DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211
Note all'art. 3: - Il titolo III del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO III Gestione economico-patrimoniale dell'istituto di cultura Capo I Gestione economica Art. 46 (Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative). - 1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalita' della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato. 2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso. Art. 47 (Convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali). - 1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Gli istituti possono, altresi', concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento. Art. 48 (Spese di rappresentanza degli istituti). - 1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati. 2. E' esclusa la possibilita' di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti. Art. 49 (Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare). - 1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilita' degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro. 2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi. Capo II Gestione patrimoniale Art. 50 (Beni). - 1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 51. - (Abrogato). Art. 52. - (Abrogato). Art. 53. - (Abrogato). Art. 54 (Scritture patrimoniali). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale. Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Art. 56 (Carico e scarico dei beni mobili). - 1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi e' disposta con atto del direttore, sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata. 4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Art. 57 (Ricognizione dei beni mobili). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni. Art. 58 (Materiali di consumo). - 1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilita' provvede alla tenuta di idonea contabilita' - per quantita' e per specie - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonche' dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento. 2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente. 3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa. Art. 59 (Automezzi). - 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 2. Il consegnatario e' tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni. Art. 60 (Magazzini di deposito e scorta). - 1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e' il seguente: «Art. 7 (Dismissione dei beni all'estero). - 1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale. 2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.».
Art. 4
Modifiche al titolo IV
1.All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 4: - Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO IV Fondi scorta Capo I Gestione dei fondi scorta Art. 61 (Modalita' di gestione). - 1. Il fondo scorta e' costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo e' costituito con le modalita' di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri. 4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale e' aperto il relativo conto. Art. 62 (Adeguamento del fondo scorta). - 1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento puo' essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo e' trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto puo' essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalita'.».
Art. 5
Modifiche al titolo V
2.Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.
Note all'art. 5: - Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO V C o n t r a t t i Capo I Normativa contrattuale Art. 63 (Norme generali). - 1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari. 2. (Abrogato). 3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Art. 64. - (Abrogato). Art. 65. - (Abrogato). Art. 66. - (Abrogato). Art. 67. - (Abrogato). Art. 68. - (Abrogato). Art. 69. - (Abrogato). Art. 70. - (Abrogato). Art. 71. - (Abrogato). Art. 72 (Pagamenti conseguenti ai contratti). - 1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso. 2. La corresponsione di anticipi puo' avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalita' e la percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.».
Art. 6
Modifiche al titolo VII
Note all'art. 6: - Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO VII Revisione amministrativo-contabile Capo I Norme in materia di revisione Art. 78 (Revisori dei conti). - 1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale. 2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori. 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o piu' revisori. Tale verifica e' effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilita' dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche e' comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto. 5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra citta' grava sul bilancio dell'istituto.».
Art. 7
Modifiche agli allegati
1.Gli allegati A e B sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A e B del presente regolamento.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1.Gli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
2.Il bilancio preventivo relativo al primo esercizio finanziario di vigenza della nuova disciplina e' redatto secondo il presente regolamento. I bilanci preventivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente adeguati.
3.Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento e' redatto secondo la disciplina previgente.
4.Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3203
Allegato A
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico RIEPILOGO GENERALE Parte di provvedimento in formato grafico
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