LEGGE 27 novembre 2017, n. 197
Articolo 18. Il conto operazioni A. Risorse 1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti: a) la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3; b) i contributi volontari versati sul Conto operazioni; c) ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate; d) le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 3; e) ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni. B. Limiti finanziari del Conto operazioni 2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si e' impegnato ad attuare non deve mai superare l'entita' delle risorse del Conto operazioni. C. Principi regolatori delle attivita' del Conto operazioni 3. Il Fondo puo' concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalita' e alle condizioni che seguono: a) dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere piu' favorevole a lungo termine la concorrenzialita' e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori; b) le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalita' ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.
Allegato-art. 19
Articolo 19. Struttura del fondo Il Fondo e' composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Comitato consultivo, dal Direttore generale, nonche' dal personale e dagli impiegati che possono essere necessari all'esercizio delle sue funzioni.
Allegato-art. 20
Articolo 20. Consiglio dei governatori 1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori. 2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volonta' del Membro che li ha nominati. Il supplente puo' partecipare alle assemblee ma e' ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare. 3. Il Consiglio dei governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri: a) stabilire la politica fondamentale del Fondo; b) decidere le modalita' e condizioni di adesione al presente Accordo, conformemente all'articolo 56; c) sospendere un membro; d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale; e) deliberare l'incasso dei vaglia cambiari in conformita' all'articolo 10; f) adottare emendamenti al presente Accordo; g) porre fine alle operazioni del fondo e ripartire gli averi dello stesso conformemente al capitolo VIII; h) nominare il Direttore generale; i) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; j) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo; k) adottare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva di garanzia; l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29, ad esclusione degli accordi riguardanti interventi finanziari singoli; m) decidere la ricostituzione delle risorse del Conto operazioni ai sensi dell'articolo 12. 4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione. 5. Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori e' formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti. 6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari per la conduzione degli affari del Fondo. 7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennita' dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee. 8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un Presidente tra i governatori. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. E' rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.
Allegato-art. 21
Articolo 21. Votazione al Consiglio dei governatori 1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D. 2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto e' possibile, senza votazione. 3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Allegato-art. 22
Articolo 22. Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri. 2. Il Consiglio di amministrazione sara' formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sara' un supplente per ciascun amministratore. 3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalita' di cui all'allegato E. 4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare. 5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono. 6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni. 7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti. 8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore. 9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatori.
Allegato-art. 23
Articolo 23. Votazione al Consiglio di Amministrazione 1. Ogni amministratore e' ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme. 2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto e' possibile, adottate senza votazione. 3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Allegato-art. 24
Articolo 24. Il Direttore Generale ed il personale 1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, e' governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale. 2. Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo. 3. Il mandato del Direttore generale e' di quattro anni e puo' essere rinnovato una volta. Cio' nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui cosi' decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori. 4. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le piu' elevate qualita' di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessita' di assumere il personale sulla piu' vasta area geografica possibile. 5. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorita'. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".
Allegato-art. 25
Articolo 25. Comitato consultivo Il Fondo tiene a disposizione del Consiglio di amministrazione un Comitato consultivo, costituito ed operante in conformita' ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, al fine di facilitare le attivita' a titolo del Conto operazioni.
Allegato-art. 26
Articolo 26. Disposizioni in materia di bilancio e revisione dei conti 1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale. 2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione. 3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
Allegato-art. 27
Articolo 27. Sede e uffici La sede del Fondo e' situata ad Amsterdam, in Olanda, salvo altrimenti deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori. Il Fondo puo', per decisione del Consiglio dei governatori, aprire all'occorrenza altri uffici sul territorio di qualunque membro.
Allegato-art. 28
Articolo 28. Pubblicazione dei rapporti Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicati per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD e alle altre organizzazioni internazionali interessate.
Allegato-art. 29
Articolo 29. Relazioni con l'organizzazione delle Nazioni Unite, gli ICB, altre organizzazioni internazionali ed altri organismi 1. Il Fondo puo' avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione. 2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organismi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi. 3. Il Fondo cerchera' di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonche' con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispettera' l'autonomia dell'altra.
Allegato-art. 30
Articolo 30. Ritiro di membri Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.
Allegato-art. 31
Articolo 31. Sospensione 1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, puo', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno. 2. Allorquando il Consiglio dei governatori si e' assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualita'. 3. Durante la sospensione, un Membro non e' ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.
Allegato-art. 32
Articolo 32. Liquidazione dei conti 1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo. 2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".
Allegato-art. 33
Articolo 33. Sospensione temporanea delle operazioni In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.
Allegato-art. 34
Articolo 34. Cessazione definitiva delle operazioni 1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi. 2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.
Allegato-art. 35
Articolo 35. Regolamento degli obblighi: disposizioni generali 1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali. 2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che: a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata. 3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.
Allegato-art. 36
Articolo 36. Regolamento degli obblighi: conto capitale 1. Gli obblighi nei confronti dei creditori del Fondo vengono regolati simultaneamente e in modo uguale ricorrendo agli averi del Conto capitale. 2. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel Conto capitale dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene eseguita tra i membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate sul Conto capitale.
Allegato-art. 37
Articolo 37. Regolamento degli obblighi: conto operazioni 1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle attivita' del Conto operazioni vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del Conto stesso. 2. Gli eventuali averi ancora detenuti nel Conto operazioni vengono ripartiti anzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 12.
Allegato-art. 38
Articolo 38. Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo 1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata. 2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.
Allegato-art. 39
Articolo 39. Obiettivi Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.
Allegato-art. 40
Articolo 40. Statuto giuridico del fondo Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.
Allegato-art. 41
Articolo 41. Immunita' in materia di azione giudiziaria 1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso: a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi; b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate. 2. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria. 3. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo. 4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.
Allegato-art. 42
Articolo 42. Insequestrabilita' degli averi I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.
Allegato-art. 43
Articolo 43. Inviolabilita' degli archivi Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.
Allegato-art. 44
Articolo 44. Esenzione delle restrizioni relative agli averi Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
Allegato-art. 45
Articolo 45. Privilegi in materia di comunicazioni Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Allegato-art. 46
Articolo 46. Privilegi ed immunita' di alcune persone Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo: a) godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita'; b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro; c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.
Allegato-art. 47
Articolo 47. Immunita' fiscale 1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi. 2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro. 3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtu' del proprio domicilio o dimora abituale e' sottoposto alle leggi fiscali di un Membro e' considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato. 4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura: a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.
Allegato-art. 48
Articolo 48. Soppressione delle immunita', esenzioni e privilegi 1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi. 2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.
Allegato-art. 49
Articolo 49. Applicazione del presente capitolo Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.
Allegato-art. 50
Articolo 50. Emendamenti 1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta. b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori. 2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'emendamento e' considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento. 3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
Allegato-art. 51
Articolo 51. Interpretazione 1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare. 2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva. 3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.
Allegato-art. 52
Articolo 52. Arbitrato 1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.
Allegato-art. 53
Articolo 53. Entrata in vigore Il presente Accordo e' entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed e' stato emendato dal Consiglio dei governatori il [...10 gennaio 2016.........].
Allegato-art. 54
Articolo 54. Verifica periodica dell'accordo Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.
Allegato-art. 55
Articolo 55. Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Allegato-art. 56
Articolo 56. Adesione 1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario. 2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.
Allegato-art. 57
Articolo 57. Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, puo' essere oggetto di riserva.
Allegato-art. 58
Articolo 58. Lingue Il presente accordo e' fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese ed araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Allegato A
ALLEGATI ALLEGATO A Sottoscrizione di azioni di capitale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10 1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente: a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni; b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione; c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.
Allegato C
ALLEGATO C Condizioni di ammissione per gli ICB 1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato. 3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato. 4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti. 5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.
Allegato D
ALLEGATO D Attribuzione dei voti 1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di: a) 150 voti di base; b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato; c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato. 2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di: a) 150 voti di base; b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato; c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato. 3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive. 4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione: a) il numero dei Membri; b) il numero delle azioni di capitale. Appendice Allegato D Attribuzione dei voti Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
ALLEGATO E Elezione degli amministratori 1. Ai fini del presente Allegato: per "candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente; per "collegio" ("constituency") si intende, a seconda del contesto: a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari o superiore ad un dato numero che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o b) un gruppo di Membri che, insieme, detengono un numero di voti compreso fra il numero determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; per "voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D. 2. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'. 3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori. 4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione costituire un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati. 5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.
Allegato F
ALLEGATO F Unita' di conto 1. Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete: Euro 0,423 Dollaro USA 0,66 Yen giapponese 12,1 Lira sterlina 0,1110 2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.
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