DECRETO 22 luglio 2015, n. 113

Type Decreto
Publication 2015-07-22
Ultimo aggiornamento 2020-03-01
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 18. (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.".

Art. 14

Collaborazioni con partner internazionali

1.L'Agenzia puo' attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.

2.Se l'Agenzia e' destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.

3.I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

4.Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.

5.Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.

6.L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.

7.L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, puo' affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o piu' partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalita' di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.

Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 5. (Iniziative in ambito multilaterali) - 1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita' di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. 2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli. 3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale. 4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.". - Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 6. (Partecipazione ai programmi dell'Unione europea) - 1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. 2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17. 3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. 4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.". - Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. 2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.". - Il testo dell'articolo 29 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 29. (Partner internazionali) - 1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.". - Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: Art. 7. (Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali) - 1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti. 3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.".

Art. 15

Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

1.La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche e' regolata da convenzioni, che determinano le modalita' di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed e' informato di quelle di importo inferiore.

2.Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

3.I contributi dell'Agenzia per attivita' promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorita' di intervento. E' fatta salva la possibilita' di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.

4.L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attivita'.

5.La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalita' di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.

Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 24. (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti pubblici) - 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge. 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". - Il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 25. (Regioni ed enti locali) - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.". - Il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 22. (Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo) - 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.".

Art. 16

Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalita' di lucro

1.L'Agenzia puo' affidare a soggetti privati con finalita' di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalita' della legge medesima.

2.L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al piu' ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonche' al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.

3.Le attivita' di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalita' della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilita' sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.

Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Capo V Organizzazioni della societa' civile e altri soggetti senza finalita' di lucro

Art. 17

Elenco

1.L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda puo' essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.

3.L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneita' delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneita' o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.

Note all'art. 17: - Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 26. (Organizzazioni della societa' civile ed altri soggetti senza finalita' di lucro) - 1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. 2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ". - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

Art. 18

Concessione di contributi

Art. 19

Affidamento di iniziative

1.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalita' per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.

Capo VI Codice di comportamento e controlli

Art. 20

Codice di comportamento

1.L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.

2.Sullo schema di codice di comportamento e' acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: "Art. 54. (Codice di comportamento) - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.".

Art. 21

Valutazione delle iniziative di cooperazione

2.I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.

Art. 22

Controlli interni

1.Le attivita' di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2.L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI.

3.Le risultanze delle attivita' di controllo interno sono trasmesse al Ministro.

Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Capo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

Personale dell'Agenzia

1.La DGCS puo' autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all'Agenzia delle funzioni gia' attribuite al MAECI e la continuita' del pagamento del trattamento economico del personale.

2.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI puo' accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operativita'.

3.Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, puo' essere espressa anche successivamente alla data di piena operativita'.

Note all'art. 23: - Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9. - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: "Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto. ". - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9. - Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987, e' il seguente: "Art. 16. (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da: a) personale del Ministero degli affari esteri; b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita'; c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12; d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).".

Art. 24

Personale, compiti e funzioni gia' attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare

1.Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attivita' in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.

2.Dalla data di piena operativita', gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali gia' nella disponibilita' dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.

3.L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalita' previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.

Art. 25

Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia

1.Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attivita' relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.

2.Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attivita' non preveda la conclusione entro la data di piena operativita', con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.

3.Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operativita' restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarita' amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, e' svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operativita' continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

4.Con le modalita' previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operativita'. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operativita' nonche' i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse e' comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

5.Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operativita' proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operativita', l'Agenzia applica i criteri, le modalita' di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.

6.Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.

7.Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilita' all'Agenzia e' subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuita' degli interventi in corso alla data di piena operativita', conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8.L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo e' soggetto al regime dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.

Note all'art. 25: - Il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge n. 49 del 1987, e' il seguente: "Art. 31. (Volontari in servizio civile) - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29. 2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. 2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni. 3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita' per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilita'. 4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione. 5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita' del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34." "Art. 32. (Cooperanti delle organizzazioni non governative) - 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10. 2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita' con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione. 2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale. 2- ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. 2- quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20. 3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34". - Il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, e' il seguente: "Art. 26. (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri) - 1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10 ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.". - Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011, e' il seguente: Art. 11. (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati) - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti: a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale; b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; e) conti giudiziali. 2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza. 4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. 6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.".

Art. 26

Trasformazione delle unita' tecniche in sedi all'estero

1.Dalla data di piena operativita', le unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unita' tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operativita'. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI e' richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operativita'.

2.Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operativita' e' attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

3.Con il regolamento di contabilita' sono stabilite le modalita' di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unita' tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.

Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 49 del 1987, e' il seguente: "Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo) - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.". - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9; - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse - Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.

Art. 27

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1960

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