno.it). La password iniziale e' generata in modo automatico all'atto della registrazione dell'utenza e trasmessa alla casella di posta di tipo corporate dell'operatore (articolo 19, comma 1, lettera g). 5. Le istruzioni consegnate consentono a ciascun operatore di completare la fase di accesso alla Banca dati nazionale utilizzando tecnologie di "autenticazione forte". L'operatore procede preliminarmente con l'identificazione della propria postazione di lavoro che restera' la medesima per tutte le operazioni di accesso e consultazione della Banca dati nazionale. Tale procedura prevede il collegamento alla URL http://certbdna.interno.it. Nella schermata visualizzata l'operatore digita le credenziali di accesso, ovvero la username consegnata dalla sezione provinciale o centrale e la password ricevuta nella sua casella di posta elettronica corporate. A seguito dell'inserimento di tali campi, il sistema richiedera' all'operatore di effettuare il cambio password secondo le regole di sicurezza previste dal sistema; la password deve contenere almeno un numero, un carattere speciale, una maiuscola per un minimo di 10 caratteri complessivi. Terminato con successo il cambio della password, l'operatore visualizzera' una pagina per la creazione del proprio certificato digitale. L'avvio della procedura di creazione del certificato digitale si perfeziona attraverso la ricezione di un SMS sul numero di telefonia mobile dell'interessato contenente una sequenza numerica casuale (OTP) che va inserito nell'apposito campo. Il sistema procede alla creazione del certificato digitale pubblico e richiede l'inserimento di una password legata al certificato digitale (PIN di protezione) creata sulla base delle regole di sicurezza previste. Essa deve contenere almeno un numero, un carattere speciale, una maiuscola per un minimo di 10 caratteri complessivi. Effettuata con successo la creazione del PIN, e' possibile procedere al download e alla relativa installazione del certificato digitale sulla postazione di lavoro. 6. La procedura descritta consente di identificare in modo univoco la postazione di lavoro dell'operatore, il quale in fase di accesso alla Banca dati nazionale dovra' sbloccare il certificato digitale pubblico attraverso il PIN di protezione inserito in fase di creazione dello stesso. 7. L'accesso alla Banca dati nazionale avviene mediante un software dedicato atto a garantire l'identificazione della postazione dalla quale vengono eseguite le interrogazioni dei dati e un sistema di autenticazione forte abilitante all'identificazione univoca e tracciamento dell'operatore che effettua le operazioni di collegamento e trattamento dei dati. 8. Il sistema prevede quindi un doppio livello di verifica dell'identita': a) l'accesso in VPN. Esso consente di identificare sia la postazione mediante l'uso di certificati pubblici sia l'operatore in possesso del PIN di sblocco del certificato per raggiungere la rete dove e' esposto il servizio applicativo; b) la autenticazione applicativa mediante l'uso di username, password e OTP per la consultazione della Banca dati nazionale.

Allegato 3

Allegato 3 (articoli 13, comma 2, e 23, commi 2 e 3) Procedura di interrogazione della Banca dati nazionale 1. L'applicativo informatico della Banca dati nazionale e' protetto da un sistema di gestione degli accessi che identifica in maniera univoca l'utente attraverso le credenziali rilasciategli nella fase di prima registrazione e utilizzazione, in occasione di ogni collegamento, di credenziali su due distinti canali trasmissivi (web e telefono cellulare). 2. L'accesso agli archivi della Banca dati nazionale e' protetto mediante un doppio sistema di autenticazione basato sulla disponibilita' di un telefono cellulare di ciascun utente ed articolato nelle seguenti fasi: a) l'operatore attiva il collegamento VPN usando il certificato digitale pubblico che identifica la postazione; all'atto della connessione, il client VPN richiede la digitazione del PIN di protezione per rendere disponibile il certificato digitale sul quale e' basata l'autenticazione; b) l'operatore, effettuato l'accesso alla VPN, digita la Url http://bdna.interno.it e accede cosi' alla pagina di login inserendo le proprie credenziali di autenticazione. Se il login e' stato svolto correttamente l'applicativo informatico della Banca dati nazionale visualizzera', in un'apposita schermata, il numero di un'utenza telefonica gratuita ed un codice numerico casuale (OTP); c) l'operatore contatta il numero dell'utenza visualizzata e digita il codice numerico (OTP); d) se l'operazione viene eseguita con successo, l'operatore accede alla funzionalita' della banca dati nazionale in base al profilo di autorizzazione applicativo associato all'operatore.

Allegato 4

Allegato 4 (articoli 15, comma 2 e 18, comma 6) Procedura di accesso alla Banca dati nazionale da parte del personale delle Forze di polizia, di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con il CED 1. Gli utenti del CED utilizzano il collegamento telematico con la Banca dati nazionale per l'accesso ai dati ivi presenti mediante tecniche di identita' federata. 2. Per identita' federata s'intende la relazione di fiducia nell'ambito della sicurezza tra patrimoni informativi automatizzati diversi per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di uno di essi ad accedere alle risorse gestite dall'altro, comprensiva della definizione di precise responsabilita' nell'ambito della cooperazione applicativa. 3. Ai fini dell'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, la Banca dati nazionale svolge i compiti di Service Provider (SP), garantendo la possibilita' di eseguire le operazioni di accesso, mentre il CED svolge i compiti di Identity Provider (IP), assicurando l'identificazione degli utenti del servizio stesso con modalita' ritenute affidabili dal soggetto erogatore del servizio (SP). 4. L'accesso alla Banca dati nazionale e' consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, attraverso codici identificativi personali rilasciati dal CED ai propri utenti. 5. Gli utenti del CED autorizzati all'accesso alla Banca dati nazionale sono quelli a cui e' stato attribuito dal CED stesso un apposito profilo di abilitazione. Gli stessi, in qualita' di incaricati del trattamento dei dati, sono istruiti sulle specifiche funzionalita' dell'applicativo, nonche' informati delle attivita' di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dalla sezione centrale e dal CED. 6. Il CED adotta procedure di registrazione dei propri utenti per il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente. In particolare, le credenziali di autenticazione rilasciate dal CED identificano in modo univoco la persona fisica. Inoltre, esse sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura secondo procedure operative stabilite dal CED stesso. 7. Il CED comunica tempestivamente alla sezione centrale eventuali incidenti informatici occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso alla Banca dati nazionale. 8. Il CED comunica senza indugio alla sezione centrale ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilita' di garantire l'applicazione delle regole di identita' federata ovvero la loro perdita, anche temporanea, di efficacia. 9. Il CED non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati. 10. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti degli utenti che accedono alla Banca dati nazionale, il CED verifica, ogni sessanta giorni, le abilitazioni assegnate sul proprio sistema informativo e provvede, se necessario, alla disabilitazione delle utenze con le modalita' di cui al punto 3.

Allegato 5

Allegato 5 (articolo 30) Parte di provvedimento in formato grafico

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