DECRETO 24 maggio 2018, n. 92

Type Decreto
Publication 2018-05-24
Ultimo aggiornamento 2024-05-18
State In force
Source Normattiva
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1.Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per: «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; «ATECO»: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attivita' economiche; «bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate; «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013; «classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare, in settori, l'insieme delle attivita' e delle professionalita' operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attivita', attivita' di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166; «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; «decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; «istituzioni scolastiche di I.P.»: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale a norma del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; «nomenclatura e classificazione delle Unita' professionali (N.U.P.)»: strumento, adottato dall'ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l'ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio secondo le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo; «percorsi di IeFP»: i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; «profilo di uscita di ciascun indirizzo»: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una prospettiva di validita' e spendibilita' in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato; «profilo professionale»: insieme dei contenuti «tipici» delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilita', conoscenze ed attivita' lavorative svolte; «progetto formativo individuale (P.F.I.)»: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, e' effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed e' aggiornato per tutta la sua durata; «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo; «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; «unita' di apprendimento (UdA)»: insieme autonomamente significativo di competenze, abilita' e conoscenze in cui e' organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita' acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da b) a g) del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita' intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; e) «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale; f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita' di cui alla lettera f); (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: «Art. 6 (Standard minimi di attestazione). - 1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici del destinatario; 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento; 3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 4) i dati relativi alle modalita' di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita' di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta; b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con la dorsale informativa unica.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61: «Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis). 5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorita' indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi solo alle attivita' economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione e' altresi' riferita alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61: «Art. 6 (Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia). - 1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: (Omissis). b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'art. 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' riportata nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61: «Art. 8 (Passaggi tra i sistemi formativi). - 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni. 2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. 3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilita' di inserimento graduale nel nuovo percorso. 4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative. 5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia gia' in possesso di ammissione all'annualita' successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualita' di inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso. 6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita': a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unita' di apprendimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e); b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente; c) progettazione e realizzazione delle attivita' di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso. 7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalita' previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.».

Art. 3

Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento

1.I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un'articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al decreto legislativo.

3.I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.

4.Ai fini della spendibilita' in ambito sanitario del diploma conseguito in esito al percorso di studi dell'indirizzo di cui al comma 2, lettera i), si applicano le disposizioni della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

6.L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 e' caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attivita' e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attivita' e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto, gia' nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali e' abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali. 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. [1-quinquies. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.]. 1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007. 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «costituito dal sistema» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»; b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; d) all'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. 8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,». (53) (56) 8-sexies. 8-septies. 8-octies. 8-novies. 8-decies. 8-undecies. 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8-quaterdecies. 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' e i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni; b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 8-septiedecies. 8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico». 8-undevicies. 8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. 8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: «Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. 3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea. 4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo. 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. 6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita' di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53. 10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni. 12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III. 14. La continuita' dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II. 15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalita' di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - La legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2006, n. 40.

Art. 4

Passaggio al nuovo ordinamento

1.I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

2.Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

3.L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativo alla «Gestione delle acque e risanamento ambientale», e' attivato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola regione interessata e l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

4.Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Le Linee guida contengono indicazioni operative per la declinazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento. Le linee guida relative al biennio dei percorsi di istruzione professionale sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quelle relative al triennio sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.Le istituzioni scolastiche di I.P., a partire dall'anno scolastico 2018/2019, si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

6.Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione e' effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unita' di apprendimento, nelle quali e' strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. Le unita' di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze e' effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.

7.Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unita' di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

8.I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l'indicazione del codice ATECO attribuito all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.

9.Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonche' i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.

10.Il diploma di cui al comma 8 da' accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

11.I percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto per i corrispondenti ordinamenti, adattato secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario. Nel rispetto di detti criteri, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'adattamento dei quadri orari, di cui al presente regolamento, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

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