LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
Ultimo aggiornamento 2015-08-10
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 189 Divulgazione delle informazioni 1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta di un'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente titolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite. 2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' o i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Accordo-art. 190

ARTICOLO 190 Procedure interne di riesame 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore una procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestiva, efficace, trasparente e non discriminatoria che consenta al fornitore che ha o ha avuto un interesse in un appalto disciplinato di contestare: a) una violazione delle disposizioni del presente titolo; o b) nei casi in cui la legislazione interna della parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione delle disposizioni del presente titolo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente titolo predisposte da una parte, nel quadro di tale appalto disciplinato. 2. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili. 3. Qualora un fornitore presenti un reclamo, nel quadro di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, in relazione a una violazione o a una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la parte interessata incoraggia il proprio soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami di questo tipo senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale. 4. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso-termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso. 5. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 6. Quando l'esame iniziale del ricorso e' effettuato da un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 5, la parte corrispondente garantisce al fornitore la possibilita' di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto e' oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un organo giurisdizionale, e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente; b) alle parti del procedimento (di seguito denominati "i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; d) ai partecipanti l'accesso a tutto il procedimento; e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate tempestivamente, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilita' che, al momento di decidere l'applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e b) interventi correttivi per rimediare a violazioni del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi e' stata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1. Tali interventi correttivi o tale risarcimento possono limitarsi ai costi di elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi.

Accordo-art. 191

ARTICOLO 191 Modifiche e rettifica dei settori interessati 1. La parte che modifichi i settori degli appalti disciplinati dal presente titolo: a) ne da' notifica per iscritto alle altre parti; e b) propone alle altre parti, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non e' tenuta a concedere adeguamenti compensativi se: a) la modifica in esame e' una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale; o b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. 3. Se un'altra parte non concorda sul fatto che: a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b), essa deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo XII (Risoluzione delle controversie). 4. Se in sede di comitato per il commercio le parti si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entita' proposta, compreso il caso in cui una parte non abbia sollevato obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le parti modificano immediatamente l'allegato pertinente. 5. La parte UE puo' in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali con qualsiasi paese andino firmatario al fine di estendere l'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo.

Accordo-art. 192

ARTICOLO 192 Partecipazione di micro, piccole e medie imprese 1. Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione delle microimprese e delle PMI agli appalti pubblici. 2. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori delle parti, in particolare microimprese e PMI, compresa la partecipazione congiunta alle gare d'appalto. 3. Le parti convengono di scambiarsi informazioni e di collaborare per agevolare l'accesso delle microimprese e delle PMI alle procedure, ai metodi e ai requisiti in materia di appalti pubblici, con un'attenzione particolare alle loro esigenze specifiche.

Accordo-art. 193

ARTICOLO 193 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione intesa a migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi degli appalti pubblici come pure l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le microimprese e le PMI fornitrici. 2. Le parti si adoperano per cooperare su questioni quali: a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche; b) lo sviluppo e l'uso di comunicazioni elettroniche nei sistemi degli appalti pubblici; c) lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica ai fornitori relativamente all'accesso al mercato degli appalti pubblici; d) il rafforzamento istituzionale per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, compresa la formazione dei funzionari pubblici; e e) lo sviluppo di capacita' per offrire un accesso multilingue alle opportunita' di appalto. 3. Su richiesta, la parte UE presta l'assistenza che ritiene adeguata ai potenziali offerenti dei paesi andini firmatari per la presentazione delle offerte e per la selezione dei beni o dei servizi che potrebbero interessare i soggetti appaltanti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. La parte UE li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme relativi ai beni o ai servizi oggetto di gara.

Accordo-art. 194

ARTICOLO 194 Sottocomitato per gli appalti pubblici 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. 2. Il sottocomitato: a) valuta l'attuazione del presente titolo, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilita' offerte da un maggiore accesso agli appalti pubblici, e raccomanda alle parti le attivita' appropriate; b) valuta e segue le attivita' in materia di cooperazione presentate dalle parti; e c) fatto salvo l'articolo 191, paragrafo 5, considera ulteriori negoziati intesi ad estendere il campo d'applicazione del presente titolo. 3. Il sottocomitato per gli appalti pubblici si riunisce su richiesta di una qualsiasi della parti alla data e nella sede convenute e tiene un verbale scritto delle sue riunioni.

Accordo-art. 195

ARTICOLO 195 Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: a) promuovere l'innovazione e la creativita' e agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e b) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia e favorisca il benessere sociale ed economico come pure l'equilibrio fra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico.

Accordo-art. 196

ARTICOLO 196 Natura e ambito di applicazione degli obblighi 1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") nonche' da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprieta' intellettuale e dagli accordi gestiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito denominata "OMPI") cui aderiscono le parti. 2. Le disposizioni del presente titolo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione del presente titolo contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali. 3. Le parti riconoscono la necessita' di mantenere un equilibrio fra i diritti dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la cultura, la ricerca, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'ambiente, l'accesso alle informazioni e il trasferimento di tecnologie. 4. Le parti riconoscono e ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla diversita' biologica (di seguito denominata "CBD"), adottata il 5 giugno 1992, e appoggiano e incoraggiano gli sforzi intesi a instaurare una relazione di reciproco sostegno fra l'accordo TRIPS e tale convenzione. 5. Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono: a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e alle banche dati; b) i diritti connessi al diritto d'autore; c) i brevetti; d) i marchi; e) le denominazioni commerciali, nella misura in cui protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia; f) i disegni e i modelli; g) le topografie di circuiti integrati; h) le indicazioni geografiche; i) le varieta' vegetali; e j) la protezione di informazioni segrete. 6. Ai fini del presente accordo la protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (come modificata dall'atto di Stoccolma del 1967) (di seguito denominata "convenzione di Parigi").

Accordo-art. 197

ARTICOLO 197 Principi generali 1. Tenendo conto delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti, nell'elaborare o nel modificare le sue disposizioni legislative e regolamentari, puo' avvalersi delle eccezioni e dei margini di flessibilita' consentiti dagli accordi multilaterali in materia di proprieta' intellettuale, in particolare al momento di adottare misure necessarie a tutelare la salute pubblica e l'alimentazione nonche' a garantire l'accesso ai medicinali. 2. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione della quarta conferenza ministeriale svoltasi a Doha e, segnatamente, della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC e dei suoi successivi sviluppi. In tal senso, le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione. 3. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonche' il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005. 4. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di promuovere l'attuazione della risoluzione WHA 61.21 (Strategia globale e piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprieta' intellettuale), adottata il 24 maggio 2008 dall'Assemblea mondiale della sanita'. 5. Conformemente all'accordo TRIPS, nessuna delle disposizioni del presente titolo osta a che una parte adotti le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologie. 6. Le parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce al rafforzamento delle capacita' nazionali allo scopo di stabilire una base tecnologica solida ed efficiente. 7. Le parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sull'uso di opere letterarie ed artistiche, interpretazioni ed esecuzioni artistiche, produzioni fonografiche e emissioni di radiodiffusione e, di conseguenza, la necessita' di garantire una protezione adeguata dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale.

Accordo-art. 198

ARTICOLO 198 Trattamento nazionale Per quanto riguarda la protezione61 della proprieta' intellettuale, ciascuna delle parti riserva ai cittadini di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni gia' contemplate negli articoli 3 e 5 dell'accordo TRIPS. -------- 61 Ai fini degli articoli 198 e 199, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nonche' gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale specificamente contemplati nel presente titolo.

Accordo-art. 199

ARTICOLO 199 Trattamento della nazione piu' favorita Per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini delle altre parti, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 200

ARTICOLO 200 Esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale Ciascuna delle parti e' libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 201

ARTICOLO 201 1. Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversita' biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali62 . Le parti riaffermano inoltre i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi stabiliti dalla CBD in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse. 2. Le parti riconoscono il contributo passato, presente e futuro delle comunita' indigene e locali alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti e, in linea generale, il contributo delle conoscenze tradizionali63 delle loro comunita' indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni. 3. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le parti, conformemente all'articolo 8, lettera j), della CBD, rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, promuovono una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, della CBD, le parti ribadiscono l'obbligo di adottare misure intese ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Le parti riconoscono inoltre che tra le modalita' stabilite di comune accordo possono figurare obblighi di ripartizione dei benefici relativi ai diritti di proprieta' intellettuali derivanti dall'uso delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate. 5. La Colombia e la parte UE collaboreranno per chiarire ulteriormente la questione e il concetto di appropriazione indebita delle risorse genetiche e delle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate onde identificare, come opportuno e conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e del diritto interno, le misure per affrontare il problema. 6. Le parti cooperano, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne e del diritto internazionale, allo scopo di garantire che i diritti di proprieta' intellettuale sostengano e non siano in contrasto con i loro diritti e obblighi derivanti in virtu' della CBD, per quanto riguarda le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali che risiedono nei loro rispettivi territori. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi nei riguardi dei paesi che forniscono risorse genetiche, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della CBD di adottare misure intese a garantire l'accesso alle tecnologie che utilizzano tali risorse e il trasferimento di queste tecnologie, secondo modalita' stabilite di comune accordo. L'applicazione di quanto disposto dal presente paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 31 dell'accordo TRIPS. 7. Le parti riconoscono l'utilita' dell'obbligo di divulgare l'origine o la fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate nelle domande di brevetto in quanto cio' contribuisce alla trasparenza circa gli usi delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate. 8. Le parti stabiliranno, conformemente al loro diritto interno, di dare effetto a tale obbligo al fine di contribuire al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate. 9. Le parti si adopereranno per agevolare lo scambio di informazioni sulle domande di brevetto e i brevetti rilasciati in relazione alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate affinche' tali informazioni possano essere prese in considerazione nell'esame di merito, in particolare in sede di determinazione dello stato della tecnica. 10. Fatte salve le disposizioni del capo 6 (Cooperazione) del presente titolo, le parti coopereranno, in base a condizioni stabilite di comune accordo, alla formazione degli esaminatori di brevetti per quanto riguarda l'analisi delle domande di brevetto relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate. 11. Le parti riconoscono che le banche dati e le biblioteche digitali che contengono informazioni pertinenti costituiscono strumenti utili per l'esame della brevettabilita' delle invenzioni relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate. 12. Conformemente al diritto internazionale e al diritto interno applicabili, le parti convengono di collaborare nell'applicazione di quadri nazionali in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate. 13. Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente capo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali. -------- 62 Ove applicabile, l'espressione "comunita' indigene e locali" comprende i discendenti afroamericani. 63 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente capo, le parti riconoscono che il concetto di conoscenze tradizionali e' oggetto di discussione nelle sedi internazionali pertinenti.

Accordo-art. 202

ARTICOLO 202 Accordi internazionali 1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi che ad esse incombono in virtu' della convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS. 2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Peru' compie ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid. 3. L'Unione europea e il Peru' compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.

Accordo-art. 203

ARTICOLO 203 Requisiti per la registrazione Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, puo' costituire un marchio sul mercato. Tali segni possono essere costituiti in particolare da parole, comprese combinazioni di parole, nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi, suoni e combinazioni cromatiche, nonche' da qualsiasi combinazione di tali segni. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, una parte puo' subordinare la registrabilita' al carattere distintivo conseguito con l'uso. Una parte puo' inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

Accordo-art. 204

ARTICOLO 204 Procedura di registrazione 1. Per classificare i beni e i servizi cui si applicano i marchi, le parti utilizzano la classificazione stabilita nell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato a Nizza il 15 giugno 1957, e successive modifiche in vigore. 2. Ciascuna delle parti64 predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. I motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro la decisione finale. Ciascuna delle parti prevede la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. Ciascuna delle parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. -------- 64 Nel caso della parte UE, l'obbligo di cui al presente paragrafo si applica all'Unione europea solo relativamente al marchio comunitario.

Accordo-art. 205

ARTICOLO 205 Marchi notori Le parti collaborano per garantire una protezione efficace ai marchi notori secondo quanto stabilito all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 206

ARTICOLO 206 Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Purche' si tenga conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi nonche' di quelli di terzi, ciascuna delle parti prevede, come limitata eccezione65 ai diritti conferiti da un marchio, l'uso leale nel corso di operazioni commerciali del nome e dell'indirizzo o di termini descrittivi riguardanti il tipo, la qualita', la quantita', lo scopo previsto, il valore, l'origine geografica, il momento di produzione dei beni o di prestazione dei servizi o altre caratteristiche dei beni o dei servizi. 2. Ciascuna delle parti prevede inoltre limitate eccezioni che consentono a una persona di utilizzare un marchio se necessario per indicare lo scopo cui e' destinato un prodotto o un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' questo uso sia conforme alle leali pratiche industriali o commerciali. -------- 65 Per limitata eccezione si intende quella che consente a terzi di utilizzare sul mercato un termine descrittivo senza necessita' di ottenere il consenso del titolare dei diritti purche' tale uso sia fatto in buona fede e non costituisca un uso come marchio.

Accordo-art. 207

ARTICOLO 207 Ambito di applicazione della presente sezione Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte si applica quanto segue: a) ai fini del presente titolo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni - costituite dal nome di un paese, una regione o una localita' determinati o da un nome che, pur non essendo quello di un paese, una regione o una localita' determinati, si riferisce a un'area geografica specifica - che identificano un prodotto come ivi originario, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico in cui e' stato prodotto, compresi i fattori intrinseci naturali e umani; b) alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette da un'altra parte si applicano le disposizioni del presente titolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine; c) ciascuna delle parti protegge le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) conformemente alle procedure di cui all'articolo 208 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo; d) le indicazioni geografiche per i prodotti diversi dai prodotti agricoli e alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere protette conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'appendice 2 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) sono protette come indicazioni geografiche nel paese d'origine; e) l'uso66 di indicazioni geografiche relative a prodotti originari del territorio di una parte e' riservato esclusivamente ai produttori, fabbricanti o artigiani i cui stabilimenti di produzione o fabbricazione siano situati nella localita' o regione della parte identificata o evocata da tali indicazioni; f) se una parte adotta o mantiene in vigore un sistema di autorizzazione dell'uso delle indicazioni geografiche, tale sistema si applica unicamente alle indicazioni geografiche originarie del suo territorio; g) gli organismi pubblici o privati che rappresentano i beneficiari delle indicazioni geografiche o gli organismi designati a tale scopo dispongono di meccanismi che consentono un controllo efficace dell'uso delle indicazioni geografiche protette; e h) le indicazioni geografiche protette conformemente a quanto disposto nel presente titolo non sono considerate come denominazioni comuni o generiche del prodotto da esse identificato fino a quando ne viene mantenuta la protezione nel paese d'origine. -------- 66 Ai fini della presente lettera, per "uso" si intende la produzione e/o la trasformazione e/o la preparazione del prodotto identificato dall'indicazione geografica.

Accordo-art. 208

ARTICOLO 208 Indicazioni geografiche stabilite 1. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate dalla parte UE, i paesi andini firmatari proteggeranno tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione. 2. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche di un paese andino firmatario elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate da questo paese andino firmatario, la parte UE proteggera' tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.

Accordo-art. 209

ARTICOLO 209 Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 208. 2. Una parte che intenda aggiungere una nuova indicazione geografica al suo elenco dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) presenta una domanda in tal senso ad un'altra parte nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. 3. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione della domanda ad un'altra parte. Lo scambio di informazioni e' effettuato nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale.

Accordo-art. 210

ARTICOLO 210 Ambito di protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), come pure le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 209, sono protette da un'altra parte perlomeno contro: a) qualsiasi uso commerciale di tali indicazioni geografiche protette: i) per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorieta' di un'indicazione geografica; b) qualsiasi altro uso non autorizzato67 di indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose tale da creare confusione, compresi i casi in cui la denominazione sia accompagnata da indicazioni quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili in grado di creare confusione per il consumatore; fatto salvo quanto disposto nella presente lettera, se una parte modifica la propria legislazione per proteggere le indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose accordando un livello di protezione piu' elevato di quello stabilito nel presente accordo, tale parte estende questa protezione alle indicazioni geografiche elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche); c) relativamente alle indicazioni geografiche che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, almeno, per prodotti di questo tipo, anche se la vera origine del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili; d) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti ed usata sulla confezione o sull'imballaggio o nella pubblicita' relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine; e e) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 2. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica di un'altra parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta. 3. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca comunicazione. -------- 67 Nell'espressione "uso non autorizzato" puo' rientrare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.

Accordo-art. 211

ARTICOLO 211 Relazione con i marchi 1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 210, paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio. 2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti e' tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto.

Accordo-art. 212

ARTICOLO 212 Disposizioni generali 1. Le parti possono scambiarsi informazioni aggiuntive riguardanti le specifiche tecniche dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. Le parti possono inoltre agevolare lo scambio di informazioni sugli organismi di controllo nei rispettivi territori. 2. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o che cessa di essere protetta nel paese d'origine. La parte che costituisce il territorio d'origine di un'indicazione geografica comunica alle altre parti quando tale indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine. 3. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sezione e' quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorita' della parte del cui territorio e' originario il prodotto stesso.

Accordo-art. 213

ARTICOLO 213 Cooperazione e trasparenza 1. Una parte puo' chiedere a un'altra parte, nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale, informazioni circa la conformita' dei prodotti identificati dalle indicazioni geografiche protette a norma della presente sezione ai rispettivi disciplinari dei prodotti e alle relative modifiche, nonche' circa i punti di contatto per facilitare i controlli, se del caso. 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di un'altra parte protette a norma della presente sezione, ciascuna delle parti puo' rendere pubblici i rispettivi disciplinari dei prodotti, o una sintesi dei medesimi, come pure i punti di contatto per facilitare i controlli.

Accordo-art. 214

ARTICOLO 214 La presente sezione fa salvi i diritti gia' riconosciuti dalle parti a paesi terzi nell'ambito di accordi di libero scambio.

Accordo-art. 215

ARTICOLO 215 Protezione concessa 1. Le parti proteggono nel modo piu' efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le parti proteggono inoltre i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione nei confronti, rispettivamente, delle loro esecuzioni, dei loro fonogrammi e delle loro emissioni. 2. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi esistenti in virtu' della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 (di seguito denominata "convenzione di Berna"), della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata "convenzione di Roma"), del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (di seguito denominato "WCT") e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato "WPPT"), entrambi adottati il 20 dicembre 1996.

Accordo-art. 216

ARTICOLO 216 Diritti morali 1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare quantomeno la paternita' dell'opera e di opporsi a ogni sua deformazione, mutilazione o altra modifica, come pure ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all'autore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione del paese in cui la protezione e' richiesta. 3. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo o le esecuzioni fissate in fonogrammi, il diritto di rivendicare la paternita' della sua esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione. L'applicazione del presente paragrafo fa salvi gli altri diritti morali riconosciuti dalla legislazione interna. 4. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della parte in cui la protezione e' richiesta. 5. Ciascuna delle parti puo' stabilire un livello di protezione dei diritti morali piu' elevato di quello stabilito a norma del presente articolo.

Accordo-art. 217

ARTICOLO 217 Societa' di gestione collettiva Le parti riconoscono l'importanza delle societa' di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al fine di garantire una gestione efficace dei diritti ad esse affidati nonche' un'equa distribuzione dei compensi percepiti, che sono proporzionali all'utilizzo delle opere, delle esecuzioni o dei fonogrammi, in un quadro di trasparenza e buone pratiche di gestione, conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti.

Accordo-art. 218

ARTICOLO 218 Durata dei diritti d'autore 1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. 2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. 3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione concessa dal presente accordo termina settanta anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia tuttavia alcun dubbio circa la sua identita', la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Se l'autore di un'opera anonima o pseudonima rivela la propria identita' durante il periodo sopraindicato, la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Nessuna delle parti e' tenuta a proteggere opere anonime o pseudonime per le quali sia ragionevole supporre che l'autore sia deceduto da settanta anni. 4. Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non puo' essere inferiore a settanta anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione. 5. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva non puo' essere inferiore a settanta anni dal momento in cui l'opera e' stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora questo non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla sua realizzazione. In alternativa, una parte puo' stabilire che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva termini settanta anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore conformemente alla legislazione interna.

Accordo-art. 219

ARTICOLO 219 Durata dei diritti connessi 1. La durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione e' stata fissata. 2. La durata della protezione concessa ai produttori di fonogrammi a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato pubblicato, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei cinquanta anni successivi alla fissazione del fonogramma, per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato fissato. 3. La durata della protezione concessa agli organismi di radiodiffusione si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.

Accordo-art. 220

ARTICOLO 220 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo: - per "radiodiffusione" si intende la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico; per "radiodiffusione" si intende altresi' la trasmissione via satellite; per "radiodiffusione" si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; e - per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. 2. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni: a) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa; e b) la fissazione delle loro esecuzioni non fissate. 3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. Le parti stabiliscono con la propria legislazione interna se il diritto a una remunerazione equa e unica dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Le parti possono emanare disposizioni legislative interne che stabiliscono, in assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le condizioni di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli stessi. 4. Ciascuna delle parti conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, per quanto riguarda le loro esecuzioni fissate: a) la riproduzione diretta o indiretta; b) la distribuzione mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprieta'; c) il noleggio al pubblico dell'originale e di copie del medesimo; e d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta. 5. Qualora gli artisti interpreti o esecutori abbiano ceduto il diritto di messa a disposizione o di noleggio, una parte puo' stabilire che gli artisti interpreti o esecutori mantengano il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna della parte. 6. Le parti possono riconoscere agli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive, per la radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni fissate, il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva, debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna. 7. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti degli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle esecuzioni e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori. 8. Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni quantomeno mediante qualsiasi mezzo via etere.

Accordo-art. 221

ARTICOLO 221 Protezione delle misure tecnologiche Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 11 del WCT e dell'articolo 18 del WPPT.

Accordo-art. 222

ARTICOLO 222 Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 12 del WCT e dell'articolo 19 del WPPT.

Accordo-art. 223

ARTICOLO 223 Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ciascuna delle parti conferisce all'autore di un'opera d'arte, e dopo la sua morte ai suoi aventi causa, un diritto inalienabile e irrinunciabile a ricevere una percentuale sul prezzo di vendita ottenuto per la rivendita dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica, conformemente alla legislazione interna, a tutte le successive vendite all'asta o con l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come case d'asta, gallerie d'arte o altri commercianti di opere d'arte.

Accordo-art. 224

ARTICOLO 224 Accordi internazionali Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

Accordo-art. 225

ARTICOLO 225 Requisiti per la protezione dei disegni e modelli68 1. Ciascuna delle parti assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi. Se cosi' stabilito dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sezione. 2. Un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso puo' essere oggetto di protezione conformemente al paragrafo 1 solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso69 , rimane visibile durante la normale utilizzazione70 di quest'ultimo e se le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti per essere oggetto di protezione. -------- 68 Ai fini della presente sezione, l'Unione europea concede una protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 69 Ai fini della presente sezione, per "prodotto complesso" si intende un prodotto costituito da piu' componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. 70 Ai fini della presente sezione, per "normale utilizzazione" s'intende in questo contesto l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

Accordo-art. 226

ARTICOLO 226 Diritti conferiti dalla registrazione 1. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di perlomeno vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fabbricare, mettere in vendita, vendere, importare, esportare, detenere questo prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha inoltre il diritto di avviare azioni legali contro chiunque produca o commercializzi un prodotto il cui disegno o modello presenti solo differenze minime rispetto al disegno o modello protetto o il cui aspetto sia uguale a quello di quest'ultimo.

Accordo-art. 227

ARTICOLO 227 Durata della protezione Un disegno o modello industriale e' protetto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Le parti possono applicare nella loro legislazione interna un periodo di protezione piu' lungo.

Accordo-art. 228

ARTICOLO 228 Eccezioni 1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione. 4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.

Accordo-art. 229

ARTICOLO 229 Rapporto con il diritto d'autore L'oggetto della protezione di un disegno o modello registrato puo' essere protetto dalla legislazione sul diritto d'autore se sono soddisfatte le condizioni per tale protezione. Ciascuna delle parti determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalita' richiesto.

Accordo-art. 230

ARTICOLO 230 1. Le parti si conformano agli articoli da 2 a 9 del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980. 2. L'Unione europea compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (di seguito denominato "TDB"). I paesi andini firmatari compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al TDB. 3. Quando la commercializzazione di un prodotto chimico agricolo71 o farmaceutico in una parte e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione delle sue autorita' competenti, tale parte si adopera nella misura del possibile per trattare sollecitamente la relativa domanda onde evitare irragionevoli ritardi. Le parti collaborano e si prestano reciproca assistenza per conseguire tale obiettivo. 4. Per quanto riguarda qualsiasi prodotto farmaceutico protetto da un brevetto, ciascuna delle parti puo', conformemente alla sua legislazione interna, introdurre un meccanismo inteso a compensare il titolare del brevetto per qualsiasi abbreviazione irragionevole della durata effettiva del brevetto derivante dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio di tale prodotto nel territorio della parte in questione. Questo meccanismo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto, con le stesse limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originario. -------- 71 Ai fini del presente titolo per "prodotti chimici agricoli" si intendono, per la parte UE, le sostanze attive e i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a: a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreche' tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nel seguito; b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti; d) eliminare i vegetali indesiderati; o e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Accordo-art. 231

ARTICOLO 231 1. Ciascuna delle parti protegge i dati relativi a prove o altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia dei prodotti farmaceutici72 e dei prodotti chimici agricoli, conformemente all'articolo 39 dell'accordo TRIPS e alla sua legislazione interna. 2. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, qualora una parte subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli o farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia, tale parte concede un periodo di esclusiva, generalmente della durata di cinque anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio di detta parte per i prodotti farmaceutici e della durata di dieci anni per i prodotti chimici agricoli, durante il quale una terza parte non puo' commercializzare un prodotto che si basi su tali dati tranne qualora presenti la prova dell'esplicito consenso del titolare delle informazioni protette o presenti i propri dati di prova. 3. Ai fini del presente articolo per "nuova sostanza chimica" si intende una sostanza che non sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte per essere utilizzata in un prodotto chimico agricolo o farmaceutico, conformemente alla sua legislazione interna. Le parti non sono quindi tenute ad applicare il presente articolo per i prodotti farmaceutici contenenti una sostanza chimica che sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte. 4. Le parti possono regolamentare: a) le eccezioni per motivi di interesse pubblico, situazioni di emergenza nazionale o di estrema urgenza, quando sia necessario autorizzare l'accesso di terzi a tali dati; e b) le procedure abbreviate di autorizzazione all'immissione in commercio nel loro territorio, basate sull'autorizzazione all'immissione in commercio concessa da un'altra parte. In tal caso il periodo di uso esclusivo dei dati presentati per ottenere l'autorizzazione ha inizio dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio utilizzata come base quando l'autorizzazione e' concessa entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa. 5. Per quanto riguarda i prodotti chimici agricoli, le parti possono prevedere procedure che consentono il rimando o il riferimento alle informazioni segrete sulla sicurezza e sull'efficacia relative a prove e studi che coinvolgono animali vertebrati. Durante il periodo di protezione la persona interessata a utilizzare queste informazioni corrisponde un indennizzo al titolare delle informazioni protette. L'entita' di tale indennizzo e' determinata in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il diritto a tale indennizzo sussiste per tutta la durata della protezione delle informazioni segrete concernenti la sicurezza e l'efficacia. 6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 197, paragrafo 5, la protezione prevista nel presente articolo non osta a che una parte adotti misure per far fronte all'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale o a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio. -------- 72 Nel caso della Colombia e della parte UE, questa protezione comprende la protezione dei dati relativi a prodotti biologici e biotecnologici. Nel caso del Peru', la protezione delle informazioni segrete relative a tali prodotti e' concessa nei confronti della divulgazione e delle pratiche contrarie alle pratiche commerciali leali, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, in assenza di una legislazione specifica al riguardo.

Accordo-art. 232

ARTICOLO 232 Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varieta' vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (di seguito denominata "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.

Accordo-art. 233

ARTICOLO 233 1. Ciascuna delle parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. A tal fine, ogni atto realizzato in materia di proprieta' industriale nel corso di operazioni commerciali che sia contrario a leali pratiche commerciali e' considerato sleale conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte il presente articolo puo' essere applicato fatta salva la protezione concessa in virtu' del presente titolo.

Accordo-art. 234

ARTICOLO 234 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, ciascuna delle parti stabilisce le misure, le procedure e i rimedi, come previsto nel presente capo, necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale quali definiti nell'articolo 196, paragrafo 5, lettere da a) a i). 2. Le disposizioni del presente capo comprendono misure, procedure e rimedi rapidi, efficaci e proporzionati, atti a dissuadere dal commettere ulteriori violazioni nonche' applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 3. Le procedure relative al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 4. Il presente capo non crea alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' un obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e per l'applicazione della legge in generale.

Accordo-art. 235

ARTICOLO 235 Gli articoli 237, 239 e 240 si applicano per quanto riguarda gli atti compiuti su scala commerciale e, se consentito dalla loro legislazione interna, le parti possono applicare le misure di cui ai suddetti articoli relativamente ad altri atti.

Accordo-art. 236

ARTICOLO 236 Soggetti dotati di legittimazione attiva Ciascuna delle parti riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, avviare le procedure e richiedere i rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti: a) ai titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.

Accordo-art. 237

ARTICOLO 237 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie a consentire alle proprie autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso di una parte, la comunicazione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Accordo-art. 238

ARTICOLO 238 Misure di protezione delle prove Ciascuna delle parti stabilisce che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le autorita' giudiziarie competenti, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri, efficaci e proporzionate per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere tra l'altro la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o, se consentito dalla legislazione interna, il sequestro delle merci costituenti presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, senza sentire l'altra parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Accordo-art. 239

ARTICOLO 239 Diritto d'informazione 1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Accordo-art. 240

ARTICOLO 240 Misure provvisorie e cautelari 1. Ciascuna delle parti dispone, conformemente alla propria legislazione interna, che le sue autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, adottare un provvedimento cautelare nei confronti di qualsiasi parte volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. 2. Un provvedimento cautelare puo' inoltre essere adottato per disporre il sequestro o il ritiro delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

Accordo-art. 241

ARTICOLO 241 Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che le sue autorita' giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo all'autore della violazione, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorita' giudiziarie ordinano che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.

Accordo-art. 242

ARTICOLO 242 Ingiunzioni Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle parti dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione interna di una parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione73 . -------- 73 Le parti garantiscono che le misure di cui al presente paragrafo possano essere applicate anche nei confronti dei soggetti i cui servizi siano stati usati per violare diritti di proprieta' intellettuale nella misura in cui essi hanno preso parte al processo.

Accordo-art. 243

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