DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266

Type Decreto
Publication 2016-12-29
Ultimo aggiornamento 2017-02-23
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 197. (Competenze delle province) 1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214, 215 e 216; d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate. 3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. 5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti. 5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.". - Si riporta il testo dell'art. 198, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 198. (Competenze dei comuni) (Omissis). 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d). (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.: "Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni) 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. [6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.".

Art. 10

Attivita' di compostaggio di quantita' di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

1.Le utenze che intraprendono le attivita' di compostaggio di comunita' con quantita' complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, il modulo di cui all'allegato 1B.

2.Il compost prodotto dall'attivita' di cui al comma 1 non e' utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.

3.Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

4.Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 909

Allegato 1

Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1B

Allegato 1B Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 (Articolo 3) Contenuti minimi del regolamento dell'attivita' di compostaggio di comunita' ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ART. 1- OGGETTO Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attivita' di compostaggio di comunita' ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ART. 2 - FINALITA' Il compostaggio di comunita' e' una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani fmalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. ART. 3 - ACCESSO I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica. ART. 4 - QUANTITA' CONFERIBILE Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualita' e quantita' al numero delle utenze conferenti. ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... . I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro. ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili: - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08); - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01); - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05); - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01); - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03); - imballaggi in carta e cartone (15 01 01); - imballaggi in legno (15 01 03); - carta e cartone (20 01 01). I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro. I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantita' necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura. Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm. ART. 7 - DIVIETI Nell'apparecchiatura e' vietato: a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati; b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito; c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6; d. il deposito dei rifiuti con modalita' diverse da quelle individuate dal conduttore. ART. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura. ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'attivita' di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare: - garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti, - garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunita', - provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante, - provvedere alla gestione del biofiltro, - provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto, - provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo, - tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica, - effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti. ART. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento. ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell' apparecchiatura. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonche', la normativa vigente in materia di rifiuti.

Allegato 3

Allegato 3 (Articolo 4) Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio di comunita' Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti: - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08); - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01); - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05); - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01); - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03); - imballaggi in carta e cartone (15 01 01); - imballaggi in legno (15 01 03); - carta e cartone (20 01 01). I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro. I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantita' necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Allegato 4

Allegato 4 (Articolo 4) Modalita' operative dell'attivita' di compostaggio di comunita' e del processo di compostaggio. PARTE A L'attivita' di compostaggio di comunita' e' eseguita nel rispetto delle seguenti modalita' operative. La percentuale in peso dello strutturante non e' inferiore al 5 per cento del totale dell'immesso nell'apparecchiatura. In caso di assenza di triturazione il compost prodotto e' sottoposto a vagliatura. Il sopra-vaglio e' reimmesso nella camera di conferimento per essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa e' conferito al servizio di raccolta dei rifiuti. Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta e' collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori. L'aria rilasciata dal biofiltro e' immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m - Parte I - Allegato IV - Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "[...] silos per i materiali vegetali". Il liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel processo di compostaggio. Il materiale del biofiltro e' sostituito con frequenza almeno semestrale e lo stesso puo' essere reimmesso nel processo di compostaggio. Qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso e' ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta. PARTE B Il processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri: a) la temperatura della massa in processo e' superiore, esclusivamente nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico, per almeno tre giorni consecutivi a 55°C; b) i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo statico non sono inferiori ai 6 mesi, comprensivi dell'eventuale successiva maturazione in cumulo; i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 3 mesi complessivi del tempo in apparecchiatura e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo; c) i tempi di residenza per l'apparecchiatura di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 1 mese; d) i rivoltamenti sono effettuati, nel caso di apparecchiature di tipo statico in base alle esigenze gestionali identificate dal conduttore, nel caso di apparecchiature di elettromeccanico almeno 3 volte al giorno.

Allegato 5

Allegato 5 (Articolo 2) Requisiti delle apparecchiature Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella.

Taglie T/anno massime trattate Denominazione taglia apparecchiatura

T1 10 Piccola

T2 60 Media

T3 130 Grande

Tabella Classificazione delle apparecchiature di compostaggio di comunita' per taglia I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura e' di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura e' di tipo elettromeccanico.

Allegato 6

Allegato 6 (Articolo 6) Caratteristiche del compost prodotto. 1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri: a) l'umidita' e' compresa tra 30 e il 50 per cento; b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; c) il pH e' compreso tra 6 e 8,5; d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, sono inferiori al 2 per cento in peso; e) le frazioni pericolose sono assenti.

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