DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206

Type Decreto
Publication 2014-12-16
Ultimo aggiornamento 2015-03-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2015

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro:

al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;

al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1, sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

al quarto periodo, stabilisce che le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'Assistenza nonche' che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;

al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014, con il quale e' stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in via definitiva del parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;

Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonche', in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1.Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalita' confluiscono nel casellario, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresi' le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non e' condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari, secondo le modalita' di cui all'articolo 5.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - 1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"; b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."; c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".». Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. - Si riporta l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali). - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.». - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 si vedano le note al titolo. - Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014: «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.». - Si riporta l'art. 16, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo): «Art. 16 (Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale). - 1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo. 5. All'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle seguenti: "ente erogatore"; b) il terzo periodo e' soppresso; c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 6. All'art. 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite le seguenti: ", anche sensibili". 6-bis. All'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',". 7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica."; b) all'art. 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato art. 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.". 9. All'art. 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di cassazione". 10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149. - Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013): «Art. 5. - Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.». - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212. - Si riporta l'art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 154 (Compiti). - (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.». Note all'art. 1: - Per l'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 21, comma 1, della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse. - Per il citato decreto 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse. Si riporta l'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali". 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.». - Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge, n. 328 del 2000: «Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Per l'art. 21 della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse. - Per il testo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si vedano le note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013 si vedano le note alle premesse. - Si riportano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130): «Art. 3 (Indicatore della situazione reddituale). - 1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;". 3. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato". 4. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.". 5. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' soppresso.». «Art. 4 (Indicatore della situazione patrimoniale). - 1. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Indicatore della situazione patrimoniale). - 1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprieta', dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: 1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprieta' di almeno uno di essi; 2. se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprieta' e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprieta' di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota; b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento.».

Art. 2

Casellario dell'assistenza

1.Il Casellario e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonche', secondo le modalita' di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.

2.Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione e' necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo

4.L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e' riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco e' unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l'erogazione puo' essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari.

5.L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.

6.Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.

Note all'art. 2: - Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1.La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima e' da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

3.Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.

4.Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5.Oltre che per le finalita' di cui all'articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonche' all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 3: - Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato decreto legislativo, n. 109 del 1998: «Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.». - Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 4 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013: «Art. 4 (Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate). - 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonche' per le attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalita' di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorita' basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. 3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualita' che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza. 4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonche' con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'eta', in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome e' altresi' fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione. 6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse.».

Art. 4

Banca dati delle prestazioni sociali

1.La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state gia' incluse nella banca dati di cui all'articolo 3, nonche' sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali e' riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e' da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

3.Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalita' adottate con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE.

4.Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalita' che impediscono l'identificazione dei soggetti.

Art. 5

Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico

1.Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5.Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilita' degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilita' del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.

6.Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi e' oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.

7.Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruita' dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto interministeriale 26 giugno 2013, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del 2000: «Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo; e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e 5; g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge; h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali; n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.». - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 6

Utilizzo del Casellario

2.Le informazioni di cui al comma 1 sono altresi' utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno.

3.L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

4.L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarita' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale.

5.Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nonche' del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse.

Art. 7

Trattamento e sicurezza dei dati

1.Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilita' e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2.L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Casellario ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4.L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione del Casellario.

5.Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Casellario.

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