LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151

Type Legge
Publication 2017-10-12
Ultimo aggiornamento 2017-10-21
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 6 Sovvenzioni e aiuti pubblici 1. Se l'Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o gia' erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d'America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all'attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all'attenzione della Commissione, quest'ultima, analogamente, sottopone la questione all'attenzione dell'Islanda e della Norvegia. 2. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. 3. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

Accordo addizionale-art. 7

ARTICOLO 7 Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria 1. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione. 2. In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale e' denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Accordo addizionale-art. 8

ARTICOLO 8 Applicazione provvisoria In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 9, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all'articolo 5 dell'accordo.

Accordo addizionale-art. 9

ARTICOLO 9 Entrata in vigore li presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, se quest'ultima e' successiva. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in triplice copia, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, norvegese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

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