LEGGE 11 luglio 2016, n. 139
Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica Ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica Francese, La Repubblica Italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica Portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica Slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea» e L'Unione europea, da una parte, e La Repubblica di Costa Rica, La Repubblica di El Salvador, La Repubblica del Guatemala, La Repubblica di Honduras, La Repubblica di Nicaragua, La Repubblica del Panama, di seguito denominate «America centrale», dall'altra, Tenendo conto dei tradizionali legami storici, culturali, politici, economici e sociali tra le parti e del desiderio di rafforzare i loro rapporti sulla base di principi e valori comuni a partire dai meccanismi che disciplinano attualmente tali rapporti, nonche' del desiderio di consolidare, approfondire e diversificare i legami biregionali in settori di comune interesse in uno spirito di reciproco rispetto, uguaglianza, non discriminazione, solidarieta' e vantaggio reciproco; Considerando gli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi due decenni - sviluppi che hanno consentito la promozione di obiettivi e interessi comuni, con l'ingresso in una nuova fase di relazioni piu' profonde, moderne e durature, cosi' da istituire un'associazione biregionale in grado di rispondere alle attuali sfide interne e alla nuova realta' internazionale; Sottolineando l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica attualmente instaurati tra le parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e da allora ripetutamente rinnovato; Ricordando le conclusioni del vertice di Vienna del 2006, tra cui gli impegni assunti dall'America centrale per quanto concerne l'approfondimento dell'integrazione economica regionale; Riconoscendo i progressi conseguiti nel processo di integrazione economica centroamericana, come ad esempio la ratifica del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana e del Tratado sobre Inversion y Comercio de Servicios, nonche' l'attuazione di un meccanismo giurisdizionale capace di garantire l'applicazione della legislazione economica regionale in tutta la regione dell'America centrale; Ribadendo il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; Ricordando il loro impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo; Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire l'uso delle droghe illecite e di ridurne gli effetti dannosi, anche sotto il profilo della lotta alla coltivazione, alla produzione, alla lavorazione e al traffico delle droghe e dei loro precursori nonche' sotto il profilo della lotta al riciclaggio del denaro; Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alle Repubbliche della parte AC che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 2 1) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4-bis del protocollo (n. 2 1), l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente alle Repubbliche della parte AC ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Quanto sopra si applica anche alla Danimarca, in conformita' al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati; Sottolineando il loro impegno a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'eliminazione della poverta', della creazione di posti di lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto anche di aspetti quali la vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente e la diversita' biologica, e la graduale integrazione delle Repubbliche della parte AC nell'economia mondiale; Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e negli accordi multilaterali allegati all'accordo OMC, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; Considerando il diverso livello di sviluppo economico e sociale tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE e il comune obiettivo di un rafforzamento del processo di sviluppo economico e sociale dell'America centrale; Desiderosi di rafforzare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, attraverso un potenziamento e un miglioramento dell'attuale livello di accesso delle Repubbliche della parte AC al mercato dell'Unione europea, in modo da contribuire alla crescita economica dell'America centrale e a una riduzione delle asimmetrie tra le due regioni; Persuasi che il presente accordo creera' un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti che sono essenziali ai fini della realizzazione dello sviluppo economico e sociale, della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica; Sottolineando l'esigenza di partire dai principi, dagli obiettivi e dai meccanismi che disciplinano i rapporti tra le due regioni, in particolare dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 ("accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 ") e dall'accordo-quadro di cooperazione del 1993 firmato tra le stesse parti; Consapevoli della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile in entrambe le regioni attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, secondo i principi stabiliti nel consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano di attuazione; Riaffermando che gli Stati, nell'esercizio del potere sovrano di sfruttare le loro risorse naturali in base alle proprie politiche ambientali e di sviluppo, dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile; Consapevoli della necessita' di sviluppare un ampio dialogo sulle migrazioni al fine di rafforzare la cooperazione biregionale sulle tematiche migratorie nel quadro delle parti del presente accordo dedicate al dialogo politico e alla cooperazione e garantire la promozione e la tutela efficaci dei diritti umani di tutti i migranti; Riconoscendo che nessuna disposizione del presente accordo fa alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto a negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' va interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; Sottolineando la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse; Considerando il partenariato strategico sviluppato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel quadro del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002, al vertice di Guadalajara del 2004, al vertice di Vienna del 2006, al vertice di Lima del 2008 e al vertice di Madrid del 2010; Tenendo conto della dichiarazione di Madrid del maggio 2010, Hanno deciso di concludere il presente accordo: Art. 1. Principi 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti confermano il loro impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo, tenendo conto in particolare degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti garantiscono un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. 3. Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del buon governo e dello Stato di diritto, il che comporta, in particolare, il primato del diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, procedure decisionali chiare a livello delle autorita' pubbliche, istituzioni trasparenti e responsabili, la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a livello locale, regionale e nazionale e l'attuazione di misure volte a prevenire e combattere la corruzione.
Accordo-art. 2
Art. 2. Obiettivi Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) rafforzare e consolidare i rapporti tra le parti attraverso un'associazione fondata su tre parti fondamentali dell'accordo tra loro interdipendenti: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali, sulla base del rispetto reciproco, della reciprocita' e dell'interesse comune. L'attuazione del presente accordo utilizza appieno le disposizioni e i meccanismi istituzionali concordati dalle parti; b) sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del buon governo e dello Stato di diritto, con l'impegno a promuovere e proteggere questi valori e questi principi su scala mondiale, in modo da contribuire al rafforzamento del multilateralismo; c) promuovere la cooperazione biregionale in tutti i settori di interesse comune con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale ed economico piu' equo e sostenibile in entrambe le regioni; d) espandere e diversificare le relazioni commerciali biregionali delle parti conformemente all'accordo OMC e alle disposizioni e agli obiettivi specifici di cui alla parte IV del presente accordo in modo che cio' contribuisca a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualita' della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale; e) rafforzare e approfondire il progressivo processo di integrazione regionale nei settori di interesse comune per facilitare l'attuazione del presente accordo; f) rafforzare le relazioni di buon vicinato e i principi della risoluzione pacifica delle controversie; g) mantenere quantomeno, e preferibilmente innalzare, il livello di buon governo e delle norme sociali, ambientali e del lavoro raggiunto grazie all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali cui le parti aderiscono al momento di entrata in vigore del presente accordo; e h) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti, tenendo conto del trattamento speciale e differenziato in modo da ridurre le asimmetrie strutturali esistenti tra le due regioni.
Accordo-art. 3
Art. 3. Ambito di applicazione Le parti si trattano da eguali. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da compromettere la sovranita' di qualsivoglia Repubblica della parte AC.
Accordo-art. 4
Art. 4. Consiglio di associazione 1. E' istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo piu' efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo. 2. Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il Consiglio di associazione esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.
Accordo-art. 5
Art. 5. Composizione e regolamento interno 1. Il Consiglio di associazione e' composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta. 2. Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.
Accordo-art. 6
Art. 6. Poteri decisionali 1. Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo per il conseguimento degli obiettivi del medesimo. 2. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle conformemente alle rispettive procedure giuridiche e norme interne. 3. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni. 4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Nel caso delle Repubbliche della parte AC, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni avviene per consenso. 5. La procedura istituita dal paragrafo 4 si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.
Accordo-art. 7
Art. 7. Comitato di associazione 1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta. 2. Il comitato di associazione e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione. 4. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di associazione abbia ad esso delegato tali poteri. In tal caso il comitato di associazione adotta le decisioni alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 6. 5. Il comitato di associazione si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Bruxelles e nell'America centrale, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono preventivamente concordati tra le parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle parti.
Accordo-art. 8
Art. 8. Sottocomitati 1. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti dal presente accordo. 2. Il comitato di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi sottocomitato aggiuntivo. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento. 3. I sottocomitati si riuniscono, a livello appropriato, una volta l'anno o su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Quando tenute di persona, le riunioni hanno luogo alternativamente a Bruxelles o in America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra. 5. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione. 6. Il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo. 7. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Il sottocomitato per la cooperazione svolge anche i seguenti compiti: a) si occupa, su incarico del comitato di associazione, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione; b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo; c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.
Accordo-art. 9
Art. 9. Comitato parlamentare di associazione 1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, composto di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e, nel caso delle Repubbliche della parte AC che non siano membri del PARLACEN, di rappresentanti designati dai loro rispettivi Congressi nazionali, dall'altra, che si riuniscono e si scambiano opinioni. Esso stabilisce autonomamente la frequenza delle proprie riunioni ed e' presieduto alternativamente da una delle due parti. 2. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio associazione, che fornisce le informazioni richieste. 4. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione. 5. Il comitato parlamentare di associazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Accordo-art. 10
Art. 10. Comitato consultivo misto 1. E' istituito un comitato consultivo misto quale organo consultivo del Consiglio di associazione. La sua attivita' consiste nel presentare al Consiglio di associazione i pareri di organizzazioni della societa' civile in merito all'attuazione del presente accordo, fatti salvi gli altri processi di cui all'articolo 11. Il comitato consultivo misto e' altresi' incaricato di contribuire alla promozione del dialogo e della cooperazione tra le organizzazioni della societa' civile dell'Unione europea e dell'America centrale. 2. Il comitato consultivo misto e' composto, su base paritetica, di rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e di rappresentanti del Comite' Consultivo del Sistema de la Integracion Centroamericana (CC-SICA) e del Comite' Consultivo de Integracion Economica (CCIE), dall'altra. 3. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.
Accordo-art. 11
Art. 11. Societa' civile 1. Le parti promuovono riunioni tra i rappresentanti delle societa' civili dell'Unione europea e dell'America centrale, ivi comprese la comunita' accademica, le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative. 2. Le parti convocano riunioni periodiche con detti rappresentanti per informarli dell'attuazione del presente accordo e raccogliere i loro suggerimenti in merito.
Accordo-art. 12
Art. 12. Obiettivi Le parti convengono che gli obiettivi del dialogo politico tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE sono: a) l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile; b) la difesa di valori, principi e obiettivi comuni attraverso la loro promozione a livello internazionale, soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite; c) il rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, in modo da consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali; d) l'intensificazione del dialogo politico per consentire un ampio scambio di opinioni, posizioni e informazioni nella prospettiva di iniziative congiunte a livello internazionale; e) la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, con l'obiettivo di coordinare le posizioni delle parti e assumere iniziative congiunte di reciproco interesse nelle pertinenti sedi internazionali.
Accordo-art. 13
Art. 13. Settori 1. Le parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti i temi di reciproco interesse a livello regionale o internazionale. 2. Il dialogo politico tra le parti crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune in ambiti quali: l'integrazione regionale, lo Stato di diritto, il buon governo, la democrazia, i diritti umani, la promozione e la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli e degli individui indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, le pari opportunita' e l'uguaglianza di genere, la struttura e l'orientamento della cooperazione internazionale, le migrazioni, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, le norme fondamentali del lavoro, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la stabilita' regionale (compresa la lotta contro l'insicurezza dei cittadini), la corruzione, la droga, la criminalita' organizzata transnazionale, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la lotta al terrorismo, la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti. 3. Il dialogo di cui alla parte II riguarda anche le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, buon governo, norme fondamentali del lavoro e ambiente nel rispetto degli obblighi internazionali delle parti e tratta in particolare la questione di una loro efficace attuazione. 4. Le parti possono in qualsiasi momento convenire di aggiungere altri temi quali settori di dialogo politico.
Accordo-art. 14
Art. 14. Disarmo 1. Le parti convengono di cooperare e contribuire al rafforzamento del regime multilaterale di disarmo convenzionale garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che ad esse incombono in virtu' di trattati e accordi internazionali e di altri strumenti internazionali pertinenti nel settore del disarmo convenzionale. 2. Le parti promuoveranno, in particolare, la piena attuazione e l'universalizzazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, nonche' della convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) e relativi protocolli. 3. Le parti riconoscono inoltre che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro accumulazione eccessiva e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Esse convengono quindi di cooperare nella lotta al traffico illecito e all'accumulazione eccessiva di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, e concordano anche di collaborare per regolamentare il commercio legale di armi convenzionali. 4. Le parti convengono pertanto di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, derivanti dai vigenti accordi internazionali e dalle risoluzioni applicabili del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro.
Accordo-art. 15
Art. 15. Armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e in virtu' di altri obblighi internazionali in materia. 3. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 4. Le parti decidono inoltre di cooperare e contribuire al conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione: a) provvedendo, a seconda dei casi, a firmare, ratificare o aderire a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli e rispettarli pienamente; b) adottando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 5. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore.
Accordo-art. 16
Art. 16. Lotta al terrorismo 1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e convengono - nel rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti, delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e della loro rispettiva legislazione e regolamentazione, come pure della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla [risoluzione 60/288](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1960;288) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 - di cooperare per la prevenzione e la repressione delle azioni terroristiche. 2. Tale cooperazione avviene in particolare: a) nel quadro della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali, comprese tutte le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; b) mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) mediante una collaborazione, anche sul piano tecnico e della formazione, in merito ai mezzi e ai metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo e di protezione nella lotta al terrorismo; d) mediante lo scambio di opinioni in merito ai quadri legislativi e alle migliori pratiche, nonche' mediante assistenza tecnica e amministrativa; e) mediante lo scambio di informazioni conformemente alla rispettiva legislazione; f) mediante l'assistenza tecnica e la formazione riguardanti i metodi di indagine, le tecnologie dell'informazione, l'elaborazione di protocolli di prevenzione, i sistemi di allerta e la risposta efficace alle minacce o alle azioni terroristiche; e g) mediante lo scambio di opinioni su modelli di prevenzione connessi ad altre attivita' illegali legate al terrorismo, quali tra l'altro il riciclaggio del denaro, il traffico di armi da fuoco, la falsificazione dei documenti di identita' e la tratta degli esseri umani.
Accordo-art. 17
Art. 17. Gravi crimini di portata internazionale 1. Le parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, e di perseguirli adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento efficace della Corte penale internazionale costituiscano un'evoluzione positiva per la pace e la giustizia internazionali e che la Corte rappresenti uno strumento efficace di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori dei piu' gravi crimini di portata internazionale, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, nei casi in cui i tribunali nazionali non abbiano la volonta' o la capacita' di agire, vista la complementarita' della Corte penale internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali. 3. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma: a) mediante l'adozione di ulteriori iniziative volte a dare attuazione allo statuto di Roma e a ratificare e attuare gli strumenti correlati (quali l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale); b) mediante lo scambio, con i partner regionali, dell'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari alla ratifica e all'attuazione dello statuto di Roma; c) mediante l'adozione di misure volte a salvaguardare l'integrita' dello statuto di Roma. 4. Resta una decisione sovrana dei singoli Stati determinare il momento piu' opportuno per aderire allo statuto di Roma.
Accordo-art. 18
Art. 18. Finanziamenti allo sviluppo 1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, cosi' da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe. 2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere societa' piu' inclusive, le parti riconoscono la necessita' di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.
Accordo-art. 19
Art. 19. Migrazioni 1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse ascritta ad una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Esse, nel riconoscere che la poverta' costituisce una delle cause di fondo delle migrazioni e al fine di consolidare la loro cooperazione, istituiscono un vasto dialogo su tutti i temi legati alle migrazioni, quali la migrazione irregolare, i flussi dei rifugiati, il traffico e la tratta degli esseri umani, e stabiliscono di integrare le problematiche migratorie, compresa quella della fuga dei cervelli, nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo conto anche dei legami storici e culturali tra le due regioni. 2. Le parti convengono di assicurare a tutti i migranti il godimento, la tutela e la promozione effettivi dei diritti umani e di garantire i principi di equita' e trasparenza nel pari trattamento dei migranti. Sottolineano inoltre l'importanza della lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e altre forme di intolleranza.
Accordo-art. 20
Art. 20. Ambiente 1. Le parti promuovono il dialogo nell'ambito dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile mediante lo scambio di informazioni e la promozione di iniziative su questioni ambientali di portata locale e globale, prendendo atto del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Gli obiettivi del dialogo sono, tra l'altro, la lotta alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, la conservazione della diversita' biologica, la protezione e la gestione sostenibile delle foreste per ridurre, tra l'altro, le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, la protezione delle risorse idriche e marine, dei bacini e delle zone umide, la ricerca e lo sviluppo di combustibili alternativi e di tecnologie delle energie rinnovabili, e la riforma della governance ambientale per accrescerne l'efficienza.
Accordo-art. 21
Art. 21. Sicurezza dei cittadini Le parti dialogano sul tema della sicurezza dei cittadini, essenziale ai fini della promozione dello sviluppo umano, della democrazia, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini va oltre le frontiere nazionali e regionali e richiede quindi la promozione di un dialogo e di una cooperazione piu' ampi.
Accordo-art. 22
Art. 22. Buon governo nel settore fiscale Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi comuni, concordati a livello internazionale, del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.
Accordo-art. 23
Art. 23. Fondo comune di credito economico-finanziario 1. Le parti concordano in merito all'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre la poverta' e sostenere lo sviluppo dell'America centrale, soprattutto delle sue zone e popolazioni piu' povere. 2. Pertanto, le parti decidono di negoziare l'istituzione di un meccanismo economico e finanziario comune che comporti, tra l'altro, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), del fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e l'assistenza tecnica della strategia di cooperazione regionale dell'America centrale. Questo meccanismo contribuisce alla riduzione della poverta', favorisce lo sviluppo e il benessere integrale dell'America centrale e da' impulso alla crescita socioeconomica e alla promozione di una relazione equilibrata tra le due regioni. 3. Per questo e' stato istituito un gruppo di lavoro biregionale, il cui mandato consiste nell'esaminare la creazione di questo meccanismo e le modalita' del suo funzionamento.
Accordo-art. 24
Art. 24. Obiettivi 1. L'obiettivo generale della cooperazione e' sostenere l'attuazione del presente accordo cosi' da realizzare un partenariato efficace tra le due regioni facilitando l'accesso a risorse, meccanismi, strumenti e procedure. 2. La priorita' e' accordata ai seguenti obiettivi che sono ulteriormente sviluppati nei titoli da I a IX della presente parte: a) rafforzare la pace e la sicurezza; b) contribuire a rafforzare le istituzioni democratiche, il buon governo e la piena applicazione dello Stato di diritto, la parita' di genere, la non discriminazione sotto ogni forma, la diversita' culturale, il pluralismo, la promozione e il rispetto dei diritti umani, le liberta' fondamentali, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini; c) contribuire alla coesione sociale mediante la riduzione della poverta', delle diseguaglianze, dell'esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione cosi' da migliorare la qualita' della vita dei popoli dell'America centrale e dell'Unione europea; d) promuovere la crescita economica cosi' da favorire lo sviluppo sostenibile, ridurre gli squilibri tra le parti e all'interno delle parti e sviluppare sinergie tra le due regioni; e) approfondire il processo di integrazione regionale dell'America centrale mediante il rafforzamento della capacita' di attuare il presente accordo e metterne a frutto i vantaggi, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico, sociale e politico della regione dell'America centrale nel suo complesso; f) rafforzare le capacita' di produzione e di gestione e migliorare la competitivita', creando in tal modo opportunita' commerciali e di investimento per tutti gli operatori economici e sociali delle due regioni. 3. Le parti attuano politiche e misure volte al raggiungimento degli obiettivi sopraenunciati. Queste misure possono comprendere meccanismi finanziari innovativi con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e di altri obiettivi concordati a livello internazionale, in linea con gli impegni stabiliti nel consenso di Monterrey e in successivi consessi.
Accordo-art. 25
Art. 25. Principi La cooperazione tra le parti e' disciplinata dai seguenti principi: a) la cooperazione sostiene e integra gli sforzi che i paesi e le regioni associati compiono per attuare le priorita' stabilite dalle loro politiche e strategie di sviluppo, fatte salve le attivita' condotte con la societa' civile; b) la cooperazione e' il risultato di un dialogo tra i paesi e le regioni associati; c) le parti promuovono la partecipazione della societa' civile e delle autorita' locali alle loro politiche di sviluppo e alla loro cooperazione; d) le attivita' di cooperazione sono istituite a livello sia nazionale sia regionale e hanno carattere tra loro complementare in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del presente accordo; e) la cooperazione tiene conto di problematiche trasversali, quali la democrazia e i diritti umani, il buon governo, i popoli indigeni, le questioni di genere, l'ambiente anche sotto il profilo delle calamita' naturali, e l'integrazione regionale; f) le parti migliorano l'efficacia della loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attivita' di cooperazione; g) la cooperazione comprende l'assistenza tecnica e finanziaria quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo; h) le parti concordano in merito all'importanza di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione; i) le parti concordano in merito all'importanza di proseguire il sostegno alle politiche e strategie di riduzione della poverta' nei paesi a reddito medio, in particolare in quelli a reddito medio-basso; j) la cooperazione nel quadro del presente accordo non incide sulla partecipazione delle Repubbliche della parte AC, in qualita' di paesi in via di sviluppo, alle attivita' della parte UE riguardanti la ricerca per lo sviluppo o ad altri programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea destinati a paesi terzi, nel rispetto delle norme e delle procedure di detti programmi.
Accordo-art. 26
Art. 26. Modalita' e metodologia 1. Per attuare le attivita' di cooperazione le parti convengono quanto segue: a) gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attivita' bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni; b) i soggetti responsabili di attuare le attivita' possono comprendere le autorita' locali, nazionali e regionali, la societa' civile e le organizzazioni internazionali; c) le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attivita' di cooperazione da esse concordate in conformita' alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure; d) tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse; e) le parti promuovono modalita' e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo; f) la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC; g) le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati; h) e' promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualita' di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attivita' dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti; i) e' promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunita'; j) le parti promuovono, in conformita' alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi; k) le parti esaminano tutte le possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.
Accordo-art. 27
Art. 27. Clausola evolutiva 1. Il fatto che un settore o un'attivita' di cooperazione non siano stati inclusi nel presente accordo non e' interpretato come ostativo a una decisione delle parti di cooperare in tale settore o attivita', nel rispetto della loro rispettiva legislazione. 2. Non e' esclusa a priori alcuna opportunita' di cooperazione. Le parti possono avvalersi del comitato di associazione per esaminare possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 3. Quanto all'attuazione del presente accordo, le parti possono formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
Accordo-art. 28
Art. 28. Cooperazione statistica 1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici conformi alle norme internazionalmente riconosciute, in particolare in materia di raccolta, trattamento, controllo di qualita' e diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi, agli investimenti esteri diretti e, piu' in generale, a qualsiasi settore disciplinato dal presente accordo e descrivibile in termini statistici. Le parti riconoscono l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi. 2. La cooperazione in questo settore ha come finalita': a) lo sviluppo di un sistema statistico regionale a sostegno delle priorita' di integrazione regionale concordate tra le parti; b) la cooperazione riguardante le statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione. 3. Questa cooperazione potrebbe tra l'altro comprendere scambi tecnici, anche di scienziati, tra gli istituti statistici delle Repubbliche della parte AC e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e, se del caso, compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati, nonche' l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
Accordo-art. 29
Art. 29. Democrazia e diritti umani 1. Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia. 2. La cooperazione comprende, tra l'altro: a) l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtu' di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali; b) l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo; c) il rafforzamento delle capacita' di applicazione dei principi e delle pratiche democratici; d) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani; e) la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace; f) il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani; g) l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.
Accordo-art. 30
Art. 30. Buon governo Le parti concordano che la cooperazione in questo settore e' intesa a sostenere attivamente i governi mediante azioni le cui finalita' sono in particolare: a) il rispetto dello Stato di diritto; b) la garanzia della separazione dei poteri; c) la garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente; d) la promozione di istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche; e) la promozione di politiche che garantiscano l'assunzione di responsabilita' e la trasparenza di gestione; f) la lotta alla corruzione; g) il rafforzamento di un buon governo trasparente a livello nazionale, regionale e locale; h) l'istituzione e il mantenimento di procedure decisionali chiare da parte delle autorita' pubbliche di ogni livello; i) il sostegno alla partecipazione della societa' civile.
Accordo-art. 31
Art. 31. Ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica, anche in termini di decentramento 1. Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' il miglioramento dei loro quadri giuridici e istituzionali, in particolare sulla base delle migliori pratiche. Cio' comporta, tra l'altro, l'ammodernamento e la riforma della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di capacita', per appoggiare e consolidare i processi di decentramento e sostenere le trasformazioni organizzative derivanti dall'integrazione regionale. Una particolare attenzione e' riservata all'efficienza organizzativa e alla prestazione di servizi ai cittadini, come pure a una buona e trasparente gestione delle risorse pubbliche e alla responsabilita'. 2. La cooperazione in questo ambito puo' riguardare programmi e progetti nazionali e regionali volti a sviluppare capacita' di elaborazione politica, di attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, nonche' a rafforzare il sistema giudiziario, promuovendo nel contempo la partecipazione della societa' civile.
Accordo-art. 32
Art. 32. Prevenzione e risoluzione dei conflitti 1. Le parti concordano che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Questa politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa' e si concentra principalmente sullo sviluppo di capacita' regionali, subregionali e nazionali. Garantisce pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti i segmenti della societa', rafforza la legittimita' democratica, promuove la coesione sociale e un meccanismo efficace per conciliare pacificamente gli interessi di gruppi diversi e incoraggia una societa' civile attiva e organizzata, avvalendosi in particolare delle istituzioni regionali esistenti. 2. La cooperazione rafforza le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo', tra l'altro, sostenere i processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, le strategie di promozione della pace, gli sforzi volti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello regionale, le iniziative a favore dei minori, delle donne e degli anziani e le azioni di lotta contro le mine antipersona.
Accordo-art. 33
Art. 33. Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello per quanto riguarda, soprattutto, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira, in particolare, a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e ad accrescerne l'efficienza.
Accordo-art. 34
Art. 34. Protezione dei dati personali 1. Le parti convengono di cooperare per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, nel rispetto della rispettiva legislazione interna. 2. Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e di competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
Accordo-art. 35
Art. 35. Droghe illecite 1. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo, integrato ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, comprese quelle dei settori della sanita', dell'istruzione, dell'applicazione della legge, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droghe e sulla societa' nel suo complesso. Le parti collaborano inoltre per controllare e prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure la diversione verso usi illeciti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad uso medico e scientifico. 2. La cooperazione si fonda sul principio della condivisione delle responsabilita', sulle convenzioni internazionali di settore, sulla dichiarazione politica, sulla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga e sugli altri principali documenti adottati dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla droga nel giugno del 1998. 3. La cooperazione mira a coordinare e incrementare gli sforzi congiunti volti ad affrontare il problema delle droghe illecite. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e convengono di collaborare per rafforzarne l'efficienza. 4. Le parti convengono inoltre di cooperare contro il traffico di droga legato alla criminalita' attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti. 5. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci delle autorita' competenti, comprese quelle degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di: a) scambiare opinioni sugli impianti legislativi e sulle migliori pratiche; b) contrastare l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per combattere il traffico illecito; d) rafforzare la cooperazione marittima finalizzata a contrastare il traffico in modo efficiente; e) istituire centri di informazione e di monitoraggio; f) definire e applicare misure volte a ridurre il traffico di droghe illecite, prescrizioni mediche (di stupefacenti e sostanze psicotrope) e precursori chimici; g) avviare programmi e progetti di ricerca comuni e istituire l'assistenza giudiziaria reciproca; h) stimolare uno sviluppo alternativo, in particolare la promozione di colture legali tra i piccoli produttori; i) agevolare la formazione e l'istruzione delle risorse umane per prevenire il consumo e il traffico di droga e per rafforzare i sistemi di controllo amministrativo; j) sostenere i programmi di prevenzione per i giovani e l'educazione all'interno e al di fuori del mondo scolastico; k) rafforzare la prevenzione, come pure il trattamento, il recupero e il reinserimento dei consumatori di droghe attraverso una vasta gamma di strumenti, compresa la riduzione del danno derivante dall'abuso di droghe.
Accordo-art. 36
Art. 36. Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari e delle loro imprese per il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi e in particolare dei reati connessi alle droghe illecite e alle sostanze psicotrope e ad atti di terrorismo. 2. Se del caso, nella cooperazione in questo ambito rientra - conformemente alle norme stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) - l'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni regolamentari e garantire il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. La cooperazione consente, in particolare, lo scambio di informazioni pertinenti e l'adozione di norme idonee per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme adottate dagli organismi internazionali operanti nel settore e alle migliori pratiche impiegate a livello internazionale.
Accordo-art. 37
Art. 37. Criminalita' organizzata e sicurezza dei cittadini 1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalita' organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attivita' quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacita' istituzionali e operative delle autorita' preposte all'applicazione della legge.
Accordo-art. 38
Art. 38. Lotta alla corruzione 1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilita' e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti cooperano in particolare al fine di: a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche; b) rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' preposte all'applicazione della legge e la magistratura; c) prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali; d) monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; e) incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione; f) sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacita'.
Accordo-art. 39
Art. 39. Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalita' di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili. 2. Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.
Accordo-art. 40
Art. 40. Lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani 1. La cooperazione nel settore della lotta al terrorismo attua il quadro e le norme di cui all'articolo 16 della parte II. 2. Le parti collaborano anche al fine di garantire che sia sottoposto a giudizio chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o alla commissione di azioni terroristiche o a sostegno di azioni terroristiche. Le parti convengono che la lotta al terrorismo viene condotta nel pieno rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranita' degli Stati, il principio del giusto processo, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 3. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e repressione delle azioni terroristiche attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.
Accordo-art. 41
Art. 41. Coesione sociale, compresa la lotta alla poverta', alle diseguaglianze e all'esclusione 1. Le parti, nel riconoscere che lo sviluppo sociale deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, concordano che la finalita' della cooperazione e' migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della poverta', dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio nonche' l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di promuovere una globalizzazione equa e un lavoro dignitoso per tutti. La realizzazione di questi obiettivi mobilita importanti risorse finanziarie, tanto nazionali quanto della cooperazione. 2. A questo scopo le parti cooperano per promuovere e sostenere l'attuazione di: a) politiche economiche ispirate alla visione di una societa' piu' inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia; b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, cosi' da promuovere e sostenere il commercio equo e solidale, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese rurali e urbane e delle loro organizzazioni rappresentative e la responsabilita' sociale delle imprese; c) corrette ed eque politiche fiscali che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza, garantiscano un livello adeguato di spesa sociale e riducano l'economia informale; d) una spesa pubblica sociale efficiente con obiettivi sociali chiaramente individuati e con un approccio orientato tendenzialmente ai risultati; e) politiche sociali efficaci, con un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale; f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso e a creare opportunita' economiche che si rivolgano soprattutto ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle regioni piu' svantaggiate, e misure specifiche dirette a promuovere la tolleranza nei confronti della diversita' culturale sul luogo di lavoro; g) regimi di protezione sociale, tra l'altro nei settori delle pensioni, della sanita', degli infortuni e della disoccupazione, fondati sul principio della solidarieta' e dell'accessibilita' universale; h) strategie e politiche di lotta alla xenofobia e alla discriminazione, in particolare quella fondata su motivi di sesso, razza, credenze od origine etnica; i) politiche e programmi specifici per i giovani. 3. Le parti convengono di stimolare lo scambio di informazioni sui temi della coesione sociale in piani o strategie nazionali e sui successi e insuccessi nella formulazione e attuazione di tali iniziative. 4. Le parti si impegnano inoltre a valutare congiuntamente il contributo che l'attuazione del presente accordo fornisce alla coesione sociale.
Accordo-art. 42
Art. 42. Occupazione e protezione sociale 1. Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a: a) garantire a tutti un lavoro dignitoso; b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti; c) estendere la copertura della protezione sociale; d) scambiare le migliori pratiche in tema di mobilita' dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione; e) favorire il dialogo sociale; f) garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la liberta' di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parita' di trattamento tra uomini e donne; g) affrontare le questioni connesse all'economia informale; h) prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione; i) sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale; j) migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro; k) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza. 2. Le attivita' possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.
Accordo-art. 43
Art. 43. Istruzione e formazione 1. Le parti convengono che la cooperazione ha, la finalita' di: a) promuovere un accesso equo all'istruzione per tutti, giovani, donne, anziani, popoli indigeni e minoranze compresi, con un'attenzione particolare per i segmenti piu' vulnerabili e marginali della societa'; b) migliorare la qualita' dell''istruzione, considerando prioritaria l'istruzione di base primaria; c) innalzare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e ridurre l'abbandono scolastico nell'istruzione secondaria obbligatoria; d) migliorare l'apprendimento non formale; e) migliorare le infrastrutture e le attrezzature dei centri di istruzione esistenti; f) promuovere l'istruzione dei popoli indigeni, compresa l'istruzione interculturale bilingue; g) promuovere l'istruzione superiore, la formazione professionale e l'apprendimento permanente. 2. Le parti convengono inoltre di incoraggiare: a) la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore delle parti e lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti; b) le sinergie tra gli istituti di istruzione superiore e i settori pubblico e privato in ambiti concordati, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. 3. Le parti convengono di prestare particolare attenzione all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza UE-ALC e ad iniziative quali lo spazio comune dell'istruzione superiore UE-ALC, soprattutto nell'ottica di incoraggiare la condivisione e lo scambio di esperienze e di risorse tecniche.
Accordo-art. 44
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