DECRETO 12 maggio 2016, n. 101

Type Decreto
Publication 2016-05-12
Ultimo aggiornamento 2016-06-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le predette attivita' sono condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro.

3.Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003, n. 182, S.O. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186: «Art. 34. (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti. (Omissis).». Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011, n. 96. - Il decreto legislativo 02 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1997, n. 22. - La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 183. (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 2015: «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute; b) "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago; c) "articoli pirotecnici teatrali": articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi; d) "articoli pirotecnici per i veicoli": componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; e) "munizioni": i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; f) "persona con conoscenze specialistiche" una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3; g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato; i) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale; l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo; m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore; o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare; p) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA; r) "accreditamento": attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici; t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura; z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; aa) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV; bb) "NEC (contenuto esplosivo netto)": il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.».

Art. 3

Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici

1.L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu' suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati.

2.L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.

Art. 4

Obblighi del distributore di articoli pirotecnici

1.Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalita' di cui all'articolo 7.

2.Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'.

3.Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalita' di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore puo' conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.

Art. 5

Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici

1.Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.

Art. 6

Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori

1.Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrita' anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.

3.Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici e' effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4.Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui all'articolo 7 e' effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non puo' superare un anno.

5.Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.

Art. 7

Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti

1.Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore ai sensi dell'articolo 4 e depositati ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, sono trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili.

2.I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le diverse modalita' di distruzione stabilite per finalita' di pubblica incolumita' e sicurezza dall'Autorita' giudiziaria.

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