LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Type Legge
Publication 2016-07-11
Ultimo aggiornamento 2016-07-23
State In force
Source Normattiva
articles 367
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Art. 158. Eccezioni generali 1. L'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante. 2. Le parti riconoscono che l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 puo' applicarsi anche alle misure di carattere ambientale necessarie ai fini della protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante e che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche. 3. Le parti riconoscono che, su richiesta di una di esse e prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per far venir meno le condizioni che rendono necessarie le misure. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, la parte esportatrice puo' applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali strettamente necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa sollecitamente l'altra parte.

Accordo-art. 159

Art. 159. Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e alla cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da imporre la privatizzazione di imprese pubbliche o dei servizi di pubblica utilita' forniti nell'esercizio di poteri governativi o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti. 4. Conformemente alle disposizioni del presente titolo, ciascuna parte si riserva il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica nazionale. 5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle condizioni di un impegno specifico(8). ---------- (8) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Accordo-art. 160

Art. 160. Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; b) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": misure prese da: i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; c) "persona fisica di una parte": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione interna; d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, comprese le societa' per azioni, i trust, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni; e) "persona giuridica della parte UE" o "persona giuridica di una Repubblica della parte AC": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC. Se la persona giuridica ha solo la sede sociale o l'amministrazione centrale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC, essa e' considerata persona giuridica, rispettivamente, della parte UE o di una Repubblica della parte AC solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio di uno Stato membro dell'UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC(9); e f) ferma restando la lettera che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte UE o delle Repubbliche della parte AC e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o in una Repubblica della parte AC in conformita' della loro rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC. ---------- (9) L'UE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), intende la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'[articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) ([TFUE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT)), come equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS.

Accordo-art. 161

Art. 161. Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti allo stabilimento, agli scambi di servizi e al commercio elettronico. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 56 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 162

Art. 162. Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "succursale di una persona giuridica di una parte": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria; b) "attivita' economica": le attivita' per le quali sono assunti impegni nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). Il termine "attivita' economica" non comprende le attivita' svolte nell'esercizio di poteri governativi, ad esempio quelle attivita' che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; c) "stabilimento": i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(10) ; o ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica; d) "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento; e e) "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte(11). ---------- (10) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica si intendono come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. (11) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.

Accordo-art. 163

Art. 163. Settori interessati Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento(12) in tutti i settori dell'attivita' economica, quale definita all'articolo 162, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne(13); e e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). ---------- (12) Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 165, ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. (13) Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Accordo-art. 164

Art. 164. Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato X, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure: a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(14); d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e e) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(15) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte. ---------- (14) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (15) Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una societa' in base alla propria legislazione. Nella misura in cui tale obbligo sia applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che esso sia precisato nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) per essere mantenuto in vigore o adottato dalle parti.

Accordo-art. 165

Art. 165. Trattamento nazionale 1. Nei settori specificati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri stabilimenti e investitori simili. 2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti e investitori simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori della parte rispetto agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.

Accordo-art. 166

Art. 166. Elenchi degli impegni I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili - a seguito della formulazione di riserve - agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).

Accordo-art. 167

Art. 167. Altri accordi Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. A nessuna disposizione del presente accordo si applicano direttamente o indirettamente le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato istituite in tali altri accordi.

Accordo-art. 168

Art. 168. Riesame Le parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

Accordo-art. 169

Art. 169. Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti: a) i servizi audiovisivi; b) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne(16); e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalita' 1); ii) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2); b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualsiasi servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; c) "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e d) "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi. ---------- (16) Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Accordo-art. 170

Art. 170. Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato attraverso le modalita' di prestazione definite all'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato XI, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure: a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica(17). ---------- (17) Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure di una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

Accordo-art. 171

Art. 171. Trattamento nazionale 1. Nei settori specificati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi e ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.

Accordo-art. 172

Art. 172. Elenchi degli impegni I settori per i quali ciascuna parte ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale, le condizioni e le restrizioni applicabili - a seguito della formulazione di riserve - ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).

Accordo-art. 173

Art. 173. Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 159, paragrafo 5, del presente titolo. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle parti che non sia un'organizzazione senza fine di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una societa'": i) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; ii) "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate. "Dirigenti": persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; - svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale. "Personale specializzato": dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; b) "laureati in tirocinio": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa(18); c) "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; d) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) 872(19) ) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; e) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) 872) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi(20); f) "qualifiche": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. ---------- (18) Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. (19) Per [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) prov., 1991. (20) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) e' conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il contratto e' eseguito.

Accordo-art. 174

Art. 174. Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE), la parte UE consente agli investitori delle Repubbliche della parte AC di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche delle Repubbliche della parte AC, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. Salvo quanto diversamente specificato nell'allegato XII, nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte UE si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. 2. Nei settori elencati nell'allegato XIII (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono agli investitori della parte UE di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche della parte UE, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di un anno, rinnovabile per il periodo massimo consentito a norma delle disposizioni pertinenti della rispettiva legislazione delle parti. L'ingresso e il soggiorno temporanei dei visitatori per motivi professionali sono consentiti per una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. Nei settori elencati nell'allegato XIII e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Accordo-art. 175

Art. 175. Venditori di servizi alle imprese 1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), la parte UE consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese delle Repubbliche della parte AC per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. 2. Nei settori elencati nell'allegato XIV (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese della parte UE per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Accordo-art. 176

Art. 176. Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti Le parti confermano i rispettivi impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti.

Accordo-art. 177

Art. 177. Reciproco riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le parti incoraggiano, a seconda dei casi, gli organismi professionali o le autorita' competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato di associazione per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato di associazione, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un termine ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente titolo. 4. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 sia stata giudicata compatibile con il presente titolo secondo la procedura di cui al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti incoraggiano le autorita' competenti a negoziare un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Accordo-art. 178

Art. 178. Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Entro l'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa inoltre uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste materie agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che le richiedano. Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Accordo-art. 179

Art. 179. Procedure 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti della parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorita' competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda. 2. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure od organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale.

Accordo-art. 180

Art. 180. Intesa sui servizi informatici 1. Nella misura in cui per gli scambi dei servizi informatici sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi che seguono. 2. Il codice 84 della [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443)(21), codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, contempla le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati, quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure b) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati, oppure d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio servizi finanziari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting, l'elaborazione dati o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello finanziario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) 84. ---------- (21) Per [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, [CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) prov., 1991.

Accordo-art. 181

Art. 181. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di corriere per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, per "licenza" si intende l'autorizzazione, accordata da un'autorita' competente a un singolo fornitore, eventualmente prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.

Accordo-art. 182

Art. 182. Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere 1. Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte ad impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere di cui trattasi. 2. Ciascuna parte vigila affinche' il fornitore monopolistico di un servizio postale di una parte che operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una societa' collegata, nella fornitura di servizi di consegna espressa non compresi nell'ambito dei suoi diritti di monopolio non violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente titolo.

Accordo-art. 183

Art. 183. Licenze 1. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze. 2. I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

Accordo-art. 184

Art. 184. Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione dei quali le parti dispongano sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere e non devono rispondere a tali fornitori. Le decisioni e le procedure degli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Accordo-art. 185

Art. 185. Definizioni e ambito di applicazione 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi pubblici di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, per i quali sono assunti impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. Sono compresi i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale(22). 2. Ai fini del presente titolo si intende per: a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici attraverso reti di telecomunicazioni, escluse le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi o reti di telecomunicazione; b) "servizi pubblici di telecomunicazione" o "servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico": qualsiasi servizio di telecomunicazione che le parti impongono siano offerti al pubblico in generale conformemente alla loro rispettiva legislazione; c) "autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi che svolgono i compiti di regolamentazione ad essi assegnati conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte; d) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica o di un servizio pubblico di telecomunicazione che: i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio; e) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; f) "interconnessione": il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. ---------- (22) Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.

Accordo-art. 186

Art. 186. Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Ciascuna delle parti si adopera per garantire che la propria autorita' di regolamentazione disponga di risorse sufficienti all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse adottate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore ha il diritto di ricorrere, conformemente alla rispettiva legislazione, avverso la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente, indipendente dai fornitori coinvolti. Se quest'ultimo non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate da questi organi competenti hanno carattere di esecutivita' conformemente al procedimento legale applicabile. In attesa dell'esito del procedimento legale, la decisione dell'autorita' di regolamentazione resta valida, salvo che l'organo competente o la legislazione applicabile non disponga diversamente.

Accordo-art. 187

Art. 187. Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione(23) 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata mediante procedure semplici e, se del caso, mediante semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza o un'autorizzazione specifica per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tali licenze o autorizzazioni specifiche sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza o un'autorizzazione: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza o di autorizzazione sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione deve avere il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente conformemente alla rispettiva legislazione. --------- (23) Ai fini della presente sezione, per "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.

Accordo-art. 188

Art. 188. Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali(24); b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi. ---------- (24) O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.

Accordo-art. 189

Art. 189. Interconnessione(25) 1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi pubblici di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati, fatto salvo il potere di intervento dell'autorita' di regolamentazione conformemente alla rispettiva legislazione. 2. I fornitori sono tenuti a utilizzare le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettano sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete ed e' fornita conformemente alla rispettiva legislazione interna: a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie societa' controllate o per altre societa' collegate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione vigenti o le loro offerte di interconnessione di riferimento o sia gli uni che le altre, conformemente alla rispettiva legislazione. 6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 186, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate. ---------- (25) I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile ne' ai fornitori di servizi di telecomunicazioni rurali. Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata come tale da impedire a una parte di imporre ai fornitori di servizi commerciali di telefonia mobile le prescrizioni contenute nel presente articolo.

Accordo-art. 190

Art. 190. Risorse limitate Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Accordo-art. 191

Art. 191. Servizio universale 1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende istituire o mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente alla rispettiva legislazione. 4. Le parti provvedono affinche': a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti conformemente alla rispettiva legislazione; e b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Accordo-art. 192

Art. 192. Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.

Accordo-art. 193

Art. 193. Controversie tra fornitori Qualora fra i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dagli articoli 188 e 189, l'autorita' di regolamentazione nazionale interessata o un'altra autorita' competente adotta, su richiesta di uno dei fornitori e conformemente alle procedure stabilite nella loro rispettiva legislazione, una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile.

Accordo-art. 194

Art. 194. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. Servizi assicurativi e connessi: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita; b) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); b) valuta estera; c) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); e) titoli trasferibili; f) altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici; c) "soggetto pubblico": i) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o ii) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui eserciti tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio finanziario non prestato nel territorio della parte, prestato nel territorio dell'altra parte. Comprende le nuove modalita' di erogazione di un servizio finanziario o la vendita di un prodotto finanziario che non e' venduto nel territorio della parte.

Accordo-art. 195

Art. 195. Misure prudenziali 1. Ciascuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e c) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Accordo-art. 196

Art. 196. Regolamentazione efficace e trasparente 1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale; o b) altra forma scritta o elettronica. 2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari. La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato. 3. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale per quanto concerne la regolamentazione e la vigilanza del settore dei servizi finanziari, la lotta contro il riciclaggio del denaro o di altri capitali e il finanziamento del terrorismo e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.

Accordo-art. 197

Art. 197. Nuovi servizi finanziari 1. Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio qualunque nuovo servizio finanziario compreso nell'ambito dei sottosettori e dei servizi finanziari per i quali sono assunti impegni nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. 2. Conformemente al paragrafo 1 una parte puo' stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

Accordo-art. 198

Art. 198. Trattamento dei dati 1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari(26). 2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali. ---------- (26) Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non e' considerato un impegno specifico a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, lettera a).

Accordo-art. 199

Art. 199. Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna della parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.

Accordo-art. 200

Art. 200. Ambito di applicazione, definizioni e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi relativi ai servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto(27); b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attivita' principale del prestatore del servizio o una sua abituale attivita' complementare; d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci; f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali. 3. Considerata la situazione attualmente esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte: a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico(28). 4. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti: a) si astiene dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e b) fatti salvi gli elenchi di impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, provvede affinche' le misure vigenti o future adottate in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione dissimulata ai servizi di trasporto marittimo internazionale. 5. Ciascuna parte consente, conformemente all'articolo 165, lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte. 6. Le parti vigilano affinche' i servizi forniti nei porti siano offerti secondo modalita' e condizioni non discriminatorie. I servizi forniti possono includere: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio. ---------- (27) Resta inteso che l'ambito di applicazione della presente definizione non riguarda la prestazione di un servizio di trasporto. Ai fini della presente definizione, per "titolo di trasporto unico" si intende un documento che consente ai clienti di concludere un unico contratto con una compagnia di navigazione per un'operazione di trasporto porta a porta. (28) Le disposizioni della presente lettera riguardano unicamente l'accesso ai servizi, ma non consentono la prestazione di servizi.

Accordo-art. 201

Art. 201. Obiettivo e principi 1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare nelle questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo. 2. Le parti riconoscono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che gli utenti abbiano fiducia nel commercio elettronico.

Accordo-art. 202

Art. 202. Profili di regolamentazione del commercio elettronico Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate; c) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e d) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

Accordo-art. 203

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