DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. 66

Type DPR
Publication 2018-05-04
Ultimo aggiornamento 2025-12-04
State In force
Source Normattiva
articles 34
Reform history JSON API

1-ter.Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo' associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.

1-quater.Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

1-quinquies.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 20

Struttura del trattamento economico

2.Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi): «Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.». - Si riporta l'art. 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - (Omissis). 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto; b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto; c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto. (Omissis).».

Art. 21

(( (Stipendio tabellare). ))

1.((Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.))

2.((A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: €113.724,38; viceprefetto: €75.272,98; viceprefetto aggiunto: €54.170,62.))

3.((Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.))

4.((Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.))

Art. 22

(( (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). ))

1.((Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione: a. €10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024; b. €10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.))

2.((Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))

3.((Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.))

Art. 23

(( (Retribuzione di posizione). ))

3.((A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 e' rideterminata in €20.087,86 annui lordi per tredici mensilita'.))

4.((Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2024: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €76.289,02; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €61.557,59; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €38.624,98; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €31.825,76; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €25.241,89.))

5.((Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.))

6.((Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.))

7.((Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.))

8.((Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.))

9.((Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22, nei limiti della capienza del medesimo fondo.))

10.((In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.))

11.((Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attivita' prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.))

Art. 24

Retribuzione di risultato

2.La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 24-bis

(( (Indennita' di bilinguismo).))

1.((Ai funzionari della carriera prefettizia in servizio presso il Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano continua ad essere erogata la indennita' di bilinguismo.))

2.((A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura economica dell'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilita'. L'onere per la corresponsione dell'indennita' grava sul Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.))

Art. 25

Trattamento economico dei consiglieri

1.Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione ((...)) e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.

Art. 26

Effetti del nuovo trattamento economico

1.Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio ((2022-2024)).

3.Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 27

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 28

Copertura finanziaria

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1198

Note all'art. 28: L'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note alle premesse. L'art. 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note alle premesse. L'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note alle premesse.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)