DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Type Decreto
Publication 2015-12-15
Ultimo aggiornamento 2024-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare:

l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;

l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e' compresa la benzina;

Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale e' ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

2.Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. (1)

3.Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.

4.Relativamente all'attivita' di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.

5.Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.(1)

6.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2023, N. 171)).

Art. 2

Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione

1.I carburanti esenti per la navigazione ((, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,)) sono denaturati. ((1))

((3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.))

((1))

4.Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 ((e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis)). ((1))

5.Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.

6.Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.

Art. 3

Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ((diversi dal GNL)) ((1))

1.Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti ((per la navigazione diversi dal GNL)) presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e' sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. ((1))

3.L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di esercizio.

4.Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali.

5.L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. ((Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.)) ((1))

6.A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ((diversi dai GPL e dal GNL)) sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. ((1))

Art. 3-bis

(( (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL). ))

((

1.Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa.

3.L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta.

4.Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali.

5.Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

6.

Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.))

((1))

Art. 3-ter

(( (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL). ))

((

1.Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attivita', apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale. La comunicazione e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.

3.L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito.

4.Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

5.Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.

6.

Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.))

((1))

Art. 3-quater

(( (Disposizioni per i venditori di GNL). ))

((

1.Il soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA.

2.Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il predetto soggetto attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.

3.L'Ufficio competente, effettuati i controlli di competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista, l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo codice ditta.

4.

Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.))

((1))

Art. 4

Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione

((1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune localita' sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento e' effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.)) ((1)) ((2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC.)) ((1))

3.Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione ((diversi dal GNL)) circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. ((1))

4.Qualora all'arrivo dei carburanti ((esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL)) risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. ((1))

5.A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.

Art. 5

Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente ((l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL)) ((1))

2.Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo.

3.Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo le modalita' previste all'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini (( di cui al comma 1, lettera a) )), per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. ((1))

4.Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente.

5.Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti.

Art. 5-bis

(( (Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL). ))

((

1.Il gestore del punto di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella quale provvede, in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilita' del punto di rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

2.Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione, il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in relazione al rifornimento effettuato.

3.Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.

4.

Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.))

((1))

Art. 5-ter

(( (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL). ))

((

1.Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilita' sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente comma.

2.Qualora il rifornimento venga effettuato mediante strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.

3.La contabilita' di cui al comma 1 e' tenuta con le modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.

4.

Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui all'articolo 26, comma 14, del TUA.))

((1))

Art. 5-quater

(( (Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL). ))

((

1.Il venditore di GNL annota nel registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello scarico, anche le singole quantita' di GNL rifornite alle imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito e' stato prelevato.

2.Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione, la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/7995».

3.Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

4.Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL, anche proveniente da un impianto non situato nel territorio nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti per le medesime operazioni di rifornimento nonche' gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.

5.

Il venditore di GNL e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 13, del TUA.))

((1))

Art. 6

Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari

1.Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi.

3.Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il deposito fiscale o da un suo delegato.

((3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato.))

((1))

Art. 6-bis

(( (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari) ))

((

1.Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza, contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai fini del rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di tempo di cui al comma 2 nonche' gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attivita' svolta.

2.Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresi' indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso.

3.L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei dati comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice identificativo, avente una validita' limitata al periodo di cui al comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2.

4.Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.

5.Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti e' effettuato previa esibizione del predetto modello su cui e' riportato il numero di protocollo.

6.Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai dati ivi previsti, e' altresi' annotato, in relazione ad ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il medesimo libretto e' conservato per i cinque anni successivi alla scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.

7.Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del rilascio, da parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo. Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la data di inizio delle operazioni di navigazione, il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso, la quantita' media giornaliera di carburante o di olio lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonche' gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validita' limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione. Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.

8.Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, e' accordata mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' rimborsata, con le medesime modalita', in relazione ai quantitativi di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12. Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi rifornimenti. Alla medesima domanda e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi del comma 7; sono altresi' allegate le fatture di acquisto dei predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e' evidenziata l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi.

9.L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non e' applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtu' di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo, che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso.

10.Nel caso in cui al termine di validita' del codice identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e l'imposta di consumo.

11.I militari della Guardia di finanza accedono alle informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza.

12.

Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le modalita' tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati, i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.))

((1))

Art. 7

(( (Compilazione del memorandum). ))

((

2.Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti utili a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma 2, per le quali e' concessa l'esenzione.

3.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 sono indicati altresi' i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.

4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi' la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonche' gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.))

((1))

Art. 8

Verifiche e controlli

1.L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici ((diversi dal GNL)) movimentati negli impianti di distribuzione. ((1))

2.Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA.

3.I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione.

((4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni.))

((1))

Art. 9

Oli lubrificanti esenti

1.Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento.

2.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo

3.((3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.)) ((1))

4.Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti e' tenuta una contabilita' degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantita' detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA.

((5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto dall'articolo 5.))

((1))

Art. 10

Disposizioni transitorie per la benzina

1.Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti che distribuiscono benzina destinata agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA, previa comunicazione all'Ufficio competente, l'esercente puo' effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta non denaturata alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione. Tale facolta' e' comunque consentita fino alla data in cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2.L'esercente provvede, all'atto di ogni singola operazione di rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del comma 1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sul medesimo prodotto. Nella corrispondente fattura, il suddetto esercente provvede a indicare l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo con benzina non denaturata. Non e' consentita la miscelazione di benzina denaturata con benzina non denaturata nei serbatoi di stoccaggio.

4.Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1 sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - (Omissis). 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.».

Art. 10-bis

(( (Disposizioni transitorie per i GPL). ))

((

1.Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis, possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le modalita' di cui al presente articolo.

2.All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresi' a indicare, nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche' a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.

4.I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalita' per la loro esecuzione.

5.

Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.))

((1))

Art. 11

Disposizioni transitorie per la circolazione degli oli lubrificanti esenti

1.Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del documento e-AD per la circolazione, in ambito nazionale, degli oli lubrificanti per i quali non e' stata assolta l'imposta di cui all'articolo 62 del TUA, gli oli lubrificanti esenti provenienti da depositi nazionali sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 con la scorta del documento di cui all'articolo 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante la dicitura «Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati al rifornimento delle imbarcazioni per la navigazione in esenzione fiscale». In tal caso l'esercente annota nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, nella parte del carico, le singole quantita' di oli lubrificanti esenti introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210: «Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAA", di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.».

Art. 12

Disposizioni particolari per le societa' consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attivita' di pesca

1.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di societa' consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attivita' di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima.

2.Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, e' subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalita' di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni finali

1.I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

2.Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione e' accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa.

3.Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalita' di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantita' di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari.

((3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar e' determinato in misura pari a 600.))

((1))

Art. 14

Abrogazioni

1.Il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, e' abrogato.

Art. 15

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 109

Allegato 1

((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1))

Allegato 2

((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1))

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