DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90
Note all'art. 2: - Per il riferimento alla citata Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli da 91 a 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226: «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. 2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono indicare: a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione; c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'art. 85; e). 5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67. 7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia. Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni). - 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'art. 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 5. Il versamento delle erogazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria. Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. 3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4. 6. 7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile. 8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato. 10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003. 11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). - 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione. Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici). - 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori. 3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.». - Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - (Omissis). 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.».
Art. 3
Investimenti ammissibili
1.Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
2.Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123: «Art. 7 (Edizione in formato digitale della testata). - 1. Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalita' tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu' editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonche' di funzionalita' per l'accessibilita' alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita'. 4. In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilita' puo' essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.». - Si riporta il testo del comma 6, lettera a), numero 5 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - (Omissis). 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43: «Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro e' pubblico.».
Art. 4
Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
1.L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
2.Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3.Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
4.Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
5.Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 57-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dei commi 1, lettera a), e 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, citato nelle note alle premesse: «Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile. 3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.». - Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile (Revisione legale dei conti): «Art. 2409-bis. La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.». - Per il riferimento all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Procedura di accesso all'agevolazione
1.Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. ((1))
3.Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
4.Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.
Art. 6
Controlli e cause di revoca
1.La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
2.Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
3.Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
4.Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
5.Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al comma 6 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 40 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1.Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 57-bis.
2.Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
3.All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 7: - Per il riferimento ai commi 3 e 3-bis dell'art. 57-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: «Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1 (Omissis). 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1.Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2.Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Lotti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1527
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