DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2015-02-20
Ultimo aggiornamento 2015-03-19
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - L'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) reca: «Art. 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. 1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'art. 2414 del codice civile o di cui all'art. 2483, comma 3, del codice civile nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.». - Per il testo dell'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - I commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro (Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS), recano: «Art. 1 (Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile). - (Omissis). 6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'. 7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.».

Art. 7

Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata

1.Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e' fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro.

2.In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia' fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.

3.Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del predetto finanziamento e' interrotta e il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita e degli interessi.

4.L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste.

6.Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all'articolo 10.

Note all'art. 7: - L'art. 17 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.». - L'art. 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' art. 17. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.». - L'art. 197 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). - Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.». - L'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) reca: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.».

Art. 8

Misure compensative per i datori di lavoro

1.In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R.

2.In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.

Note all'art. 8: - L'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 reca: «Art. 10 (Misure compensative per le imprese). - 1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. [4. Abrogato.] 5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia.».

Art. 9

Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia

1.Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

2.La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

3.La garanzia del Fondo copre l'ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli intermediari aderenti, garantendo l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell'importo effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento, determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6.

4.Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono definite dall'INPS nelle istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2.

5.Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, l'INPS effettua un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.

Art. 10

Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia

1.L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente gia' restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS.

2.La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l'INPS e' legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, all'INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388.

6.Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3.

7.Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - L'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), reca: «Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 3. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. 8. 9. 10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. 12. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.». - L'art. 116, comma 8, lettera a), della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - (Omissis). 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.». - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 6.

Art. 11

Finanziamento del Fondo di garanzia

2.L'INPS, sulla base dei dati acquisiti attraverso le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a finanziamento del Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati ai sensi degli articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e riferisce le relative risultanze con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa INPS invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore complessivo delle certificazioni rilasciate e dei finanziamenti al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della consistenza del fondo di garanzia.

3.In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'INPS si avvale dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10.

Art. 12

Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia

1.Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo.

2.Sulle somme pagate all'intermediario aderente ai sensi dell'articolo 9 il datore di lavoro inadempiente e' tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento.

3.Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per i crediti di natura contributiva.

4.La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note all'art. 10. - L'art. 6del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») reca: «Art. 6 (Documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice ; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all' art. 194 , o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all' art. 307 , comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40, del codice , e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 7. Per valutare i lavori di cui all'art. 86 , commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice , la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice , dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8.».

Art. 13

Inefficacia della garanzia

1.Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa.

2.L'INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.

Art. 14

Operativita' della Garanzia dello Stato

1.A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2.La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3.La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.

4.La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

5.Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6.Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.

Art. 15

Disposizioni finali

1.Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all'applicazione del presente decreto, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall'INPS.

2.L'INPS provvede altresi' alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e dall'Accordo quadro.

3.L'accordo quadro e' definito sentito l'INPS per i profili di competenza.

4.L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 679

Allegato A

Allegato A MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Parte di provvedimento in formato grafico

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