DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126

Type DPR
Publication 2015-07-17
Ultimo aggiornamento 2015-08-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 gennaio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2.Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".».

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8. - La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e).». - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 58; b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». - Il decreto del Ministro dell'Interno 6 luglio 2010 (Modalita' di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010. - Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110. - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: «5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194: «2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.». Note all'art. 1: - Si riporta la rubrica del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificata dal presente decreto: "Registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche.". - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Mutazioni anagrafiche). - 1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.». - Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Cancellazioni anagrafiche). - 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento all'estero dello straniero; c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri, per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore. ». - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Comunicazioni dello stato civile). - 1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'. 4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. 5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al comune competente.». - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe). - 1. Gli uffici di cui all' art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. 2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. 3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.». - Si riporta la rubrica del Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificata dal presente decreto: "Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero." - Si riporta l'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Schede di famiglia). - 1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono. 2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al componente piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia. 4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1. 5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.». - Si riporta l'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Revisione delle anagrafi). - 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica. 4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune. 4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.». - Si riporta l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Vigilanza del prefetto). - 1. Il prefetto vigila affinche' gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica.». Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132, sono abrogati dal presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto medesimo.

Art. 2

Abrogazioni

1.Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1.Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per «comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale subentro.

2.Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.

3.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015

Ufficio controllo Atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 2044

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