LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186
Art. 12 Principi generali 1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo. 2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contributo allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformita' con l'OMC. 4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti. 5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonche' per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.
Accordo quadro-art. 13
Art. 13 Questioni sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie (MSF) e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori. 2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione. 3. Le Parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacita' in relazione alle questioni connesse alle MSF e, se necessario, al benessere degli animali. 4. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni MSF onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle MSF nell'ambito del presente articolo. 5. Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Accordo quadro-art. 14
Art. 14 Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le Parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformita' e' un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio. 2. Le Parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le Parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. 3. La cooperazione in materia di TBT puo' svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacita'.
Accordo quadro-art. 15
Art. 15 Dogane e facilitazione degli scambi commerciali 1. Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le Parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprieta' intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dicono interessate a valutare la possibilita' di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo. 3. Le Parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.
Accordo quadro-art. 16
Art. 16 Investimenti Le Parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Accordo quadro-art. 17
Art. 17 Politica di concorrenza 1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorita' preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori. 2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attivita' volte a sviluppare le capacita' relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
Accordo quadro-art. 18
Art. 18 Servizi 1. Le Parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi. 2. Riconoscendo la competitivita' dei rispettivi settori dei servizi, le Parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunita' per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.
Accordo quadro-art. 19
Art. 19 Diritti di proprieta' intellettuale 1. Le Parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in conformita' delle migliori prassi e delle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. 2. Le Parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprieta' che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varieta' vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV). 4. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprieta' intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonche' sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.
Accordo quadro-art. 20
Art. 20 Cooperazione giuridica 1. Le Parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti. 2. La cooperazione fra le Parti puo' includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.
Accordo quadro-art. 21
Art. 21 Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite 1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorita' competenti in materia di sanita', giustizia, istruzione, gioventu', prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorita' di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla societa' in senso lato e rendere piu' efficace il controllo dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52ª sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: a) elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; b) creazione di enti e centri di informazione nazionali; c) sostegno alle azioni della societa' civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo; d) formazione del personale; e) potenziamento dell'attivita' di contrasto e dello scambio di informazioni in conformita' del diritto interno; f) ricerca nel campo della droga; g) analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite; h) altri settori eventualmente concordati dalle Parti.
Accordo quadro-art. 22
Art. 22 Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla necessita' di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attivita' criminali come il traffico di droga e la corruzione. 2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentira' in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacita'.
Accordo quadro-art. 23
Art. 23 Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione 1. Le Parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle Parti. 2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacita'. 3. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalita' transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto puo' consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attivita' comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle Parti.
Accordo quadro-art. 24
Art. 24 Protezione dei dati personali 1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con [risoluzione 45/95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1995;45) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990. 2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una piu' intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui: a) condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati; b) svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le Parti alla protezione dei dati; c) scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.
Accordo quadro-art. 25
Art. 25 Rifugiati e sfollati interni Le Parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro gia' svolto e dell'assistenza gia' fornita, cercando anche soluzioni durature.
Accordo quadro-art. 26
Art. 26 Cooperazione in materia di migrazione e sviluppo 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti instaurano un meccanismo di dialogo e consultazione globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le questioni inerenti alla migrazione saranno inserite nelle strategie nazionali/nel quadro nazionale di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti. 2. La cooperazione tra le Parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca e di concerto tra le Parti e si svolge conformemente al diritto nazionale e dell'Unione vigente. La cooperazione vertera' in particolare sui seguenti aspetti: a) i fattori espulsivi e attrattivi della migrazione; b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione e diritti dei migranti, onde conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti; c) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata il 28 luglio 1951, del relativo protocollo firmato il 31 gennaio 1967 e degli altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento; d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la garanzia di un trattamento equo, le possibilita' di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente nel loro territorio, l'istruzione e la formazione e le misure contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia; e) la definizione di un'efficace politica di prevenzione per gestire la presenza sul loro territorio di cittadini dell'altra Parte che non soddisfino o non soddisfino piu' le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Parte interessata, il traffico e la tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti di persone e di protezione delle vittime di tali attivita'; f) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone definite al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo nei paesi di origine, e la loro ammissione/riammissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Il rimpatrio di tali persone avviene nel debito rispetto del diritto delle Parti di concedere permessi di soggiorno o autorizzazioni a soggiornare per motivi caritatevoli o umanitari e del principio di non respingimento; g) le questioni di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio e la gestione delle frontiere; h) le questioni attinenti a migrazione e sviluppo, tra cui lo sviluppo delle risorse umane, la protezione sociale, l'ottimizzazione dei benefici della migrazione, la parita' uomo-donna e lo sviluppo, l'assunzione in base a principi etici e la migrazione circolare, e l'integrazione dei migranti. 3. Nell'ambito della cooperazione in questo campo, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre che: a) le Filippine riammettono tutti i loro cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nello Stato membro; b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio delle Filippine su richiesta di queste ultime, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nelle Filippine; c) gli Stati membri e le Filippine forniscono ai propri cittadini i documenti d'identita' necessari a tal fine. Tutte le richieste di ammissione o di riammissione sono trasmesse dallo Stato richiedente all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta. Se la persona interessata non possiede opportuni documenti di identita' o altre prove della sua cittadinanza, le Filippine o lo Stato membro chiedono immediatamente alla rappresentanza diplomatica o consolare competente di accertarne la cittadinanza, se necessario mediante un colloquio; una volta accertato che si tratta di un cittadino delle Filippine o dello Stato membro, le autorita' delle Filippine o dello Stato membro rilasciano gli opportuni documenti. 4. Le Parti convengono di concludere appena possibile un accordo sull'ammissione-riammissione dei loro cittadini che contenga una disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.
Accordo quadro-art. 27
Art. 27 Lavoro marittimo, istruzione e formazione 1. Le Parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro. 2. Le Parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattarle alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico. 3. Le Parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), come modificata, per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. 4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le Parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti: a) istruzione e formazione marittima; b) condivisione delle informazioni e sostegno ad attivita' connesse con il settore marittimo; c) metodi d'insegnamento applicati e migliori prassi di formazione; d) programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare; e) il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.
Accordo quadro-art. 28
Art. 28 Occupazione e affari sociali 1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'art. 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla [risoluzione 60/1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:1960;1) dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche. 3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le Parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalita' stabilite di comune accordo. Analogamente, le Parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.
Accordo quadro-art. 29
Art. 29 Cooperazione allo sviluppo 1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo e' favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della poverta' e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorita' e con i settori di reciproco interesse. 2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a: a) promuovere lo sviluppo umano e sociale; b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta; c) promuovere la sostenibilita' ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi; d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze; e) sviluppare le capacita' per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale; f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali; g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
Accordo quadro-art. 30
Art. 30 Dialogo sulla politica economica 1. Le Parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e la condivisione di esperienze nel coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali. 2. Le Parti cercano di approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
Accordo quadro-art. 31
Art. 31 Societa' civile Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata al buon Governo democratico e convengono di promuovere un dialogo e un'interazione effettivi con la societa' civile, in conformita' delle loro leggi nazionali vigenti.
Accordo quadro-art. 32
Art. 32 Gestione del rischio di catastrofi 1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilita' alle catastrofi naturali. 2. Le Parti collaborano affinche' la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali. 3. La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi programmatici: a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze; b) uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacita' di recupero a tutti i livelli; c) preparazione alle catastrofi; d) definizione delle politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi; e) risposta alle catastrofi; f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi; g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi; h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.
Accordo quadro-art. 33
Art. 33 Energia 1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di: a) creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parita' per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile; b) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parita' per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti; c) promuovere la convergenza delle norme energetiche, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, cosi' come delle relative prassi e strutture; d) garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale; e) incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle Parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia. Quest'obiettivo puo' essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili; f) incentivare lo sviluppo di capacita' in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova regole stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformita' delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 2. A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'art. 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti sottolineano la necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. 3. In conformita' dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le Parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.
Accordo quadro-art. 34
Art. 34 Ambiente e risorse naturali 1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuovera' la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo. 3. Le Parti convengono di collaborare per far si' che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione. 4. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di: a) aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunita' culturali/popolazioni indigene e delle comunita' locali; b) sviluppare capacita' in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica; c) sviluppare capacita' per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza; d) promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato; e) migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governanza nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilita' delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste; f) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette cosi' come la designazione e la protezione delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone; g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti; h) tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche; i) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere gia' sfruttate o abbandonate; j) promuovere lo sviluppo delle capacita' di gestione delle catastrofi e dei rischi; k) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie. 5. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.
Accordo quadro-art. 35
Art. 35 Agricoltura, pesca e sviluppo rurale Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo puo' riguardare: a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale; b) le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie; c) il benessere degli animali; d) la politica di sviluppo nelle zone rurali; e) la politica di qualita' per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche; f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie; g) la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola; h) lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale; i) il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca; j) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare; k) la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato; l) le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia; m) il potenziamento delle associazioni di produttori e le attivita' di promozione commerciale.
Accordo quadro-art. 36
Art. 36 Sviluppo regionale e cooperazione 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale. 2. Le Parti incoraggiano e intensificano gli scambi di informazioni e la cooperazione in materia di politica regionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate, ai collegamenti fra zone urbane e zone rurali e allo sviluppo rurale. 3. La cooperazione in materia di politica regionale puo' assumere le seguenti forme: a) metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali; b) governanza e partenariato a piu' livelli; c) relazioni fra zone urbane e zone rurali; d) sviluppo rurale, comprese le iniziative volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile; e) statistiche.
Accordo quadro-art. 37
Art. 37 Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitivita' delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a: a) promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunita' nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti; b) scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitivita' delle imprese, in particolare le PMI; c) promuovere la partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalita' specifiche; d) promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualita'; e) fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese; f) promuovere la responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili; g) sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacita' in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo.
Accordo quadro-art. 38
Art. 38 Trasporti 1. Le Parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilita' d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere: a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; b) lo scambio di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato; c) il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine; d) il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidita', l'efficienza, la sostenibilita' e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attivita' delle imprese, e vagliare la possibilita' di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. E' opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo; e) il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo dell'industria del trasporto marittimo, affrontando tra l'altro aspetti come: i) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i trasporti marittimi e i porti; ii) la promozione dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del trattamento nazionale e delle clausole NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra Parte e le questioni pertinenti connesse ai servizi di trasporto "porta a porta" che comprendono una tratta marittima, tenendo conto del diritto nazionale delle Parti; iii) la gestione efficace dei porti e l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo e iv) la promozione della cooperazione per gli aspetti del trasporto marittimo di comune interesse e per quanto riguarda il lavoro marittimo e l'istruzione/formazione dei marittimi a norma dell'art. 27; f) un dialogo sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, e delle norme, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volte a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le Parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le Parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
Accordo quadro-art. 39
Art. 39 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici. 2. La cooperazione mira a: a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprieta' intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo; b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti; c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacita' tecnologiche e di ricerca. 3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilita' e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione. 4. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprieta' intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo puo' essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attivita' di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti. 5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI. 6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilita' offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Accordo quadro-art. 40
Art. 40 Cooperazione relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si sforzano di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro: a) sulla partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione, la governanza elettronica, la ricerca e i servizi basati sulle TIC; b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' fra le reti e i servizi delle Parti e del sud-est asiatico (come le TEIN); c) sulla standardizzazione e sulla diffusione delle TIC nuove e emergenti; d) sulla promozione della cooperazione nel settore della ricerca sulle TIC in ambiti di comune interesse per le Parti; e) sulla condivisione delle migliori prassi nel tentativo di colmare il divario digitale; f) sulla definizione e sull'attuazione di strategie e meccanismi riguardanti gli aspetti di sicurezza delle TIC e la lotta contro la cibercriminalita'; g) sulla condivisione delle esperienze in materia di diffusione della televisione digitale, aspetti normativi, gestione dello spettro e ricerca; h) sulla promozione degli sforzi e della condivisione dell'esperienza in materia di sviluppo delle risorse umane nel settore delle TIC.
Accordo quadro-art. 41
Art. 41 Audiovisivi, media e multimedia Le Parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi, media e multimedia. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.
Accordo quadro-art. 42
Art. 42 Cooperazione in materia di turismo 1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo Agenda 21 locale, le Parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le Parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile. 3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Accordo quadro-art. 43
Art. 43 Cooperazione nel settore dei servizi finanziari 1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.
Accordo quadro-art. 44
Art. 44 Buon Governo nel settore fiscale 1. Al fine di rafforzare e incentivare le attivita' economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon Governo nel settore della fiscalita'. A tal fine, e nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti s'impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi. 2. Le Parti convengono che questi principi vengono applicati, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali esistenti o futuri tra le Filippine e gli Stati membri.
Accordo quadro-art. 45
Art. 45 Salute 1. Le Parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le Parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci. 2. La cooperazione si svolge mediante: a) programmi nei settori elencati al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunita' povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute; b) attivita' congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compreso lo scambio di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili; c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 39 e di programmi di promozione della salute; d) la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie; e) altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalita' stabilite di comune accordo.
Accordo quadro-art. 46
Art. 46 Istruzione, cultura, dialogo interculturale e interreligioso 1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura e la cooperazione interconfessionale nel debito rispetto della loro diversita', onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attivita' dei loro istituti culturali. 2. Le Parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi d'istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei. 3. Le Parti si sforzano di prendere misure atte a promuovere i contatti interpersonali in materia di istruzione, sport e scambi culturali e i dialoghi interreligiosi e interculturali nonche' di attuare iniziative comuni in diversi ambiti socioculturali, compresa la cooperazione per la conservazione del patrimonio in relazione alla diversita' culturale. In tale contesto, le Parti convengono inoltre di continuare a sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa e il dialogo interreligioso dell'ASEM. 4. Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei consessi o nelle organizzazioni internazionali pertinenti come l'UNESCO al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere una maggiore comprensione e un maggiore rispetto della diversita' culturale. In tale contesto, le Parti convengono altresi' di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005. 5. Le Parti pongono inoltre l'accento sull'adozione di misure volte a rafforzare i contatti tra le rispettive agenzie competenti promuovendo lo scambio di informazioni e di competenze fra esperti, giovani e giovani lavoratori (studenti o diplomati) e avvalendosi di programmi come ERASMUS Mundus in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe in questi settori.
Accordo quadro-art. 47
Art. 47 Statistiche Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'Unione europea e l'ASEAN, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.
Accordo quadro-art. 48
Art. 48 Comitato misto 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avra' il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Le Parti convengono che il comitato misto avra' anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Accordo quadro-art. 49
Art. 49 Clausola sui futuri sviluppi 1. Le Parti possono ampliare di concerto, su raccomandazione del comitato misto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
Accordo quadro-art. 50
Art. 50 Risorse disponibili per la cooperazione 1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attivita' illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorita' investigative competenti delle Filippine. 3. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine. 4. Le Parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacita' e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilita' e altre attivita' concordate dalle Parti.
Accordo quadro-art. 51
Art. 51 Strutture Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.
Accordo quadro-art. 52
Art. 52 Altri accordi 1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea e del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), ne' il presente accordo ne' qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facolta' per le Parti di avviare attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, ove opportuno, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, anche tra le Filippine e i singoli Stati membri. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni gia' assunti o che saranno assunti dalle Parti nei confronti di terzi.
Accordo quadro-art. 53
Art. 53 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo. 2. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti. 4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto. 5. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale del presente accordo consiste: a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o b) nella violazione di elementi sostanziali del presente accordo, vale a dire l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 8, paragrafo 2. Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le Parti. In questo caso viene convocata entro quindici giorni, a meno che le Parti fissino un altro termine non superiore a ventuno giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.
Accordo quadro-art. 54
Art. 54 Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.
Accordo quadro-art. 55
Art. 55 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio delle Filippine.
Accordo quadro-art. 56
Art. 56 Notifiche Le notifiche a norma dell'art. 57 sono inviate rispettivamente al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri delle Filippine, attraverso i canali diplomatici.
Accordo quadro-art. 57
Art. 57 Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie. 2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni ed e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie. 4. Il presente accordo puo' essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.
Accordo quadro-art. 58
Art. 58 Testi facenti fede 1. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. L'accordo e' stato negoziato in inglese. Le eventuali discrepanze linguistiche nei testi sono segnalate al comitato misto. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=16G0019900200580110001&dgu=2016-10-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-17&art.codiceRedazionale=16G00199)
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