LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151

Type Legge
Publication 2017-10-12
Ultimo aggiornamento 2017-10-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo euromediterraneo-art. 1

ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati gli "Stati membri", e L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele", dall'altro, DESIDERANDO promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla leale concorrenza tra vettori aerei nel mercato, con il minimo intervento e regolazione da parte dei governi; DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo internazionale, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti; DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti; RICONOSCENDO i benefici potenziali della cooperazione normativa e, per quanto possibile, dell'armonizzazione delle normative; DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un ambiente liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile; RICONOSCENDO le esigenze di sicurezza correlate alle relazioni in materia di trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, in conseguenza dell'attuale situazione geopolitica; PRESO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; RICONOSCENDO che il presente accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo rientra nel quadro del partenariato euromediterraneo prospettato nella dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995; PRENDENDO ATTO della volonta' comune di promuovere uno spazio aereo euromediterraneo basato sui principi della convergenza sul piano regolamentare, della cooperazione normativa e della liberalizzazione dell'accesso al mercato; DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire servizi aerei; RICONOSCENDO che le sovvenzioni possono falsare la concorrenza tra vettori aerei e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine; PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, se e in quanto le parti sono firmatarie di tale Convenzione; PRESO ATTO che il presente accordo comporta lo scambio di dati personali, che sara' soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati delle parti contraenti e alla decisione della Commissione, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d'Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (2011/61/UE); INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro normativo costituito dagli accordi esistenti nel settore del trasporto aereo allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, i vettori aerei, i lavoratori e le comunita' delle parti contraenti; PRESO ATTO che il presente accordo deve essere applicato in modo progressivo ma integrale e che mediante un meccanismo adeguato e' possibile assicurare la definizione di norme comuni e requisiti regolamentari equivalenti in materia di aviazione civile sulla base degli standard piu' elevati applicati dalle parti contraenti; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si intende per: (1) "servizi concordati" e "rotte determinate": il trasporto aereo internazionale effettuato a norma dell'articolo 2 e dell'allegato I del presente accordo; (2) "accordo": il presente accordo, i suoi allegati e le loro eventuali modifiche; (3) "vettore aereo": un'impresa in possesso di una licenza d'esercizio valida; (4) "trasporto aereo": il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato separatamente o in combinazione, con aeromobili civili, offerto al pubblico dietro remunerazione o locazione che, per chiarezza, include i trasporti aerei di linea e non di linea (charter) e i servizi di trasporto tutto merci; (5) "accordo di associazione": l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995; (6) "autorita' competenti" gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; (7) "parti contraenti": da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, e dall'altro Israele; (8) "Convenzione": la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include: a) ogni emendamento entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e ratificato sia da Israele sia dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea, e b) tutti gli allegati e i relativi emendamenti adottati a norma dell'articolo 90 della Convenzione, qualora tali allegati o emendamenti siano entrati in vigore simultaneamente per Israele e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea a seconda della pertinenza alla fattispecie; (9) "trattati UE": il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (10) "diritto di quinta liberta'": il diritto o il privilegio concesso da uno Stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; (11) "idoneita'": l'idoneita' di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, vale a dire che la capacita' finanziaria e' soddisfacente e le competenze manageriali sono adeguate ed e' disponibile a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi derivanti dall'effettuazione di detti servizi; (12) "costo totale": il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese amministrative generali e gli eventuali oneri derivanti dai costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalita'; (13) "trasporto aereo internazionale": il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di almeno due Stati; (14) "IATA": l'Associazione internazionale del trasporto aereo; (15) "ICAO": l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale; (16) "cittadino": a) qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza israeliana nel caso di Israele o la nazionalita' di uno Stato membro nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; oppure b) qualsiasi persona giuridica che i) sia detenuta, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza israeliana nel caso di Israele o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalita' di uno Stato membro o di uno degli altri Stati elencati nell'allegato III nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e che sia effettivamente e stabilmente soggetta al loro controllo, e ii) il cui principale centro di attivita' si trovi in Israele nel caso di Israele o in uno Stato membro nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; (17) "nazionalita'": quando e' riferita a un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la proprieta', il controllo effettivo e la sede principale di attivita'; (18) "servizio aereo non di linea": qualsiasi servizio aereo commerciale diverso dal servizio aereo di linea; (19) "licenza di esercizio": i) nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, una licenza di esercizio e ogni documento o certificato pertinente rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e di ogni strumento che dovesse succedergli e ii) nel caso di Israele, una licenza di esercizio aereo e ogni documento o certificato pertinente rilasciato ai sensi dell'articolo 18 della legge israeliana sulla navigazione aerea del 2011 e di ogni strumento che dovesse succederle; (20) "prezzo": a) le "tariffe aeree passeggeri" che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tali tariffe, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e b) le "tariffe aeree merci" che devono essere pagate per il trasporto di merci e le eventuali condizioni per l'applicabilita' di tali tariffe, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari. Questa definizione comprende, quando pertinente, il trasporto di superficie connesso al trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili; (21) "principale centro di attivita'": la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte contraente in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo, quali riportate nella licenza di esercizio; (22) "oneri di servizio pubblico": tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri minimi di continuita', regolarita', tariffazione e capacita', cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte contraente per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; (23) "servizio aereo di linea": una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche: a) su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacita' di trasporto di merci e/o posta che possono essere acquistati individualmente dal pubblico (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati); b) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o piu' aeroporti: - in base a un orario pubblicato, oppure - con regolarita' o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente; (24) "SESAR" (Single European Sky ATM Research): l'attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che fornisce la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione coordinati e sincronizzati delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo; (25) "sovvenzione": qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' competenti, da un governo, da un ente regionale o altro ente pubblico, vale a dire: a) provvedimenti delle autorita' competenti, di un governo, di un ente regionale o di un altro ente pubblico che comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o conferimenti di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o assunzione di passivi della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, assetto azionario, assicurazione o protezione contro il fallimento; b) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico rinunciano ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuotono; c) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico forniscono beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquistano beni o servizi; oppure d) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico effettuano versamenti a un meccanismo di finanziamento o incaricano o danno ordine a un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero ai governi, e la prassi seguita non differisce in sostanza dalle normali prassi seguite dai governi, conferendo in tal modo un vantaggio; (26) "territorio": nel caso di Israele, il territorio dello Stato di Israele e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano i trattati UE e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente ai termini della dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; l'applicazione del presente accordo lascia impregiudicato lo status dei territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967; (27) "onere di uso": un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse.

Accordo euromediterraneo-art. 2

ARTICOLO 2 Diritti di traffico 1. Ciascuna parte contraente concede all'altra parte contraente, in conformita' dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte contraente: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata in modo da conferire ai vettori aerei: a) di Israele il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro; b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio di Israele, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di Israele.

Accordo euromediterraneo-art. 3

ARTICOLO 3 Autorizzazione Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande di autorizzazione di esercizio, le autorita' competenti dell'altra parte contraente concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) per un vettore aereo di Israele: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' in Israele e sia titolare di una licenza di esercizio conforme alle leggi di Israele; e - Israele eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo; e - il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Israele e/o a suoi cittadini e sia effettivamente controllato da questi; b) per un vettore dell'Unione europea: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformita' del diritto dell'Unione europea; e - lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo e l'autorita' competente sia chiaramente indicata nella designazione; e - il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente in materia di operazioni di trasporto aereo internazionale; e d) siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14.

Accordo euromediterraneo-art. 3 bis

ARTICOLO 3 bis Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneita' e alla nazionalita' del vettore aereo Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo di una delle parti contraenti, le autorita' competenti dell'altra parte contraente riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della nazionalita' adottate dalle autorita' competenti della prima parte contraente in relazione a tale vettore aereo, come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alla lettera a) seguente. a) Se, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte contraente ricevente nutrono il ragionevole dubbio che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, ne informano sollecitamente tali autorita', motivando debitamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorita' competenti delle parti contraenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste sono soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte contraente puo' adire il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 del presente accordo e, in conformita' dell'articolo 22, paragrafi 7 e 9, puo' adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24. b) Le procedure menzionate non riguardano il riconoscimento delle determinazioni in relazione a: i) certificati o licenze in materia di sicurezza; ii) disposizioni in materia di sicurezza; oppure iii) copertura assicurativa.

Accordo euromediterraneo-art. 4

ARTICOLO 4 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni 1. Le autorita' competenti di ciascuna parte contraente hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra parte contraente: a) per un vettore aereo di Israele qualora: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' in Israele o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformita' della legislazione applicabile di Israele; oppure - Israele non eserciti o mantenga il controllo effettivo del vettore aereo; oppure - il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da Israele e/o da suoi cittadini; b) per un vettore dell'Unione europea qualora: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE o non abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformita' del diritto dell'Unione europea; oppure - lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo ovvero l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure - il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo; d) non siano osservate o fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14; oppure e) una parte contraente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 7, che non sono soddisfatte le condizioni per un ambiente concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni del paragrafo 1, lettere c) o d), i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte contraente.

Accordo euromediterraneo-art. 5

ARTICOLO 5 Investimenti 1. In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4 del presente accordo, e previa verifica da parte del comitato misto, in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti possono consentire la proprieta' maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei di Israele da parte di Stati membri dell'Unione europea o loro cittadini oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte di Israele o di suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 2. 2. In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti specifici di interessi delle parti contraenti sono autorizzati su base individuale in virtu' di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Accordo euromediterraneo-art. 6

ARTICOLO 6 Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente che disciplinano sul suo territorio l'ingresso o l'uscita di vettori di trasporto aereo internazionale o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono osservate dai vettori dell'altra parte contraente all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte contraente. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte contraente all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima parte contraente.

Accordo euromediterraneo-art. 7

ARTICOLO 7 Condizioni di concorrenza 1. Le parti contraenti riaffermano l'applicazione al presente accordo delle disposizioni di cui al titolo IV, capo 3 ("Concorrenza"), dell'accordo di associazione. 2. Le parti contraenti riconoscono come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura di servizi aerei. Le parti contraenti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati e quando viene garantito un accesso neutro e non discriminatorio alle strutture e ai servizi aeroportuali e all'attribuzione delle bande orarie. 3. Se una parte contraente rileva che nel territorio dell'altra parte contraente esistono condizioni che potrebbero nuocere - in particolare a seguito di sovvenzioni - a un ambiente equo e concorrenziale per le attivita' dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte contraente. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 del presente accordo. Le consultazioni sono avviate entro trenta giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte contraente che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere le autorizzazioni del vettore o dei vettori aerei interessati o imporre condizioni adeguate per il loro rilascio conformemente all'articolo 4. 4. Il provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 3 e' adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario, per quanto riguarda portata e durata, riguarda esclusivamente il vettore o i vettori aerei che beneficiano delle condizioni di cui al paragrafo 3 e non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di intervenire ai sensi dell'articolo 23. 5. Le parti contraenti riconoscono che il contributo del governo di Israele alla copertura dei costi aggiuntivi per la sicurezza sostenuti dai vettori aerei di Israele in ottemperanza alle disposizioni del governo di tale paese non si configura come pratica concorrenziale sleale e non e' considerata una sovvenzione ai fini del presente articolo a condizione che: a) tale contributo copra esclusivamente i costi necessariamente sostenuti dai vettori aerei di Israele per applicare le misure supplementari di sicurezza richieste dalle autorita' di tale paese e che tali misure (e i relativi costi) non siano imposte ai vettori aerei dell'Unione europea; e b) i costi relativi alla sicurezza siano chiaramente definiti e quantificati da Israele; e c) il comitato misto riceva, con cadenza annuale, una relazione indicante l'importo totale dei costi sostenuti per la sicurezza e il tasso della partecipazione del governo di Israele nell'anno precedente. 6. Ciascuna parte contraente, previa notifica all'altra parte contraente, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili nel territorio dell'altra parte contraente, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti contraenti.

Accordo euromediterraneo-art. 8

ARTICOLO 8 Opportunita' commerciali Rappresentanze dei vettori aerei 1. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto di aprire sul territorio dell'altra parte contraente gli uffici e le strutture necessari ai fini della fornitura, della promozione e della vendita di trasporto aereo, compresi i servizi connessi o supplementari. 2. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto, in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte contraente che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte contraente personale dirigente, addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. Assistenza a terra 3. a) Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) qui di seguito, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte contraente: i) il diritto di provvedere autonomamente alle operazioni di assistenza a terra ("autoproduzione") oppure, a sua scelta, ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi e' consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente e se detti prestatori sono presenti sul mercato. b) Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra, ovvero assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aeromobile, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), sono soggetti unicamente a vincoli fisici o operativi conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte contraente. Qualora tali vincoli impediscano l'autoproduzione e non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parita' e su base equa e non discriminatoria; i prezzi dei servizi suddetti non eccedono il loro costo, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi 4. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi del trasporto aereo nel territorio dell'altra parte contraente e/o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque e' libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile. 5. Ciascun vettore aereo ha diritto, a sua discrezione, di convertire e trasferire i redditi locali al paese o ai paesi di sua scelta - in qualsiasi momento e con qualsiasi modalita', liberamente e senza restrizioni o imposizioni fiscali, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e al tasso ufficiale di cambio applicabile - dal territorio dell'altra parte contraente al proprio territorio nazionale, purche' cio' non contrasti con le disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale. 6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell'altra parte contraente, le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte contraente possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte contraente in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente. Accordi di cooperazione 7. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte contraente possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) uno o piu' vettori aerei delle parti contraenti; e b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo; e c) qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima, a condizione che i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico e ii) il vettore che vende i servizi disponga dei diritti di esercizio delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente e' informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione , o al momento di salire a bordo se non e' richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identita' del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio. Trasporto di superficie 8. a) In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non puo' essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facolta' di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacita'. b) Inoltre, e in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti contraenti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio di Israele e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalita' e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreche' i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto. Locazione finanziaria (leasing) 9. a) I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purche' tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi. b) Nessuna delle parti contraenti esige che i vettori aerei che forniscono i loro aeromobili in locazione finanziaria detengano diritti di traffico a norma del presente accordo. c) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato III da parte di un vettore aereo israeliano o di un vettore aereo dell'Unione europea, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, costituisce misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. La domanda e' presentata i) all'autorita' che ha rilasciato la licenza del vettore aereo che opera in locazione finanziaria per approvazione preliminare e ii) all'autorita' competente dell'altra parte contraente nella quale si intende utilizzare l'aeromobile a noleggio con equipaggio. Ai fini della presente lettera, per "aeromobile" si intende un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo non soggetto a divieto operativo nell'Unione europea e/o in Israele. Affiliazione commerciale (franchising) e impiego del marchio (branding) 10. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno diritto a stipulare accordi di affiliazione commerciale o di impiego del marchio con societa', compresi i vettori aerei, dell'altra parte contraente o di un paese terzo, purche' dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti contraenti a siffatti accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identita' del vettore aereo che opera effettivamente il servizio. Assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti 11. Ciascuna parte contraente garantisce che procedure, orientamenti e regolamentazioni per la gestione delle bande orarie applicabili agli aeroporti che si trovano sul suo territorio siano applicati in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Consultazioni in sede di comitato misto 12. Qualora una parte contraente ritenga che l'altra parte contraente abbia violato il presente articolo puo' notificare a quest'ultima le proprie osservazioni e richiedere che si tengano consultazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4.

Accordo euromediterraneo-art. 9

ARTICOLO 9 Dazi doganali e altre tasse 1. All'arrivo nel territorio di una parte contraente, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte contraente, il normale equipaggiamento, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, ma non limitati a questi, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantita' limitate, durante il volo), nonche' altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocita', da restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o dall'Unione europea e b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Sulla base della reciprocita' sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati, anche: a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; b) attrezzature di terra e pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte contraente per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente utilizzato nel trasporto aereo internazionale; c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte contraente per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte contraente, introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere utilizzati in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso di un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio, su base non discriminatoria. All'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio di una parte contraente, i vettori aerei dell'altra parte contraente si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari relative alla vendita, alla fornitura e all'uso del carburante per l'aviazione. 4. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti contraenti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte contraente solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale parte contraente e puo' essere chiesto che esse siano poste sotto la supervisione o il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformita' con la normativa doganale. 5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte contraente abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l'altra parte contraente abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, per il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte contraente dei beni specificati nei paragrafi 1 e 2. 6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco. 7. Le disposizioni del presente accordo non incidono sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro dell'Unione europea e Israele per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Accordo euromediterraneo-art. 10

ARTICOLO 10 Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea 1. Ciascuna parte contraente garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle proprie autorita' o enti competenti per la riscossione ai vettori aerei dell'altra parte contraente per l'utilizzo di servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano commisurati ai costi e non siano ingiustamente discriminatori. In ogni caso, ciascun tipo di onere di uso e' applicato ai vettori aerei dell'altra parte contraente secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo. 2. Ciascuna parte contraente garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o enti competenti della riscossione ai vettori aerei dell'altra parte contraente per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o enti per garantire infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione adeguati all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte contraente secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. 3. Ciascuna parte contraente incoraggia le consultazioni tra le autorita' o gli enti competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e incoraggia le autorita' o gli enti competenti per la riscossione a fornire a tutti gli utenti aeroportuali, o ai rappresentanti o alle associazioni di tali utenti, le informazioni sugli elementi che servono da base per determinare il livello di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale in quanto tali informazioni possono risultare necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte contraente incoraggia le autorita' competenti per la riscossione degli oneri a comunicare agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima che le modifiche entrino in vigore. 4. Nei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 una parte contraente e' reputata in situazione di inadempimento del presente articolo soltanto quando a) non abbia proceduto, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o prassi oggetto di reclamo da parte dell'altra parte; oppure b), in esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con il presente articolo.

Accordo euromediterraneo-art. 11

ARTICOLO 11 Fissazione delle tariffe 1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti contraenti non esigono che le tariffe siano notificate. 3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole o discriminatorio delle tariffe.

Accordo euromediterraneo-art. 12

ARTICOLO 12 Dati statistici 1. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo. 2. Le parti contraenti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 22 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.

Accordo euromediterraneo-art. 13

ARTICOLO 13 Sicurezza dell'aviazione 1. Fatto salvo il potere discrezionale degli organi legislativi delle parti contraenti, queste cooperano strettamente nel settore della sicurezza dell'aviazione allo scopo di definire, nella misura praticabile, norme armonizzate o di garantire il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza. Tale processo di cooperazione avviene sotto la supervisione del comitato misto con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello dei requisiti minimi e degli standard regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte A, come indicato nell'allegato VI. 3. I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati da una parte contraente ed ancora in vigore sono riconosciuti validi dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente ai fini dell'esercizio del trasporto aereo contemplato dal presente accordo, a condizione che i requisiti prescritti per il rilascio di tali certificati o licenze siano uguali ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione. Le autorita' competenti hanno tuttavia facolta' di rifiutare di riconoscere la validita', ai fini del sorvolo del proprio territorio, dei brevetti di idoneita' e delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente. 4. Ciascuna parte contraente puo' chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle disposizioni di sicurezza osservate dall'altra parte contraente in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Se, a seguito di tali consultazioni, una parte contraente rileva che l'altra parte contraente non mantiene e applica efficacemente le disposizioni di sicurezza - che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza in vigore in quel momento in virtu' della convenzione - negli ambiti di cui al paragrafo 4, l'altra parte contraente viene informata di tali rilievi e degli interventi considerati necessari per conformarsi alle disposizioni ICAO. L'altra parte contraente e' tenuta ad adottare adeguati provvedimenti correttivi entro un lasso di tempo concordato. 6. Le parti contraenti dispongono affinche' gli aeromobili registrati in una parte contraente e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte contraente, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a verificare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 7. Le autorita' competenti di una parte contraente possono adottare tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un componente di un aeromobile o un'operazione possono: a) non soddisfare i requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, o b) dare adito a serie preoccupazioni - sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 6 ai sensi dell'articolo 16 della convenzione - sulla conformita' di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile ai requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, oppure c) dare adito a serie preoccupazioni in quanto sono emerse lacune in materia di manutenzione e amministrazione efficiente dei requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione. 8. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 7, le autorita' competenti di una parte contraente informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte contraente, motivando la propria iniziativa. 9. Qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza delle operazioni di un vettore aereo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o piu' vettori aerei dell'altra parte contraente. 10. Qualora le misure adottate in applicazione dei paragrafi 7 o 9 non siano sospese anche se e' venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti contraenti puo' adire il comitato misto.

Accordo euromediterraneo-art. 14

ARTICOLO 14 Protezione della navigazione aerea 1. Le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, se e in quanto delle parti contraenti sono parti contraenti di tali convenzioni nonche' di tutte le altre convenzioni e tutti gli altri protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie le parti. 2. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, cosi' come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile. 3. Nelle relazioni tra di loro le parti contraenti agiscono in conformita' delle norme per la protezione del trasporto aereo e, se e in quanto da loro applicate, con le pratiche raccomandate dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti contraenti. Le parti contraenti esigono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attivita' principale o la residenza permanente nel loro territorio e i gestori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano come minimo in conformita' delle suddette disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea. 4. Le parti contraenti dispongono affinche', nel loro rispettivo territorio, siano prese misure efficaci per proteggere gli aeromobili, sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri e i loro effetti personali ed effettuare adeguati controlli sull'equipaggio, sulle merci trasportate (compresi i bagagli nella stiva) e sulle provviste a bordo prima e durante l'imbarco o il carico, e che tali misure siano adattate in funzione di un aumento della minaccia. Ciascuna parte contraente conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti a rispettare le disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea di cui al paragrafo 3 richieste dall'altra parte contraente, all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio dell'altra parte contraente. Quando una parte contraente riceve informazioni relative a minacce specifiche che riguardano un volo o una serie di voli determinati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra parte contraente, ne informa l'altra parte contraente e puo' decidere di adottare misure speciali di sicurezza in conformita' del paragrafo 6 per tenere conto della minaccia specifica. 5. Le parti contraenti intendono cooperare per pervenire al riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza. A tal fine le parti adottano disposizioni amministrative che consentano di tenere consultazioni sulle misure esistenti o previste in materia di protezione della navigazione aerea e di istituire una cooperazione e una condivisione di informazioni sulle misure attuate dalle parti contraenti in materia di controllo della qualita'. Una parte contraente puo' inoltre chiedere la cooperazione dell'altra parte contraente per verificare se specifiche misure di sicurezza adottate da tale parte contraente siano conformi ai requisiti della parte contraente richiedente. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la parte contraente richiedente puo' decidere che le misure di sicurezza applicate nel territorio dell'altra parte contraente sono di livello equivalente, cosicche' i passeggeri, i bagagli e/o le merci in trasferimento su altro aeromobile possono essere dispensati da un nuovo controllo nel territorio della parte contraente richiedente. La suddetta decisione e' comunicata all'altra parte contraente. 6. Ciascuna parte contraente prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte contraente intesa all'adozione di ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica. Ad eccezione delle situazioni di emergenza, ciascuna parte contraente informa preventivamente l'altra parte contraente delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte contraente puo' chiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 22 del presente accordo. 7. In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le parti contraenti si prestano assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidita' e senza rischi, a tale incidente o minaccia. 8. Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta cio' sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche. 9. Se una parte contraente ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte contraente abbia disatteso le disposizioni in tema di protezione della navigazione aerea previste dal presente articolo, puo' chiedere consultazioni immediate con l'altra parte contraente. 10. Fatto salvo l'articolo 4, se entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente, la parte richiedente e' legittimata a ritirare, a revocare, a limitare o a imporre il rispetto di determinate condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' vettori aerei dell'altra parte contraente. 11. In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti contraenti hanno facolta' di prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di quindici (15) giorni. 12. Fatta salva la necessita' di adottare provvedimenti immediati per garantire la protezione dei trasporti, le parti contraenti affermano che, nel prendere in considerazione misure di protezione, ciascuna parte contraente ne valuta i possibili effetti negativi, a livello operativo e economico, sulla prestazione dei servizi aerei di cui al presente accordo e, salvo che sussista un obbligo di legge, tiene conto di tali fattori nel determinare le misure necessarie e appropriate per affrontare i citati problemi di sicurezza. 13. Qualsiasi misura adottata conformemente ai paragrafi 10 e 11 e' sospesa una volta che l'altra parte contraente si sia conformata al disposto del presente articolo. 14. Fatto salvo il presente articolo, le parti contraenti concordano che nessuna delle parti e' tenuta a rivelare informazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale di ciascuna delle parti contraenti.

Accordo euromediterraneo-art. 15

ARTICOLO 15 Gestione del traffico aereo 1. Le parti contraenti sono d'accordo a cooperare strettamente nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" a Israele e rafforzare cosi' la sicurezza e l'efficacia complessiva in materia di traffico aereo generale, ottimizzare la capacita' e ridurre al minimo i ritardi. A tal fine Israele partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico europeo. Tale processo di cooperazione e' soggetto al monitoraggio del comitato misto. 2. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori: a) Israele adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare istituendo un organismo nazionale di controllo indipendente, almeno a livello funzionale, dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e b) l'Unione europea associa Israele alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, in particolare mediante un adeguato coordinamento di SESAR. 3. a) Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione A, come indicato nell'allegato VI. b) Le parti contraenti si impegnano a operare in conformita' delle disposizioni e dei requisiti regolamentari dell'Unione europea in materia di trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione B, come indicato nell'allegato VI.

Accordo euromediterraneo-art. 16

ARTICOLO 16 Ambiente 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale. 2. Le parti contraenti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente. 3. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare e ridurre al minimo gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e l'economia e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come una limitazione della facolta' delle competenti autorita' di una parte contraente di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema rappresentato dall'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalita'. 5. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte C, come indicato nell'allegato VI.

Accordo euromediterraneo-art. 17

ARTICOLO 17 Responsabilita' del vettore aereo 1. Le parti contraenti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal). 2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte D, come indicato nell'allegato VI.

Accordo euromediterraneo-art. 18

ARTICOLO 18 Diritti dei consumatori e protezione dei dati personali Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte E, come indicato nell'allegato VI.

Accordo euromediterraneo-art. 19

ARTICOLO 19 Sistemi telematici di prenotazione Le parti contraenti applicano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme in materia di concorrenza, al funzionamento dei sistemi telematici di prenotazione in modo equo e non discriminatorio. I sistemi telematici di prenotazione, i vettori aerei e le agenzie viaggi di una parte contraente beneficiano di un trattamento equivalente a quello riservato ai sistemi telematici di prenotazione, ai vettori aerei e alle agenzie viaggi che operano sul territorio dell'altra parte contraente.

Accordo euromediterraneo-art. 20

ARTICOLO 20 Aspetti sociali Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte F, come indicato nell'allegato VI.

Accordo euromediterraneo-art. 21

ARTICOLO 21 Interpretazione e attuazione 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Ciascuna parte contraente e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e, in particolare, delle norme e requisiti regolamentari in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato IV, come indicato nell'allegato VI. 3. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria - nel rispetto della legislazione applicabile della rispettiva parte contraente - in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze come previsto dal presente accordo. 4. Quando le parti contraenti intervengono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte contraente abbia interesse e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte contraente, le competenti autorita' dell'altra parte contraente devono essere pienamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.

Accordo euromediterraneo-art. 22

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